Decreto precari, contratti a termine solo in casi eccezionali. Il testo

Redazione 28/08/13
Scarica PDF Stampa
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lunedì, che sancisce la fine del precariato nella pubblica amministrazione, almeno al suo ricorso selvaggio cal pari degli ultimi anni, consente, in realtà di ripetere in casi estremi le esperienze di contratto a termine.

Come detto, infatti, salvare in un colpo 150mila precari sarebbe stata impresa insostenibile per le tasche dello Stato e impossibile da gestire nel breve termine per la macchina burocratica.

Del resto, però, la nuova normativa, sebbene introduca come preponderante in senso assoluto il contratto a tempo indeterminato per infoltire gli organici della PA, consente alcune scappatoie per situazioni del tutto eccezionali.

E’ risaputo che già diversi interventi sono stati effettuati sul Testo unico del pubblico impiego al fine di disincentivare il ricorso ai contratti atipici, ma gli esiti, come ben sappiamo, sono stati insoddisfacenti, con la giungla di rapporti a termine che ha contraddistinto gli ultimi anni delle assunzioni pubbliche.

A fare fede, anche di fronte alla nuova normativa, è sempre l’articolo 36 del Testo unico, dove si indica come necessaria la permanenza di “esigenze temporanee ed eccezionali”. 

Oltre a questa previsione restrittiva, il nuovo testo interviene a ridurre ancora di più il campo da possibili abusi dei contratti precari, specificando come attivare questo genere di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione sia lecito “esclusivamente” a fronte di quelle condizioni eccezionali di cui si diceva, spazzando via, insomma, qualsiasi tentativo di interpretazione della legge precedente.

Questo, in linea generale. In senso più approfondito, il nuovo decreto apporta al Testo unico il comma 5-ter che determina i requisiti necessari per l’attivazione del contratto a termine, forse la categoria più ricorrente tra i rapporti atipici nella PA. Ora, vige l’obbligo di causalità: in sostanza, si proibisce di ricorrere a contratti in scadenza senza peraltro indicare la causale, secondo quanto, invece, stabiliva anche l’ultima legge Fornero sul lavoro. Lo stesso comma, in aggiunta, chiarisce l’impossibilità di tramutare in automatico un contratto da tempo determinato a indeterminato.

Passando ai contratti a termine stipulati a seguito di un concorso, va sottolineato che qualora i dipendenti pubblici siano risultati vincitori di una selezione e poi si siano trovati somministrati a un rapporto a tempo, potranno richiedere il risarcimento del danno, così come la sanzione per il dirigente che ha indebitamente applicato il contratto. Riguardo gli insegnanti delle scuole per l’infanzia, invece, il decreto appena approvato chiarisce che i limiti di durata massima a 36 mesi non vadano applicati.

Vai al testo del decreto precari PA

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento