Espressioni offensive contenute negli scritti difensivi: ruolo del giudice amministrativo

Redazione 01/04/14
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Il fondamento della causa di non punibilità della c.d. libertas convicii, va ravvisato nella volontà di tutelare il diritto di difesa  nella sua pienezza, anche a costo di veder soccombere il bene protetto dagli artt. 594 e 595 c.p..; infatti  l’unica forma di reazione dell’ordinamento, in caso di condotte di tal genere, è quella prevista all’art. 598 c.p., comma 2 (soppressione o cancellazione della espressione offensiva ed eventuale assegnazione alla PO di somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale).

Il presente articolo è firmato da Domenico Chindemi, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione

Nonostante la sua collocazione nel capo relativo ai delitti contro l’ onore, la scriminante di cui all’ art. 598 c.p., si applica anche ai delitti di oltraggio [1] e costituisce attuazione del piu’ generale principio posto dall’art. 51 c.p. (individuante la scriminante dell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), essendo stata disposta dal legislatore per garantire alle parti del processo la massima liberta’ nell’esercizio del diritto di difesa) e  trova applicazione, nell’ambito del giudizio civile, con riguardo a tutti gli atti difensivi, a cominciare dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, purche’ le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia; e la sua sussistenza comporta la non configurabilita’ dell’atto illecito (ex art. 2043 c.c e segg.) per l’insussistenza dell’antigiuridicita’, che e’ uno degli elementi costitutivi di tale istituto giuridico.[2]

Vanno sanzionate con la condanna al risarcimento dei danni le espressioni contenute negli scritti difensivi che  hanno valenza diffamatoria specificandosi che l’obbligo del risarcimento del danno sussiste non solo nell’ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa, ma anche nell’ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive, superandosi in tal caso i limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l’esplicazione della difesa in giudizio.

Ai fini della competenza del giudice ordinario o amministrativo  in relazione al risarcimento dei danni per le espressioni diffamatorie e la calunnia, va osservato che i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del processo consentono di ritenere la competenza del TAR anche per una pronuncia di natura civilistica in ordine al risarcimento dei danni , ai sensi dell’art. 598 c.p. e, comunque, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con l’art. 2059 c.c., trattandosi di diritti patrimoniali consequenziali, qualora sia evidente il collegamento logico-causale tra l’oggetto della lite e le offese e l’operatività dell’esimente – funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – circoscritta all’ambito del giudizio amministrativo.

La giurisprudenza tende a estendere l’esimente anche agli atti prodromici al giudizio affermando che «in tema di diffamazione, sussiste l’esimente di cui all’art. 598 c.p. – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative – allorché le espressioni offensive siano contenute in atti prodromici alle successive iniziative legali, ricomprendendole nell’esercizio del diritto di difesa trattandosi di un’attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria»[3].

Il nesso occorrente ai fini dell’applicazione dell’immunità di cui all’art. 598 c.p. che, incidentalmente, il giudice civile o amministrativo deve valutare, deve intercorrere non già tra gli scritti o discorsi e l’oggetto della causa, bensì tra quest’ultimo e le offese (eventualmente) contenute in quegli scritti o discorsi; pertanto il giudice deve prendere in esame specificamente e separatamente le espressioni offensive per stabilire se esse concernano l’oggetto del procedimento (e in tale caso rientrino nell’ambito di applicazione dell’esimente) o siano invece del tutto estranee all’oggetto del giudizio[4].

Qualora le istanze propedeutiche fossero ritenute atti direttamente e tipicamente funzionali all’instaurazione di un procedimento giudiziario o amministrativo, rientrano nell’ambito di operatività della tutela di cui all’art. 598 c.p. e, concernendo l’oggetto del giudizio, legittimano la richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, essendo differente la valenza penale dal rilievo civilistico della diffamazione, comunque risarcibile dal giudice amministrativo per espressa previsione di legge (art. 598, comma 2, c.p.) anche in presenza della scriminante penale.

L’art. 598 c.p., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che «concernono» l’oggetto della causa, è stato valutato riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all’art. 89 c.p.c., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che «non riguardano» l’oggetto della causa. Quest’ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee[5].

