Iva, sanzioni leggere sulle infrazioni per le esportazioni dirette

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Se l’esportazione indiretta avviene dopo che sono decorsi 90 giorni dalla data della cessione ma entro il 30° giorno successivo, secondo la risoluzione 10/11/2014, n. 98/E, non va irrogata la sanzione.

La nozione di “esportazione indiretta” è individuata dall’art.8, primo comma, lettera b), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, che considera come “esportazione” la cessione fatta se il trasporto fuori dall’Unione europea è fatto da un operatore non residente a condizione che ciò avvenga entro 90 giorni dalla data della consegna.

A completamento di ciò, l’art.7, comma 1, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, in assenza dell’acquisizione della prova di avvenuta esportazione, il cedente può evitare l’irrogazione della sanzione nella misura ridotta del 50% se regolarizza l’operazione entro il 30° giorno successivo dallo spirare dei 90 giorni concessi liquidando l’IVA.

Con la sentenza emessa il 19/12/2013 in relazione al procedimento C-563/12 la Corte di giustizia U.E, ha precisato che “la cessione di un bene destinato all’esportazione può, in via di principio, essere assoggettata all’imposta qualora l’operazione in questione non soddisfi, entro un termine ragionevole stabilito dalla normativa nazionale applicabile, le condizioni dell’art. 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112”.

A seguito di ciò, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 10/11/2014, n. 98/E, ha ritenuto che “il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato art. 8, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.

Qualora il cedente, per evitare di incorrere nelle sanzioni, voglia regolarizzare l’operazione, può scegliere fra due alternative quali:

  1. l’emissione di una nota di variazione (cioè una nota di accredito, che consente il recupero, in detrazione, dell’IVA versata), entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’esportazione è avvenuta; ovvero,
  2.  avviare la procedura di richiesta di rimborso, secondo quanto è previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso.

La risoluzione precisa che se l’esportazione è fatta oltre il termine di 90 giorni ma comunque entro il termine del 30° giorno successivo, previsto per la regolarizzazione, e sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione, sul contribuente non pende la spada di Damocle dell’irrogazione della sanzione, anche se l’IVA non è versata.

 

Sergio Mogorovich

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