Jobs Act: abrogata la legge Biagi. I co.co.pro sono fuorilegge

Redazione 25/06/15
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Da oggi, ufficialmente i contratti a progetto sono fuorilegge. La disposizione è contenuta nel decreto del Jobs Act pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e rivolto alle nuove forme di lavoro in azienda.

Nello stesso provvedimento, il decreto legislativo numero 81, sono incluse anche le nuove norme relative al demansionamento, in cui la novità certamente più rilevante è quella che non prevede la necessità di accordi sindacali in caso di cambio mansioni per un lavoratore: il datore potrà infatti decidere in autonomia.

Se con una mano toglie, ai lavoratori, però, la riforma con l’altra dà, oppure tante di dare. Perché la riforma dei contratti di lavoro mette, sì, al bando i contratti a progetto, ma non elimina del tutto le forme di collaborazione atipica e, soprattutto, non estirpa il precariato dal mercato occupazionale.

La norma sui contratti a progetto è inserita all’articolo 52 del decreto sulle mansioni da affidare in ditta. Nello specifico, il richiamo in questione prevede che:

“Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”.

Si tratta del Titolo VII – Capo I del decreto di attuazione della celebre legge Biagi, chiamata così dal governo di Silvio Berlusconi dopo il brutale assassinio del giuslavorista Marco Biagi che ne fu tra i promotori. Gli articolo in questione riguardano nella fattispecie il lavoro a progetto o occasionale, dicasi co.co.pro come gergalmente definiti.

Dunque, la tipologia del contratto a progetto è di fatto abrogata a partire dal 25 giugno 2015, anche se i rapporti attualmente in vigore rimarranno validi fino al prossimo 31 dicembre, quando entrerà il meccanismo previsto dall’articolo 54 dello stesso decreto.

Dal primo gennaio 2016, infatti, scatterà la disposizione secondo cui i rapporti di lavoro ancora esistenti sotto forma di contratti a collaborazione continuativa o a progetto, dovranno essere convertiti pena la condanna per il datore di lavoro che applichi contratti di questo genere con profili di subordinazione tout court. Rimarrà valia la trasformazione dei contratti a progetto in modalità di apprendistati, qualora il lavoratore rientri nelle caratteristiche anagrafiche per poter essere incluso sotto questo regime di stabilizzazione.

Anche il contratto a tempo determinato è ammesso, ma va ricordato, sempre in base alle norme volute dal governo, che chi deciderà di regolarizzare, assumendo a tempo indeterminato, un lavoratore con contratto a progetto, potrà usufruire dello sconto sui contributi pari a 8mila e 600 euro.

Per quelle aziende che proprio non potranno fare a meno delle collaborazioni precarie, poi, rimarrà sempre possibile dare vita a contratti a progetto, qualora emergano i requisiti di autonomia della prestazione, di prevalenza della personalità della prestazione, più il mancato assoggettamento al potere gerarchico e direzionale dall’imprenditore committente.

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