Incentivi per la progettazione: in attesa di chiarimenti tra condanne e pronunce contrastanti

Dario Di Maria 06/03/14
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In materia di incentivi per la progettazione, ex. art. 92 d.lgs. 163/2006, già nel 2013 diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, in sede di controllo, si sono espresse nel senso che tali incentivi spettano solamente quando l’attività di progettazione riguardi la costruzione di un’opera pubblica, escludendo dal novero delle attività retribuibili con l’incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria o le attività di pianificazione (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana del. n. 15 del 19/03/2013, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria del. n. 125 del 23/10/2013 )

 Di opposto avviso, invece, la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 361 del 22/11/2013, che ha ammesso l’incentivo in argomento per qualsiasi atto di pianificazione comunque denominato, affermando che l’intenzione del legislatore è stata quella di attribuire la giusta retribuzione all’attività di pianificazione, anche mediata, a prescindere dal suo collegamento con un’opera pubblica. Ha inoltre sottolineato che la previsione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 contiene una esplicita norma di incentivazione che deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego ex art. 24 d.lgs. 165/2001.

In materia, è inoltre intervenuta l’Avvocatura dello Stato, con il parere n. 21/12/2013-513720/23, pubblicato il 20/02/2014. In particolare l’Avvocatura dello Stato si è espressa nel senso che ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, d.lgs. n. 165/2001, e 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, in base all’orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva (Commissione Speciale Pubblico Impiego, parere del 04/05/2005), si ritiene che i pubblici dirigenti siano da escludere dall’ambito di applicazione degli incentivi ex art. 92, comma 5 decr. cit.

Inoltre anche nel 2014 si registrano due pronunce. Una è addirittura di condanna per danno erariale emessa in sede giurisdizionale, con cui si afferma che il documento preliminare alla progettazione è diverso dalla progettazione preliminare e non da’ diritto alla liquidazione dei compensi incentivanti ex art. 92 d.lgs. 163/2006 (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 22 del 03/02/2014). La vicenda verte in materia di liquidazione a favore del dirigente comunale dell’incentivo per la progettazione dei lavori di “riqualificazione urbana e relative opere di urbanizzazione”; l’architetto è risultato autore del solo documento preliminare alla progettazione e non anche del progetto vero e proprio, per la cui redazione lo stesso dirigente aveva stipulato con una Società d’ingegneria una convenzione d’incarico riguardante tutte le fasi della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica in questione. Secondo la Procura regionale, il documento preliminare rientrava tra i compiti specifici del responsabile del procedimento e aveva una funzione programmatica e di pianificazione dell’intervento, ma non per questo poteva essere considerato un componente dell’elaborato progettuale. Quindi il Collegio giudicante è pervenuto alla conclusione che il dirigente ha cagionato un danno patrimoniale con una condotta senza dubbio connotata da colpa grave.

Al fine di pervenire ad un intervento chiarificatore, la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Liguria con la delibera. n. 6 del 21/01/2014, ha emesso un’ordinanza di remissione alla Sezione delle Autonomie per la questione di massima.

In particolare ha ritenuto la Sezione – alla luce del contrasto interpretativo sopra evidenziato – di sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie della Corte la seguente questione di massima:

“Se l’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 debba essere interpretato nel senso che il diritto all’incentivo per la redazione di un atto di pianificazione sussiste solo nel caso in cui l’atto di pianificazione è collegato alla realizzazione di opere pubbliche ovvero nel senso che il suddetto diritto sussiste anche nel caso di redazione di atti di pianificazione generale (quali la redazione di un piano urbanistico generale o attuativo ovvero di una variante) ancorché non puntualmente connessi ad un’opera pubblica”.

Si spera quindi che la Sezione delle Autonomie possa giungere ad un intervento chiarificatore.

Dario Di Maria

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