Codice del turismo, in Gazzetta il testo del decreto legislativo 79 del 2011

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Dopo una gestazione prolungata è stato finalmente pubblicato in Gazzetta, il 6 giugno scorso, il Codice del turismo, nato come strumento atto a semplificare e sistematizzare la complessa e frammentata situazione normativa della materia.

In effetti, il legislatore ha inteso riformare il settore del turismo avendo come obiettivi principali la tutela del turista, gli aiuti alle imprese del settore e la riqualificazione dell’offerta turistica in un’ottica di complessiva competitività dell’Azienda Italia.

Si tratta, indubbiamente, di finalità ambiziose che si inseriscono in un più ampio quadro di rilancio dell’economia del nostro Paese, legato allo sfruttamento delle risorse turistiche, culturali ed ambientali italiane.

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (recante il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”) approva al suo articolo 1 il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, contenuto nell’Allegato 1 e composto di 69 articoli.

Tra i punti di maggiore interesse all’interno del Codice, si segnalano sia le norme contenute nel Titolo I, dove il Legislatore ha individuato le competenze statali in materia artt. 2 e 3), sia nel Titolo V, dove sono individuate le tipologie dei prodotti turistici con i relativi circuiti nazionali di eccellenza.

Si tratta, in quest’ultimo caso, dell’adeguamento dei prodotti turistici alle moderne tendenze, con l’incentivazione della promozione di settori specifici (così almeno si esprime la Relazione illustrativa al Codice).

Per rendere chiaro l’intervento “modernizzante “ sulla configurazione del prodotto turistico si individuano le tipologie del turismo congressuale, giovanile, del made in italy, delle arti e dello spettacolo accanto ai tradizionali prodotti del turismo del mare, della natura , della montagna, termale e culturale.

In particolare, per superare la frammentazione della promozione turistica e per agevolare circuiti virtuosi di visita, il Legislatore ha previsto la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, anche con la creazione di veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata dal Legislatore al turismo culturale (artt. 24 e 25).

Tra le altre novità introdotte all’interno del Codice si segnalano quelle relative alla tutela del turista che, oltre a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno materiale (artt. 44 e ss.), vedrà aggiungersi anche il risarcimento da danno da vacanza rovinata (art. 47), dovuto all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Il legislatore ha previsto l’istituzionalizzazione dei Buoni vacanza (art. 27) che, finanziati con i proventi dell’otto per mille, da erogare con interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli. Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio, con particolare riguardo alle agenzie operanti online che vengono sottoposte alle medesime regole e controlli a cui sono soggette le imprese tradizionali.

Lo strumento favorito dal Codice per la tutela del turista è la stipula di congrue polizze assicurative che lo tutelino dai rischi di viaggio.

Il Codice ha già suscitato polemiche e perplessità che potranno essere confermate o smentite solo dalle prime applicazioni normative. Da rivedere sin da subito, invece, le norme che prevedono gli attestati di merito che dovrebbero essere riconosciuti in base ai criteri di cui agli articoli 59 e seguenti e che rendono del tutto anacronistico il sistema premiale fondato annualmente sull’assegnazione, a particolari personalità del settore, di 50 medaglie di bronzo, 25 di argento e 10 d’oro (art. 61), per parlare solo della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia. Il codice entrerà in vigore il 21 giugno 2011.

Alessandro Ferretti

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