Regione Puglia, gli ulivi monumentali danno fastidio allo sviluppo

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La recentissima L.R. Puglia n. 12/2013, del 11 aprile, rubricata “Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”, e approvata con voto bipartisan, è uno degli esempi più lampanti di come la classe politica, sia essa di destra o di sinistra, progressista o conservatrice, radicale o reazionaria, è legata agli interessi economici molto più che agli interessi generali della collettività.

Siamo nel 2007. La Regione Puglia si dota di una legge unica in Italia, innovativa e, sotto molti aspetti, dal grande valore socio-culturale: la L.R. 14/2007, rubricata “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”, la quale, come suggerisce il titolo, tutela gli ulivi monumentali, insomma, quelli plurisecolari, originali, simbolici e che contribuiscono a creare quel patrimonio culturale di cui tutti in Puglia vanno fieri (e che alcuna classe politica sbandiera per tutto il mese di agosto).

Questa legge ha il merito di aver messo in evidenza (per la prima volta) il valore culturale degli ulivi, anche dal punto di vista turistico e di averli posti sotto tutela, scongiurando possibili espianti a vantaggio di nuove strade, case, alberghi o, in generale, cemento e catrame.

La nobile finalità della Legge si deduce già dalla lettura dell’art. 1.1, che così riporta: “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”.

Mentre l’art. 8 (rubricato “Promozione del paesaggio ulivetato”) lascia intendere come la Regione abbia voluto sottolineare il valore culturale delle piante d’Ulivo stabilendo, al comma 2, che “in considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera (…) promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica (…)”. Insomma, in considerazione della culturalità insita nel simbolo ulivo, quello proposto dalla Legge è un utile strumento per promuovere il patrimonio culturale pugliese, con ciò realizzando il duplice obiettivo di tutela materiale non solo della pianta in sé e per sé, ma anche del simbolo, e l’obiettivo di promozione di una cultura che in tale simbolo ha storicamente rintracciato la propria identità.

Gli strumenti adottati per attuare la tutela sono i seguenti: istituzione di una commissione tecnica con l’obiettivo sostanziale di rilevare e catalogare gli alberi considerati “monumentali” secondo i criteri di cui all’art. 2; formazione di un elenco degli ulivi e degli ulivi monumentali (art. 5) e, di conseguenza, attivazione diretta della tutela attraverso il vincolo paesaggistico; attribuzione di un codice identificativo (art. 6).

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La tutela effettiva è sancita dall’art. 10, secondo cui “è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5”, ad eccezione di deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 11.1).

Tutto ciò fino ad oggi. Precisamente fino al 11 aprile 2013, giorno in cui la Regione Puglia ha fatto un significativo giro di boa, promulgando la L.R. 12/2013, il cui art. 1 ha integrato l’art. 11.1 della L.R. 14/2007 con queste parole: “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Già, il giuridichese è complicato e questo i politici lo sanno bene, tanto che nasce il sospetto che i rimandi ad altre leggi, regolamenti, direttive, decreti, ecc. servano solo a confondere le idee ai cittadini e “mascherare” la reale portata della norma modificata. Ma i commenti servono a questo, a tentare di sbrogliare la matassa!

La norma in esame, in poche parole, dice che è possibile espiantare gli ulivi monumentali tutelati, eliminando l’applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 14/2007.

Cosa dice il comma 3 dell’art. 6? Dice: “Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P)”.

Ecco un altro rinvio, ma non ci scoraggiamo. Leggiamo che dice l’ art. 3.14 delle NTA del PUTT/P. Dice che “Il Piano riconosce come elementi diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per eta’, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

b- alberature stradali e poderali;

c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali”.

Dunque, tornando alla nostra L.R. 12/2013, questa, in buona sostanza, elimina la tutela prevista dall’art. 3.14 delle NTA del PUTT/P prevedendo una speciale deroga.

Ma per quali tipi di lavori? Sostanzialmente per tutti. Infatti l’art. 1 della Legge in commento apre la possibilità di espiantare gli ulivi monumentali (e, ovviamente, anche quelli secolari o più giovani) per:

1. nuovi fabbricati (pubblici o privati);

2. nuove strade;

3. aree ad uso collettivo (parcheggi, piazzolle di sosta, ecc.)

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Andando a vedere il Decreto 1444/1968, citato nella Legge, si scopre che le zone B) citate nella Legge altro non sono che zone del territorio totalmente o parzialmente edificate.

Poniamo per assurdo (anche se non lo è) che Tizio sia proprietario di un fondo ove ha costruito abusivamente, decenni fa, la sua casa, successivamente condonata, e che in questo fondo insistono ulivi monumentali. Ora Tizio vuole assolutamente una piscina e un campo da tennis, per rendere i suoi party ancora più chic. Con la precedente L.R. non poteva toccare quegli scomodi ulivi monumentali e, quindi, non poteva realizzare le opere tanto agognate. Con la nuova formulazione della Legge ora potrà nuotare e giocare a tennis, senza più quelle olive che macchiano le bianche scarpette da tennis.

Difatti nelle zone B) e C), con destinazioni miste alla residenza (per es. ville, alberghi, villaggi vacanze…), si applica la deroga di cui al comma 3 art. 6, essendo sufficiente la mera approvazione prima del 14.06.2007, (art. 11.3 nuova formulazione) e non più la conclusione di tutti i procedimentiautorizzativi (art. 11.3 vecchia formulazione); in poche parole si possono espiantare gli alberi, in tutta tranquillità.

La vecchia formulazione aveva un senso perché i principi del diritto amministrativo tutelano il legittimo affidamento del privato dinanzi alla P.A., mentre quella nuova apre la strada al libero espianto degli Ulivi anche in assenza di procedimenti amministrativi del tutto conclusi.

E i privati (o le PP.AA.) non hanno perso tempo, a quanto possiamo vedere in foto. 

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Infine va segnalato l’art. 2 che modifica l’art. 12 della L.R. 14/2007, prevedendo che “E’ obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell’Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 1”.

In altre parole la Regione Puglia, con questa norma, in un solo colpo ammette l’esistenza di un valore commerciale delle piante d’Ulivo monumentali e rinuncia alla loro tutela fattiva, in quanto anziché attivarsi normativamente e amministrativamente per la tutela ex ante, preferisce un risarcimento ex post, lasciando l’onere della salvaguardia effettiva degli ulivi solo ai privati che eseguono i lavori.

Alla faccia – direbbe qualcuno – dei principi e delle belle parole contenute nella L.R. 14/2007, dove si parla di “aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari”. Ma a quanto pare tali aspetti sono suscettibili di valutazione economica e sembrano cadere sotto la scure dello “sviluppo del territorio” che per molti significa solo più cemento e più catrame.

Concludendo, ritengo, alla luce della nuova L.R. 14/2007, che si farebbe prima ad abrogarla completamente, visto che oggi il termine tutela significa solo una targhetta numerata su un tronco di albero. 

Giovanni D’Elia

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