La Corte di Giustizia sul risarcimento supplementare per cancellazione del volo

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La recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dimostra come il settore dei trasporti, in particolar modo quello aereo, sia il più interessato dall’attività interpretativa tanto dei giudici interni quanto di quelli sovranazionali.

Solo pochi mesi fa, la Corte ha chiarito in quali circostanze c.d. eccezionali un vettore aereo va esonerato dall’onere della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo (vedi articolo su Leggi Oggi “Ritardo o cancellazione del volo, i diritti dei passeggeri”).

Con la sentenza del 13 ottobre scorso, invece, la Corte ha risposto alle due questioni pregiudiziali proposte dal Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) a seguito del ricorso promosso da sette passeggeri nei confronti di Air France in relazione al volo n. 5578 del 25 settembre 2008 da Parigi a Vigo.

Nel caso di specie, il volo sul quale i passeggeri erano registrati è decollato all’ora prevista ma, poco dopo la partenza, il pilota è stato costretto a rientrare all’aeroporto Charles de Gaulle a causa di un problema tecnico.

Tale fattispecie può configurare un’ipotesi di cancellazione del volo?

Il Regolamento 261/2004 all’art. 2 lett. l) definisce “cancellazione del volo” la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.

Tuttavia, al fine di determinare in modo corretto il senso della nozione di “cancellazione del volo”, occorre precisare quello della nozione di “volo”.

A tal proposito la Corte, in ossequio ai propri precedenti, ha ribadito che un volo consiste, sostanzialmente, in un’operazione di trasporto aereo e costituisce un’«unità» di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario.

Poiché con il termine «itinerario» si indica il percorso che l’aereo effettua dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione, secondo una determinata tempistica, ne deriva che, affinché un volo possa essere considerato come effettuato, non è sufficiente che l’aereo sia partito conformemente all’itinerario previsto, ma è necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione come prevista dal medesimo itinerario.

Orbene, nel caso in esame, la circostanza che il decollo sia stato garantito ma che l’aereo sia poi rientrato all’aeroporto di partenza, senza aver raggiunto la destinazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo non possa essere considerato effettuato.

La circostanza, poi, che tutti i passeggeri siano stati trasferiti su altri voli, programmati all’indomani del giorno originariamente previsto per la partenza, conferma che tale volo deve essere qualificato come «cancellato».

Inoltre, secondo i giudici della Corte il motivo per il quale l’aereo è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza non incide sulla qualificazione della «cancellazione del volo», ma rileva soltanto al fine di stabilire, nell’ambito del risarcimento del danno sofferto dai passeggeri, se tale cancellazione – ai sensi dell’art. 5, n.3, del regolamento 261/2004 – «è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso», ipotesi – come è noto – in cui non è dovuto alcun risarcimento.

La Corte ha, così, risolto la prima questione pregiudiziale dichiarando che “la nozione di «cancellazione del volo», in una situazione come quella in discussione nella causa principale, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli”.

A seguito di quanto occorso, i sette passeggeri hanno esperito un’azione diretta ad ottenere l’importo di EUR 250 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria nonché un ulteriore risarcimento per il danno morale subito. Nello specifico, la famiglia Pato Rodríguez ha chiesto EUR 170 per coprire le spese sopportate per lo spostamento in taxi e EUR 650 a persona a titolo di risarcimento del danno morale; la famiglia López Sousa ha chiesto, per persona, EUR 650 a titolo di risarcimento del danno morale nonché il rimborso delle spese relative ai pasti consumati all’aeroporto e alla custodia del loro cane prolungatasi di un giorno; il sig. Puga Lueiro ha chiesto la somma di EUR 300 quale risarcimento del danno morale subito.

Alla luce delle richieste risarcitorie formulate dai passeggeri, con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, cosa comprenda esattamente il risarcimento supplementare.

Sul punto, l’art. 12 del citato Regolamento chiarisce che “Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento”. La funzione di tale risarcimento supplementare sembra, dunque, quella di completare l’applicazione delle misure previste dal Regolamento 261/2004, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo. Tale disposizione, inoltre, consente al giudice nazionale di condannare il vettore aereo al risarcimento del danno subito dai passeggeri alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal.

In particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 di tale convenzione – applicabili, in virtù dell’art. 3, n.1, del regolamento 2027/97, alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato membro – precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei vettori responsabili di un danno derivante dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Nello specifico, l’art. 22 di tale convenzione prevede al comma 1 che “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo […] la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”.

A ciò si aggiunga che nella sentenza del 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz v. Clickair, la Corte ha dichiarato che i termini «préjudice» e «dommage», contemplati al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale.

Ne consegue che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell’art. 12 del regolamento 261/2004, può essere un danno di natura non solo materiale, ma anche morale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte ha risolto la seconda questione pregiudiziale dichiarando che “la nozione di «risarcimento supplementare» deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo”.

Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri – il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato – le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del vettore degli obblighi di sostegno e assistenza previsti dagli artt. 8 e 9 del citato regolamento.

Ciò significa che quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento 261/2004 (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento.

Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento «supplementare».

Giuliana Gianna

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