Il Consiglio di Stato modifica le competenze di Agcom e Antitrust?

Redazione 01/08/12
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Le ultime recenti pronunce del Consiglio di Stato modificano radicalmente la precedente giurisprudenza in materia di tutela del consumatore.

L’Antitrust, che fin dalla sua nascita, aveva sanzionato moltissime pratiche scorrette degli operatori delle telecomunicazioni, perde la propria competenza in materia. Così ha deciso il C.d.S. in Adunanza Plenaria, che in data 11 maggio 2012 con 5 sentenze ha sottratto la competenza, sulla corretta concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, all’Antitrust passandola all’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha accolto la tesi che nega l’esistenza di una competenza di AGCM, con conseguente riforma delle sentenze di primo grado.  Ad avviso dell’Adunanza “la esaustività e la completezza della normativa di settore, affidata al controllo dell’AGCom, esclude la possibilità di un residuo campo di intervento di AGCM (anche in relazione agli obblighi di comportamento dell’operatore diligente)”.  Il rischio di lacune o deficit normative è  scongiurato dalla clausole contemplate dalla disciplina di settore che “già di per sé consentono comunque di ritenere che non esistano aree non coperte dalla disciplina regolatoria”. Le comunicazioni elettroniche sono infatti oggetto di un’autonoma e completa disciplina settoriale affidata principalmente al D.Lgs 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), dal cui dettato normativo emerge chiaramente che “l’intenzione del legislatore  è quella di ricomprendere a pieno titolo nella disciplina in esame anche la tutela del consumatore/utente”.

Nessun spazio di intervento nemmeno residuale, dunque, in capo all’Antitrust, che si è vista annullare una serie di condanne che aveva inflitto ai più importanti operatori italiani delle telecomunicazioni.

In compenso, il Consiglio di Stato, sempre in Adunanza Plenaria, ha proclamato la competenza dell’Agcm nel settore del credito e del risparmio. Ha affermato, infatti, che non vi è alcun conflitto di competenza tra Antitrust e Banca di Italia in merito alla tutela dei consumatori in tale settore. Ad avviso dell’Adunanza, in tale materia, “non potrebbe giammai pervenirsi…a un giudizio di insussistenza della competenza di Antitrust…per la ravvisata carenza nella normativa di settore di qualsivoglia riferimento alla tutela dei consumatori in quanto tali”. Dunque in mancanza di una disciplina speciale che sanzioni  i comportamenti illegittimi degli operatori del settore, l’Adunanza Plenaria ha ravvisato la competenza dell’Antitrust, in considerazione della particolare attenzione che il Codice del Consumo dedica alle pratiche commerciali scorrette.

Tali pronunce del Consiglio di Stato, che hanno modificato nettamente il riparto di competenze nel settore del credito e risparmio e soprattutto delle tlc ove l’Antitrust da sempre rappresentava il baluardo di difesa dei consumatori, sembrerebbero mostrare un orientamento del C.d.S. volto ad affermare la competenza delle varie Authority nei rispettivi settori di competenza.  Moltissime sono state ovviamente le reazione dei giuristi e delle varie Autorità indipendenti. Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) ha provveduto a tenere la scorsa settimana un Convegno su tali argomenti, durante il quale le Authority si sono confrontate sulle rilevanti implicazioni sistemiche, giuridiche ed organizzative derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato e applicabili in tutti i settori economici.

Il tema è particolarmente importante e riserverà sicuramente ulteriori sviluppi.

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