O Sindaco o Parlamentare. La Corte Costituzionale fa chiarezza!

Franco Antoci 07/06/13
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O Sindaco o Parlamentare nazionale. Quello che a prima vista sembrerebbe un civile principio morale ed etico della nostra Repubblica parlamentare, paradossalmente non trovava spazio nel nostro ordinamento, almeno fino a pochi giorni fa.

E’ del 5 giugno scorso infatti la sentenza numero 120/2013 della Corte Costituzionale, che ha sancito che la carica di parlamentare non è compatibile con quella di sindaco di un centro con più di 20mila abitanti, dichiarando così illegittimo l’art. 63 del Testo unico degli Enti Locali nella parte in cui non prevede tale incompatibilità.

La Consulta, chiamata in causa dal Tribunale di Napoli in un procedimento inerente un’azione popolare promossa da alcuni contro il sindaco di Afragola volta ad accertarne l’incompatibilità “per contemporanea assunzione all’esito delle rispettive elezioni tenutesi entrambe nel mese di aprile del 2008” tra tale carica e quella di senatore della Repubblica italiana, non ha avuto alcun dubbio.

E come avrebbe potuto averne, in effetti.

Sarebbe stato irragionevole e illogico legittimare una chiara e palese contraddizione di fatto nel sistema. L’ordinamento prevede infatti che l’accettazione della candidatura a parlamentare comporti la decadenza della carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20mila abitanti, ma non il contrario. L’articolo 63 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) non contiene alcuna previsione che sancisca l’ineleggibilità del parlamentare a sindaco e l’incompatibilità tra le due cariche.

“La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, in assenza di un peculiare motivo (enucleabile all’interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idoneo ad attribuirne ragionevole giustificazione ed a prescindere dal momento di assunzione delle cariche medesime – porta (stante l’assoluta identità di ‘ratio’) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nella norma impugnata”, si legge in sentenza.

Una decisione da accogliere con estremo favore, come tutte quelle che risolvono le anomalie o i cortocircuiti che derivano da sistema normativo sempre più complesso e sovraccarico di leggi.

E spesso i nostri legislatori dimenticano che, tra tutti gli elementi necessari per fare una buona legge, non può mancare il buon senso.

Io lo so bene, la carica di sindaco richiede grande sforzo e assoluto impegno, ancor più se si tratta di un grande Comune. Non è pensabile che un incarico di tale portata possa essere adeguatamente compiuto in concomitanza con un’altra ulteriore e rilevante carica, come quella di parlamentare.

Perché, in tal caso, le cose sarebbero due: o se ne trascurerebbe una, o si farebbero male entrambe.

Anzi, la Consulta avrebbe potuto avere più coraggio, e andare anche oltre, estendendo l’incompatibilità tra parlamentare e sindaco a prescindere dalla dimensione del Comune.

Ma per quello c’è ancora tempo..

 

Franco Antoci

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