Tutto sulla Tares: così, come si calcola, chi la deve pagare

Redazione 01/11/13
Gli incubi delle famiglie italiane hanno un nome, ma non un cognome: Imu, Tares, Tarsi. Proprio nei giorni in cui si parla tanto dell’IMU e della prevista cancellazione della seconda rata (pena, ovviamente, l’aumento di altre tre-quattro tasse a compenso) e nei quali la Legga di Stabilità 2014 diventerà ufficialmente legge dello Stato, facciamo il punto sulla tassa dei rifiuti di ‘nuova generazione’, la Tares.

Cos’è

Dal primo gennaio 2013 “è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria“. Questo è quello che recita il decreto ministeriale in materia. In realtà, per essere precisi, è stato il decreto salva Italia (D.L. n. 201/11 convertito in legge n. 214 del 2011) a prevedere l’introduzione della Tares sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, intendendo per tali l’illuminazione pubblica, la manutenzione del manto stradale ecc. Il decreto legge n. 35 del 2013 ha stabilito in seguito che solo per il 2013, in deroga alle norme generali contenute nell’art. 14, comma 35, del decreto salva Italia, i Comuni possano prevedere il rinvio di una o più scadenze Tares e il numero delle rate del tributo dovuto per il 2013, ma deve essere versata a dicembre la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.

Determinazione dell’importo

La Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato dal comune di residenza. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR n. 138/98. (Art.14, co.9). Gli importi pagati coprono quindi sia la gestione viva del servizio sia i costi di investimento in impianti ed altre infrastrutture.

Chi la deve pagare

Deve pagare la Tares – rifiuti chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Negli immobili ad uso domestico si considera solo la superficie coperta.

La Tari

E’ bene ricordare, giusto per non farsi mancare niente e per rendere la confusione ancor maggiore, che dal 1 gennaio 2014 entrerà in scena una nuova tassa sui rifiuti, la Tari, componente della Trise che va a sostituire Imu e Tares. La Tari si qualificherà come una tariffa per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Ma si attende il testo definitivo della legge di stabilità 2014 per con esattezza la disciplina della Trise.

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