Le partecipate degli enti locali: dal piano “Cottarelli” alla legge di stabilità 2015

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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre ha approvato il testo del disegno della legge di Stabilità 2015, ora all’esame del Parlamento.

Si tratta di una manovra finanziaria di oltre 33 miliardi di euro costituita da diversi interventi di spesa nei quali trova spazio anche una serie di interventi sulle società partecipate dagli enti locali.

Dopo un lungo percorso normativo teso al “disboscamento” della giungla delle partecipate un nuovo intervento normativo è previsto dall’articolo 43 intitolato “razionalizzazione delle società partecipate locali”.

Si tratta di una prima applicazione di alcune indicazioni fornite dal Commissario della revisione della spesa (Spending review), Carlo Cottarelli, con il documento del 7 agosto del corrente anno e che porta lo stesso titolo dell’articolo del disegno di legge.

Il Commissario Carlo Cottarelli ha previsto la possibilità di risparmiare nell’esercizio 2015  circa cinquecento milioni di euro, che potrebbero divenire due miliardi nel triennio 2015/2017.

Portando avanti le indicazioni contenute nel documento finale si potrebbe ridurre il numero delle partecipate di circa duemila unità.

Questo traguardo potrebbe essere raggiunto nel 2015 se le proposte avanzate fossero recepite prontamente dal legislatore.

Se si avverassero queste condizioni, il prossimo anno, le partecipate potrebbero calare a circa seimila.

La strategia di razionalizzazione delle partecipate, contenuta in trentatré proposte avanzate nel rapporto, è stata rinviata alla legge di stabilità nella quale l’intera materia dovrebbe essere affrontata in modo complessivo.

Si tratta di un compito arduo, vista anche la struttura delle partecipate che tocca molteplici interessi.

A tal proposito è significativo che:

  • oltre milletrecento società hanno un fatturato inferiore a centomila euro ed oltre duemilaseicento hanno un fatturato con meno di 1 milione di euro;
  • sono state censite oltre tremila partecipate senza  o con pochi dipendenti (meno di sei);
  • in molti casi il numero dei dipendenti è inferiore a quello dei componenti dei consigli di amministrazione;
  • in altri casi,  si tratta di scatole vuote che sembra gestiscano affidamenti in house solo attraverso subappalti;
  • circa il sedici per cento delle partecipate  (oltre milleduecento) hanno già cessato l’attività, sono in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali. Si tratta di partecipate per le quali il processo di liquidazione è lento e che andrebbe accelerato (per circa il quaranta per cento  il processo di chiusura è iniziato prima del 2012).

 

Le principali misure di razionalizzazione delle partecipate locali, previste nel piano “Cottarelli”, si dividono in 5 macrogruppi:

A) Misure tese a ridurre il perimetro delle partecipate:

  • limitare i settori di attività per cui la semplice delibera da parte dell’ente controllante è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata;
  • limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house;
  • accelerare il periodo di transizione verso il sistema degli accantonamenti a fronte di perdite delle partecipate previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014 e sottoporre al patto di stabilità gli accantonamenti stessi;
  • semplificare le procedure di appalto per ridurre gli incentivi alla creazione di partecipate;
  • Introdurre un parere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (o altra autorità centrale) sulla scelta di creare o mantenere una partecipata piuttosto che svolgere il servizio all’interno dell’ente controllante. Una consultazione diretta della cittadinanza potrebbe anche essere prevista;
  • estendere il divieto di partecipazioni indirette ai servizi pubblici privi di rilevanza economica;
  • vincolare la detenzione di partecipate da parte di comuni nei quali la popolazione totale non raggiunga i 30 mila abitanti, tranne che in forma aggregata;
  • vietare la partecipazione in società in cui il pubblico, nel suo complesso, non raggiunga almeno una quota del 10 o 20%. Per le nuove partecipazioni la soglia potrebbe essere più elevata;
  • chiudere le partecipate che, a una certa data, avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o di dipendenti;
  • accelerare il processo di chiusura della partecipate non più non operative;
  • rafforzare le norme sulla chiusura delle partecipate in perdita prolungata;
  • introdurre maggiori controlli sulle fondazioni pubbliche.