Se sussiste il collegamento tra le espressioni diffamatorie e l’oggetto della causa, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell’art. 598 c.p., spetta al giudice della causa nell’ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l’unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte[6].

La speciale esimente prevista dall’art. 598 c.p., non trova applicazione, invece, in relazione agli scritti o alle espressioni a contenuto offensivo inviati non solo a coloro che ne devono essere i destinatari nell’ambito del processo, ma anche ad altri soggetti del tutto estranee al processo[7].

In tal caso la competenza e giurisdizione va attribuito sempre allo stesso giudice amministrativo o civile trattandosi di diritti consequenziali tutelabili davanti allo stesso giudice presso il quale pende il processo.

Solamente qualora si escluda il collegamento tra le offese e l’oggetto del giudizio non trova applicazione il comma 2 dell’art. 598 c.p. venendo meno il collegamento funzionale tra le offese e il processo amministrativo, impregiudicata la valutazione sulla competenza del Tar o dell’Autorità giudiziaria ordinaria a pronunciarsi in ordine alla valenza diffamatoria delle espressioni contenute negli scritti presentati.

In tal caso rimangono pur sempre punibili quelle espressioni ingiuriose o diffamatorie che non si trovino in rapporto con l’oggetto della causa, cioè, che siano estranee o esorbitanti rispetto ad esso[8].

L’art 598, comma 2, c.p., nel disporre che il giudice può assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno alla parte lesa da espressioni offensive e diffamatorie usate dalla controparte negli atti difensivi, riserva la cognizione dell’istanza volta ad ottenere la suddetta somma al medesimo giudice della causa in cui le espressioni illecite sono state impiegate; peraltro, la coincidenza del giudice investito della domanda risarcitoria con quello della causa principale non si risolve in una ipotesi di competenza funzionale, ma opera ad un livello più penetrante, poiché non si riflette sull’ufficio giudiziario astrattamente considerato, in quanto avente una determinata collocazione territoriale, ma investe quello stesso specifico giudice, monocratico o collegiale, concretamente investito della lite principale dinanzi a cui l’istanza risarcitoria deve essere azionata nello stesso processo principale innanzi ad esso pendente.

Occorre accertare se le offese contenuti negli scritti pregiudiziali, abbiano intento reiteratamente diffamatorio e se siano o meno superflue ai fini difensivi, esulando,in tal caso, dalla esimente di cui all’art. 598 c.p.

Solo se dovesse ritenersi che l’atto non è direttamente e tipicamente funzionale all’instaurazione di un procedimento giudiziario o amministrativo non rientrerebbe nell’ambito di operatività della tutela di cui all’art. 598 c.p.[9].

L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non può essere mai applicata allorché gli scritti contenenti espressioni offensive siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell’ambito del processo, ma anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte.

In tale ipotesi, infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge che, parlando di scritti presentati dinanzi all’Autorità giudiziaria, intende evidentemente riferirsi a scritti destinati ad essere utilizzati unicamente all’interno del processo, d’altro lato viene a mancare, in relazione all’ulteriore diffusione dello scritto, il fondamento stesso dell’esimente e cioè la necessità degli interessati di difendersi e tutelare le proprie ragioni[10].

 


[1] Per spunti interpretativi in tema di calunnia Regolo, La Costituzione “stella cometa” dell’interpretazione in tema di immunità giudiziale, in Giur. merito, 2009, 1019.

[2] Cass. Civ., 3 marzo 2010, n. 5062cfr  anche Cass. 26/01/2007 n. 1757; Cass , 28/08/2007 n. 18207;  Cass. 18/05/2005 n. 10423

[3] Cfr. Cass. pen., 28 novembre 2005, n. 46864; Cass. pen., 20 aprile 2005, n. 33656.

[4] Cass. pen., 26 novembre 1986, n. 1368.

[5] Cass. pen., 8 febbraio 2006, n. 6701.

[6] Cass. pen., 8 febbraio 2006, n. 6701.

[7] Cfr. Cass. civ., 3 dicembre 2007, n. 25171.

[8] Cass. pen., 12 febbraio 1987, n. 3639.

[9] Cfr. Cass. pen., 6 febbraio 2004, n. 15585.

[10] Cfr. Cass. pen., 26 novembre 1986, n. 1368.

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