Rifiuti pericolosi: dal 30 aprile si rimette in moto il Sistri

Redazione 30/04/13
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Controllo ed aggiornamento dei dati aziendali, regolarizzazione dell’iscrizione e del pagamento contributivo, avviamento del monitoraggio  telematico dei rifiuti gestiti. E’ questa la scaletta prevista dal recente dm ambiente 20 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92 il 19 marzo 2013. Rispettando un calendario che va dal 30 aprile 2013 al 3 marzo 2014, il decreto mette a carico delle imprese il rispetto dei menzionati obblighi, già peraltro tenute ad aderire all’impianto di verifica della tracciabilità dei rifiuti meglio noto come “Sistri”: il sistema che prevede l’inoltro telematico dei dati sui rifiuti gestiti al server dello stato, il controllo satellitare del loro trasporto, il videocontrollo del loro conferimento negli impianti di trattamento.

A essere chiamati per primi all’appello degli adempimenti del nuovo decreto del Minambiente, che sancisce (testualmente) il “riavvio progressivo del Sistri”, ci sono i grandi produttori e gestori di rifiuti dannosi, tallonati (con 4 mesi di distanza) da tutti gli altri soggetti obbligati, così come individuati dal dlgs 152/2006 (cosiddetto Codice Ambientale) e dal dm 52/2011 (cosiddetto Codice Unico Sistri) adottato in attuazione del primo. Più nello specifico, nel tenore del nuovo decreto il primo novero dei soggetti, impegnati a partire dal 30 aprile 2013 nella verifica dei dati già eventualmente inviati alla Pa, giungendo poi il monitoraggio telematico dei rifiuti dal primo ottobre, include i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti speciali pericolosi stabiliti dall’articolo 3, comma 1, lettere c) , d), e), f), g) e h), del menzionato dm 52/2011.

Quest’ultima categoria comprende raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, smaltitori, recuperatori, commercianti ed intermediari  di rifiuti speciali pericolosi, nonché consorzi per la gestione degli stessi. Secondo il nuovo dm, i soggetti preposti a seguire gli appartenenti alla categoria nel rispetto degli adempimenti saranno “tutti gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al Sistri”, e dunque quei soggetti diversi da quelli citati, ma comunque individuati dall’articolo 3 del T.U. Sistri. In particolare il riferimento va a: produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti; produttori (sempre con un numero di dipendenti inferiore a dieci) di rifiuti speciali non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali, industriali, recupero e smaltimento beni a fine vita o che coincidono fanghi da potabilizzazione, trattamento acque o abbattimento dei fumi; raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari di rifiuti speciali non pericolosi; consorzi per la gestione dei rifiutisovra citati; enti pubblici della Regione Campania indicati dal dm 52/2011.

Prima del tracciamento telematico dei rifiuti gestiti, il dm del 20 marzo 2013 demanda ai soggetti già iscritti al Sistri di realizzare il controllo dei propri dati trasmessi alla Pa. Le imprese e gli enti interessati saranno poi tenuti a verificare l’attualità dei dati riportati (nel silenzio del decreto, si presume quelli comunicati alle Camere di commercio e all’Albo gestori ambientali) ed eventualmente ad aggiornare gli stessi qualora risultino obsoleti, per via del cosiddetto allineamento. Tutto questo rispettando l’accennato scadenziario, plasmato sulle due maxi categorie di soggetti obbligati: grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi tra il 30 aprile ed il 30 settembre 2013; e tutti gli altri tra il 30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014.

Per coloro che non vi hanno ancora provveduto, l’obbligo di iscrizione al Sistri va ottemperato entro i termini iniziali di operatività della recente macchina, specificatamente previsto: entro il primo ottobre 2013 per i grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi, entro il 3 marzo 2014 invece per tutti gli altri. Il dm 20 marzo 2013 sancisce inoltre la sospensione del pagamento del contributo per il 2013, tuttavia essa viene prevista esclusivamente a favore delle imprese e degli enti già iscritti al Sistri alla data del 30 aprile 2013. Gli adempimenti veri e propri consistenti nella effettiva nuova modalità di tracciamento dei rifiuti, quelli che il legislatore riformula con il termine “operatività del Sistri”, vedranno impegnati a vario titolo gli appartenenti alle menzionate macrocategorie a partire, rispettivamente, dal primo ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014.

Gli adempimenti vengono a coincidere con: la comunicazione telematica, mediante pc e utilizzo della chiavetta usb rilasciata durante la fase di iscrizione, dei dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti gestiti al sistema informatico statale (raggiungibile dal portale ‘sistri.it’); il controllo dei veicoli trasportanti rifiuti mediante l’uso  dei dispositivi di tracking satellitare, meglio conosciuti come ‘black box’, congiuntamente all’accompagnamento dei loro spostamenti con copia cartacea della “Scheda Sistri-Area movimentazione”; videosorveglianza tramite apparecchiature appositamente installate da personale Sistri degli ingressi e delle uscite dei mezzi di trasporto rifiuti dagli impianti di discarica ed incenerimento.

Il transito dal tradizionale sistema cartaceo, basato sui tre storici documenti (registri carico/scarico, formulario di trasporto, dichiarazione annuale “Mud”), a quello semi-materiale, dal momento che la “Scheda Sistri-Area movimentazione” dovrà essere realizzata fisicamente, non conoscerà tuttavia un riscontro immediato per gli enti e le imprese che aderiranno al nuovo sistema. Il dm 20 marzo 2013, infatti, prescrive che sino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del Sistri (fino al 31 ottobre 2013 e fino al 2 aprile 2014, sempre in riferimento alla categoria di appartenenza già citate) i soggetti interessati saranno tenuti all’adempimento degli obblighi sanciti dagli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006, e cioè agli obblighi relativi alla tenuta dei menzionati registri e formulari.

Tramite l’operatività del Sistri verranno recuperate anche le norme indicate nell’articolo 260-bis del “Codice ambientale”, introdotte dal dlgs 205/2010 ma inoperative sino alla riviviscenza del Sistri, prevedenti un sistema sanzionatorio ad hoc di natura amministrativa per tutte le interdizioni degli obblighi Sistri. Alle redivive sanzioni comminate dal dlgs 152/2006 a carico delle persone fisiche, si aggiungeranno dunque anche quelle previste dal dlgs 231/2001 che risultano direttamente a carico degli enti e delle imprese responsabili di aver tratto vantaggio da certe violazioni alle regole Sistri compiute dai rispettivi dipendenti (ad esempio, la falsa certificazione di controllo rifiuti o il trasporto senza opportuna copia cartacea della ‘famosa’ scheda di movimentazione).

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