Guida in stato di grave ebbrezza e alterazione

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Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. VI, la n. 9448/2015 dell’11 maggio 2015, ha sentenziato, riconoscendo l’inoperatività della polizza assicurativa. La suddetta inoperatività è da ricercarsi in relazione alle gravi lesioni personali subite dal conducente coinvolto in un incidente stradale perché, a seguito di verifica prevista dagli artt. 186 e/o 187 del d.lgs. 285/92, effettuato a distanza di due ore dall’evento, il tasso alcolico dell’automobilista era risultato di ben sei volte superiore al limite consentito e gli esami tossicologici avevano riscontrato positività anche a sostanze stupefacenti.

Leggendo la stessa Sentenza ecco quanto riporta nel caso di specie:

I giudici del merito hanno riconosciuto l’inoperatività delle polizze assicurative in relazione alle gravissime lesioni personali subite dal F. in un incidente stradale, considerando:

a) che, a distanza di due ore dall’incidente, il tasso alcolico del F. era risultato sei volte superiore al limite consentito dal C.S. e pari al doppio del limite dello stato di ubriachezza piena e che gli esami tossicologici avevano riscontrato positività alla cocaina e ai cannabinoidi;

b) che il verbale di accertamento di infrazione al C.S. poteva ritenersi assistito da fede privilegiata, atteso che lo stato di ubriachezza alcolica era stato accertato con l’ausilio di strumenti tecnici al Pronto soccorso;

c) che la circostanza che il conducente avesse al momento del sinistro stradale un tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituiva una presunzione iuris tantum a suo carico, rispetto alla quale non era stata fornita la prova liberatoria, attesa l’inattendibilità delle deposizione Navarro, siccome priva di riscontri estrinseci e gravemente generica e illogica;

d) che le clausole contrattuali, in forza delle quali l’assicuratore aveva negato l’indennizzo non erano vessatorie, richiamando nella sostanza gli artt. 186 e 187 del C.S.;

e) che il principio di cui all’art. 2900 cod. civ., secondo cui l’assicurazione non si estende ai rischi causati da dolo o colpa grave, opera pure quando la condotta dell’assicuratore non sia stata causa unica dell’evento; di conseguenza – anche a prescindere dall’inattendibilità del teste Navarro e a ritenere, per ipotesi, che vi fosse stato un urto tra il motoveicolo dei predetto Navarro e quello del F., come riferito dal teste – l’assicurazione doveva ritenersi comunque inoperante, potendosi presumere la colpa del F., quantomeno a titolo di concorso, per non essere stato in grado di attuare alcuna manovra di emergenza per lo stato alterato in cui versava.”

Infatti, il citato art. 2900 c.c., Condizioni, modalità ed effetti,  prevede che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Bene ha sostenuto nel punto 4.1, relativamente al primo motivo va, innanzitutto, precisato che l’inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall’implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all’art. 1900 cod. civ., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso. Invero, per quanto è dato desumere dallo “stralcio” riportato in ricorso, le suddette clausole sono pienamente conformi alla norma cit..

Ne consegue che il motivo appare manifestamente infondato alla luce di principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale (cfr. Cass. 31 luglio 2006, n. 17441).

Valga considerare che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune, come nella specie, da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L’art. 116 cod. proc. civ., che così detta: “Valutazione delle prove Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, fatto salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, che qui non ricorrono – ha, infatti, consacrato il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Dalla sentenza si evince che nella discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio preliminarmente rileva che non vi è ragione di aderire alla richiesta di rinvio inoltrata dal difensore del ricorrente, giacché la documentazione inviata a sostegno della richiesta non dà contezza di un impedimento assoluto del difensore a partecipare all’adunanza camerale; peraltro lo stesso difensore ha illustrato per iscritto i rilievi opposti alla relazione, di modo che non è certamente prefigurabile alcun pregiudizio alle garanzie difensive.

Ciò premesso, il Collegio – rilevato che la memoria non ha evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione e vista altresì la memoria della resistente- ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In conclusione il ricorso va rigettato.

 

Girolamo Simonato

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