Utilizzo del permesso per invalidi senza l’intestatario, non è reato

Redazione 05/03/12
Con la sentenza n. 7966 del 29 febbraio scorso la Cassazione è intervenuta su un caso di utilizzo del permesso per disabili in assenza dell’intestatario. Un uomo ha utilizzato il permesso per invalidi intestato al padre, accedendo più volte a corsie preferenziali, porte telematiche alla Ztl e parcheggi senza pagare.

I giudici  hanno dichiarato che i reati  di sostituzione di persona e truffa continuata non sono imputabili perché  “il permesso invalidi” – spiegano nella sentenza – rappresenta esclusivamente l’autorizzazione amministrativa per circolare in zone altrimenti interdette, rilasciata per quell’autovettura, in quanto al servizio della persona invalida; e la mera esposizione, sul parabrezza dell’autovettura autorizzata, del relativo contrassegno, è un comportamento del tutto neutro (ed è poco significativo che l’invalido, al momento del presunto “abuso” non si trovi sull’auto, in quanto ad esempio potrebbe essere sceso per recarsi a visita medica o altrove), che non implica di per sé una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima, come presupposto dell’autoattribuzione della qualità di “accompagnatore” da parte del conducente”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici