Un colpo alle politiche sui Rom

Redazione 22/11/11
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Un colpo alle metropoli sulle politiche sui nomadi.
Con la sentenza 6050, del 16 novembre scorso il Consiglio di Stato ha sancito l’illegittimita’ ”del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008” rigettando il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell’Interno, del dipartimento della Protezione civile e delle Prefetture di Roma, Milano e Napoli contro la sentenza dell’1 luglio 2009 del Tar di Roma che aveva gia’ dato ragione all’European Roma rights centre foundation.
Inoltre, nella sentenza il Consiglio di Stato ha accolto il controricorso presentato dalla European Roma rights centre foundation e da due abitanti del campo nomadi Casilino 900.
Alla base della decisione presa dal Consiglio di Stato c’e’ il fatto che la possibile emergenza sociale causata dalla popolazione nomade ”piu’ che gia’ esistente ed acclarata, sia soprattutto paventata pro futuro quale conseguenza dell’espandersi e dello stabilizzarsi delle comunita’ nomadi”. Inoltre il Consiglio di Stato ritiene che il riferimento nel decreto relativo a gravi episodi che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica ”non risulta supportato da una seria e puntuale analisi dell’incidenza sui territori del fenomeno considerato (quale sarebbe, in ipotesi, uno studio che documentasse l’oggettivo incremento di determinate tipologie di reati nelle zone interessate dagli insediamenti nomadi), ma soltanto dal richiamo di specifici e isolati episodi i quali, per quanto eclatanti e all’epoca non privi di risonanza sociale e mediatica, non possono dirsi ex se idonei a dimostrare l’asserita eccezionalita’ e straordinarieta’ della situazione”. Con la sentenza decadono, per illegittimità derivata, non soltanto le ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari delegati per l’emergenza, ma anche di tutti i successivi atti commissariali (che, a questo punto, risulterebbero adottati in carenza di potere).
Naturalmente, “resta comunque salva la facoltà delle Amministrazioni interessate di “sanare” il vizio d’incompetenza attraverso una riedizione o una convalida di singoli atti a suo tempo adottati dai Commissari delegati, laddove ciò sia possibile sulla base dell’ordinario assetto dei poteri e delle competenze; come pure resta salva la facoltà di rinnovare la declaratoria dello stato di emergenza, ove se ne ravvisino le condizioni e sia possibile farlo rispettando il “perimetro” di quelli che si sono visti essere i presupposti di legittimità per l’esercizio di tale potere”.

Giuseppe Manfredi

Redazione

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