B) Misure di efficientamento

  • definire il cronoprogramma per la determinazione di costi e rendimenti standard per le attività svolte dalle partecipate;
  • introdurre diverse misure sui servizi a rete (quali ad esempio l’intervento sostitutivo per ATO, obbligo per gli enti locali di partecipare all’ente di governo dell’ATO);
  • affidare alla autorità che ha il compito di vigilare su grado di concorrenza, efficienza e sistema di tariffe per l’elettricità, il gas e l’acqua, (AEEG) la competenza anche per i servizi ambientali;
  • introdurre varie misure per aumentare le entrate nei trasporti pubblici locali (TPL).
  • Introdurre varie misure per la riduzione dei costi nel TPL (costi standard, affidamento per gara, rinegoziazione contratti integrativi);
  • richiedere agli enti controllanti piani di efficientamento per le 20 partecipate con perdite più elevate.

C) Misure per ridurre i costi di amministrazione

  • introdurre varie misure per ridurre il costo degli organi di amministrazione;
  • rendere più stringenti  i limiti al trattamento economico dei dirigenti apicali.

D) Misure di trasparenza

  • approvare un testo unico sulle partecipate locali;
  • fondere tutte le banche dati sulle partecipate locali e pubblicazione degli enti inadempienti;
  • aprire tutte le banche dati al pubblico in modalità open data;
  • disciplinare e pubblicare indici di efficienza e rendere disponibili strumenti di business intelligence.

E) Misure strumentali alla riforma delle partecipate

  • escludere dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale finanziate da dismissioni di partecipate;
  • mantenere la concessione in caso di ristrutturazione delle partecipate;
  • facilitare l’accesso a fondi di finanziamento in caso di dismissioni;
  • approvare incentivi fiscali per facilitare il processo di ristrutturazione delle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali a rete;
  • perfezionare la normativa sulla mobilità del personale tra partecipate (per settori omogenei e in funzione dei fabbisogni effettivi delle imprese);
  • prevedere, nei casi di reinternalizzazione dell’attività, il trasferimento del personale all’ente partecipante con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei vincoli sulle spese del personale;
  • favorire il riassorbimento sul mercato del lavoro del personale in esubero con l’attivazione di  ammortizzatori sociali e meccanismi di politica attiva del lavoro;
  • prevedere un sistema credibile di controlli selettivi sull’applicazione della normativa sulle partecipate con verifiche a campione;
  • introdurre un sistema credibile di sanzioni sia sull’ente partecipante che sugli amministratori delle partecipate.

 

Pur essendo intitolato alle società partecipate dagli enti locali, l’articolo 43 del disegno di legge di stabilità per il 2015, è rivolto anche  alle regioni, alle camere di commercio, alle università,  agli istituti di istruzione universitaria pubblici e alle autorità portuali.

Preliminarmente la norma  riconfermare il contenuto dell’art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 ( legge di stabilita per il 2014) che:

  • ha riaperto i termini  per  le alienazioni delle  società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
  • ha introdotto un diritto di recesso ex lege tale da  consentire l’uscita degli enti locali dalla società per le quali non sussistono più le condizioni per il mantenimento.

Infatti, nel caso non si riesca ad alienare la partecipazione mediante una procedura  ad evidenza pubblica essa cessa ad ogni effetto. Entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida, in denaro, il valore  della  quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

 

All’interno dell’art. 43 è possibile individuare due  sezioni:

  • la prima prevede un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute;
  • la seconda sezione prevede una correzione della disciplina dell’organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e a rete, con la specifica modificazione dell’art. 3 bis del d.l. 138/2011.

I destinatari  attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni,  province,  comuni, camere di commercio, università,  istituti di istruzione universitaria pubblici e  autorità portuali.

Rimangono fuori  dal perimetro le amministrazioni centrali dello Stato e il parastato.

I destinatari passivi sono le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

L’ obiettivo che si pone la norma, come altre che l’hanno preceduta, è la riduzione del numero  delle  partecipate.

Fra gli strumenti che  possono  essere utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo la norma annovera:

  1. la cancellazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante la messa in liquidazione o la cessione;
  2. l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  3. l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  4. il contenimento dei costi di funzionamento, anche per il tramite di una riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il termine ultimo viene individuato nel 31 dicembre 2015.

L’attività deve essere attuata attraverso  un piano operativo di razionalizzazione che deve contenere  le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano operativo di razionalizzazione, dice la norma, deve essere corredato da una relazione tecnica che dovrà necessariamente contenere:

  1. le società e le partecipazioni societarie oggetto della razionalizzazione. L’ente locale avvalendosi della delibera di ricognizione delle società e degli organismi partecipati individua le società oggetto della razionalizzazione.
  2. I tempi di attuazione del piano di razionalizzazione. La norma detta i tempi entro i quali procedere: entro il 31 marzo 2015 deve essere predisposto il piano operativo di razionalizzazione, entro 31 dicembre 2015 deve essere portato a termine il processo di razionalizzazione, entro il 15 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sull’attuazione e sui risultati conseguiti dal piano operativo.
  3. le modalità di attuazione della razionalizzazione. Per ogni singola società o partecipazione azionaria deve essere indicata la modalità di razionalizzazione del “portafoglio” societario (la dismissione, la fusione, l’aggregazione fra società o  l’internalizzazione dei servizi).

