Premi di risultato e welfare aziendale: tassazione e limiti. Le istruzioni Inps

Paolo Ballanti 07/06/23
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Il recente Decreto Lavoro ha dedicato particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti. Oltre all’innalzamento, dal 1° luglio 2023, della percentuale di riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori, rispettivamente, al 6 ed al 7%, il D.L. 4 maggio 2023 numero 48 prevede, limitatamente all’anno corrente e con riferimento ai soli dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) l’aumento della soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori come misura di welfare aziendale.

L’Inps, con la Circolare del 31 maggio 2023 numero 49, ha colto l’occasione della novità prevista dal Decreto Lavoro per riassumere il quadro normativo su fringe benefit, premi di risultato e welfare aziendale.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Welfare aziendale: le novità del Decreto Lavoro

Come anticipato, l’articolo 40, comma 1, D.L. numero 48/2023, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, che, in deroga al limite di 258,23 euro, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, entro la soglia complessiva di 3 mila euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Rientrano nella soglia citata le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori, dalle aziende, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il limite di 3 mila euro opera se il dipendente dichiara al datore di lavoro di aver diritto all’agevolazione, indicando il codice fiscale dei figli.

In caso di superamento del valore-soglia di 3 mila euro vale la regola generale che dispone l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo corrisposto, compresa quindi anche la quota di valore inferiore ai citati 3 mila euro.

Con riferimento ai dipendenti senza figli a carico continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione (previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR) con cui si prevede una soglia di detassazione fino a 258,23 euro senza ricomprendervi peraltro i rimborsi o le somme erogate dall’azienda per il pagamento delle bollette di luce e gas.


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Welfare aziendale: cos’è

Il welfare aziendale si concretizza in una serie di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, riconosciute dal datore di lavoro al fine di migliorare la vita privata e lavorativa dei dipendenti.
In base alle disposizioni del TUIR, alcune opere, servizi ed erogazioni nell’ambito del welfare aziendale godono di un regime fiscale e contributivo speciale, tale da escluderle dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Le fattispecie interessate sono contemplate all’articolo 51, comma 2 del TUIR.

Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 il legislatore ha ampliato e ritoccato le tipologie di prestazioni qualificabili come benefit, come tali escluse dalla retribuzione imponibile. In particolare, al comma 2 del citato articolo 51 sono state modificate le lettere:

  • F) Non concorrenza alla formazione del reddito per l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari fiscalmente a carico per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto;
  • F-bis) non concorrenza alla formazione del reddito delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per la fruizione (da parte dei familiari) dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Sono state altresì introdotte, sempre al comma 2 dell’articolo 51 le lettere:

  • D-bis), circa la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico
  • F-ter) sulla non concorrenza alla formazione del reddito per le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti fiscalmente a carico;
  • F-quater) sulla non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Le citate lettere disciplinano le fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

A tal proposito, in linea con le indicazioni già fornite dall’Agenzia entrate, nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit nei confronti di un gruppo omogeneo di lavoratori, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.

Pertanto, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Welfare aziendale: erogazione sotto forma di voucher

Dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta la possibilità di riconoscere beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico.
In sostanza viene contemplata l’erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher.

Questi ultimi, ricorda la Circolare Inps:

  • Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
  • Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
  • Devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

I beni e servizi possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda la soglia di 258,23 euro.
Si precisa infine che in caso di assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher è necessario fare riferimento al momento della percezione del titolo, coincidente con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. Non rileva quindi il momento in cui il lavoratore effettivamente ne usufruisce.

Premi di risultato e agevolazioni fiscali

Grazie alle Leggi numero 208/2015 e numero 232/2016 è stato introdotto in via strutturale un regime fiscale agevolato per:

  • I premi di risultato, di ammontare variabile, la cui erogazione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili;

ai lavoratori del settore privato.

Il regime in questione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%, percentuale ridotta al 5 per il solo anno 2023, nel rispetto di un tetto di importo pari attualmente a 3 mila euro lordi.

Conversione dei premi di risultato in welfare aziendale

Su richiesta dei lavoratori interessati le somme premiali possono essere percepite sotto forma di benefit, esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo, nei limiti imposti dalla normativa (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).

Di conseguenza, mentre i premi di risultato sono soggetti a contribuzione e ad imposta sostitutiva al 10 – 5%, la conversione delle somme in parola in welfare aziendale (articoli 51, commi 2 e 3 del TUIR) è generalmente esente sia ai fini Inps che Irpef.

È importante precisare che al fine di erogare il premio di risultato in benefit:

  • La possibilità dev’essere prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
  • I contratti collettivi devono essere depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;
  • I beneficiari devono essere titolari di redditi da lavoro dipendente del settore privato non superiori, nell’anno precedente quello di percezione delle somme agevolate, ad 80 mila euro.

Nel caso in cui non vengano rispettate tutte le condizioni citate, i beni e i servizi riconosciuti in sostituzione del premio di risultato o della partecipazione agli utili concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Da ultimo si ricorda che la facoltà di sostituire il premio in benefit è stata estesa agli istituti previsti dall’articolo 51, comma 4 del TUIR, quali uso promiscuo di veicoli, concessioni di prestiti, fabbricati in locazione / uso / comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario. In tal caso è prevista una “imposizione ordinaria in base alle norme contenute nel TUIR, anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione delle somme premiali oggetto del suddetto regime tributario agevolato” (Circolare Inps).

Scarica la Circolare Inps

Conversione dei premi in previdenza complementare, assistenza sanitaria, azioni

Il perimetro dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato è stato ulteriormente ampliato dalla Legge di bilancio 2017.
L’articolo 1, comma 160 della citata legge prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti ad imposta sostitutiva, a seguito di conversione dei premi di risultato o della partecipazione agli utili dell’impresa:

  • I contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza ai limiti di deducibilità fiscale ordinariamente previsti;
  • I contributi di assistenza sanitaria destinati ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, anche se versati in eccedenza ai limiti disciplinati dal TUIR;
  • Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro.

Welfare aziendale: dipendenti coinvolti in modo paritetico

Le aziende che coinvolgono in modo paritetico i dipendenti nell’organizzazione dell’attività economico – produttiva, godono di:

  • Una soglia per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato pari a 4 mila euro anziché 3 mila;
  • Una riduzione dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) carico azienda pari al 20%, da applicare sulle quote dei premi di risultato non eccedenti gli 800 euro.

Sempre per le quote non superiori ad 800 euro, ricorda la Circolare Inps, è “altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore”.

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