Il soggetto al quale è demandato il controllo dell’attuazione del piano operativo è la Corte dei Conti.

Per questo motivo il piano di razionalizzazione e la  relazione di attuazione, una volta adottati, devono essere inviati alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Inoltre, il piano, la relazione tecnica e la relazione di attuazione debbono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione trasparenza, in quanto tale obbligo di pubblicità  è imposto sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La procedura di scioglimento, di liquidazione o di dismissione delle società costituite o partecipate sono disciplinate esclusivamente dalla normativa civilistica in materia di società.

Viene esclusa, in riferimento alle procedure di razionalizzazione, qualsiasi riferimento alla normativa specifica per le società partecipate.

Essendo correlate unicamente al rapporto societario, e quindi disciplinate dal codice civile, non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forze delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Per incentivare il processo di razionalizzazione vengono riconfermati:

  • gli incentivi fiscali per le operazioni di scioglimento o alienazione, (1)
  • le procedure di mobilità del personale per le società che si sciolgono, (2)
  • l’esclusione dal Patto di stabilità dei proventi derivanti dalle dismissioni o di quotazione di aziende di servizi pubblici locali, a condizione che le entrate vengano  utilizzate per gli investimenti.

Il comma 5 dell’articolo 43 è dedicato alla promozione dei processi di aggregazione e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete.

Nella relazione sulla revisione della spesa si rileva che le dimensioni  ridotte delle partecipate che operano nei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica non permettono di sfruttare adeguatamente i rendimenti di scala.

La strategia proposta per l’efficientamento del settore deve utilizzare come leva fondamentale  la spinta all’aggregazione di imprese e alla crescita dimensionale.

L’attivazione del processo di aggregazione tra imprese potrebbe nel tempo portare a una riduzione del numero di operatori di circa l’80-90 per cento.

La leva strategica efficace per favorire l’aggregazione consiste nell’organizzare l’affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie da renderne non accessibile l’offerta a microimprese tenendo conto delle peculiarità di ogni tipologia di servizio,  prevedendo  un sistema di incentivi economici per gli enti, il cui accesso sia condizionato alla realizzazione di dismissioni o fusioni delle società partecipate .

La finanziaria   segue le indicazioni del Commissario là dove valorizza la figura degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), costituiti per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle regioni, prevedendo l’obbligatorietà dell’adesione   degli enti locali. E’ fatto salvo il caso in  cui disposizioni  normative  statali  o regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in ambito  provinciale  o  sub-provinciale (articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56). (3)

Se gli enti locali non aderiscono agli ATO entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, il presidente della regione esercita  i poteri sostitutivi, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni.

Gli enti di governo di cui al comma 1 (le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) devono effettuare la relazione,  che dia conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta    (Art. 34 comma 20 legge 179 2012 ) (4)

Le loro deliberazioni sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi degli enti locali.

La relazione, oltre a dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, deve motivarne le ragioni, con particolare richiamo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

La relazione deve contenere, in relazione alle infrastrutture da realizzare da parte dell’affidatario, un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Il piano economico-finanziario, per l’importanza che riveste ai fini della tutela economica e patrimoniale dell’affidatario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso o da una società di revisione. Nel caso in cui l’affidamento rivesta le caratteristiche dell’in house providing, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota parte nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

La convenienza all’aggregazione delle società partecipate si realizza con i mantenimento in capo al nuovo soggetto economico della gestione dei servizi fino alle scadenze previste.

Deve essere inoltre accertato il permanere delle condizioni di equilibrio economico finanziario e dei criteri qualitativi. In caso contrario si dovrà procedere alla loro rideterminazione prolungando se del caso anche le scadenze delle concessioni, salvo la verifica effettuata dall’autorità di regolazione del settore.(5)

Il nuovo comma 4  stabilisce che fatti salvi i finanziamenti già assegnati, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova legge di stabilità, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali (ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione)  e relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti solo agli enti enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica.

Mentre con il comma sostituito era sufficiente che l’Autorità di vigilanza del settore competente avesse verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso ora l’Autorità di vigilanza deve attestare  l’efficienza gestionale e la qualità del servizio.

In sua assenza, sarà l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita ad effettuare l’attestazione.

Un ulteriore incentivo alla razionalizzazione, come proposto dal Commissario della revisione della spesa, deriva dal fatto che i proventi delle dismissioni, se non utilizzati per acquisto di nuove partecipazioni, vengono automaticamente escluse dal patto di stabilità e di crescita.

 

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(1) legge 147/2013 articolo 1 comma 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali  indicate  nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  e  le  società’  da  esse  controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

    a) allo scioglimento della società’  controllata  direttamente  o indirettamente. Se lo scioglimento e’ in corso ovvero  e’  deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società’ sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e l’imposta  regionale  sulle  attività’   produttive,   ad   eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a  568  del presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento  riguardi   una   società’ controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate  in  capo  alla società’ controllante non concorrono alla formazione  del  reddito  e del valore della produzione netta e le minusvalenze  sono  deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

    b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi  ovvero  sia  in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione e alla contestuale assegnazione  del  servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di  società’ mista, al socio privato detentore di una quota di almeno  il  30  per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini  delle  imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività’  produttive,  le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e  del  valore della  produzione   netta   e   le   minusvalenze   sono   deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

 

(2) legge 147/2013 articolo 1, comma 563. Le società’ controllate direttamente  o  indirettamente  dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o  dai loro enti strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle  società’  dalle stesse  controllate,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi   previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001, possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,  realizzare,  senza necessita’ del consenso del  lavoratore,  processi  di  mobilita’  di personale anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità’ dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti  presso  la  società’  e   alle   organizzazioni   sindacali firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato,  in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e terzo dell’articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita’  non  può’ comunque avvenire tra le società’ di  cui  al  presente  comma  e  le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le  società’  di  cui  al  comma  563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi  esternalizzati,  nonché’  di  razionalizzazione  delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo  appositi  piani industriali, atti di indirizzo volti a  favorire,  prima  di  avviare nuove procedure di reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle medesime società’, l’acquisizione di personale mediante le  procedure di mobilita’ di cui al medesimo comma 563.

565. Le società’ di cui al comma 563,  che  rilevino  eccedenze  di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al comma 564, nonché’ nell’ipotesi in cui  l’incidenza  delle  spese  di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la  società’  e alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto  collettivo dalla  stessa  applicato  un’informativa  preventiva  in   cui   sono individuati  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i   profili professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono comunicate anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  – Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Le   posizioni   dichiarate eccedentarie non  possono  essere  ripristinate  nella  dotazione  di personale  neanche  mediante  nuove  assunzioni.  Si   applicano   le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui  al comma  565,  si  procede,  a  cura   dell’ente   controllante,   alla riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza nell’ambito  della  stessa  società’  mediante  il  ricorso  a  forme flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre società’ controllate dal medesimo ente o dai  suoi  enti  strumentali con le modalità’ previste dal comma 563.  Si  applica  l’articolo  3, comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,   e   successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli  enti controllanti e le società’ partecipate di cui al  comma  563  possono  concludere  accordi  collettivi  con  le   organizzazioni   sindacali comparativamente più’ rappresentative finalizzati alla realizzazione,  ai sensi del  medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in  mobilita’ dei dipendenti  in  esubero  presso  altre  società’  dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio  della  regione ove hanno sede le società’ interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai  commi  566  e  567  si  concludono rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall’avvio.  Entro  15  giorni dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   può’ presentare  istanza  alla   società’   da   cui   e’   dipendente   o all’amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  società’  o  in altra società’.

568. Al fine di favorire le forme di mobilita’, le società’ di  cui al comma 563 possono farsi carico, per  un  periodo  massimo  di  tre anni,  di  una  quota  parte  non  superiore  al  30  per  cento  del trattamento economico  del  personale  interessato  dalla  mobilita’, nell’ambito delle proprie disponibilità’ di bilancio e senza nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a  tal  fine corrisposte dalla società’  cedente  alla  società’  cessionaria  non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle imposte  sul  reddito  e  dell’imposta  regionale   sulle   attività’ produttive.

 

(3) Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

  a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e l’attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto istituzionale, con tempi, modalità  e  forme  di  coordinamento  con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e sussidiarietà,  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie funzionali;

  b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

(4) Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al  fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita’  tra gli operatori, l’economicita’ della gestione e di garantire  adeguata informazione alla collettivita’  di  riferimento,  l’affidamento  del servizio e’ effettuato sulla base di apposita  relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da’ conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

 

 

(5) 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore,

il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm., effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;

 

Antonello Cocco

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