Tredicesima: perché è più bassa dello stipendio? I calcoli

Paolo Ballanti 30/12/22
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La Tredicesima fa parte delle cosiddette mensilità aggiuntive, proprio perché si somma alle dodici mensilità da gennaio a dicembre. L’importo è definito anche gratifica natalizia in quanto, di norma, liquidato in occasione delle feste natalizie.

Sia il calcolo della tredicesima che la scadenza per il suo pagamento sono di competenza dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro. Se più favorevoli, tuttavia, si applicano gli usi esistenti nelle aziende.

In generale, i Ccnl fissano l’entità della tredicesima in una somma pari:

  • Alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per i dipendenti con retribuzione fissa mensile;
  • Ad un certo numero di ore per i lavoratori con retribuzione oraria.

Il diritto alla tredicesima matura nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Di conseguenza, un lavoratore in forza ininterrottamente nel periodo di maturazione ha diritto all’importo intero della mensilità aggiuntiva. In queste ipotesi, tuttavia, la tredicesima, pur se pari ad una mensilità di retribuzione, potrebbe generare un netto inferiore a quello delle mensilità ordinarie. Analizziamo in dettaglio perché.

Indice

Cosa cambia nella Tredicesima

A seconda della scadenza di pagamento, la tredicesima può essere corrisposta:

  • Insieme alla mensilità ordinaria di novembre, dicembre o gennaio dell’anno successivo;
  • Con un cedolino ad hoc, di norma prima della mensilità di dicembre, in occasione delle festività natalizie

Nella seconda ipotesi, il netto a titolo di tredicesima è suscettibile di essere inferiore a quello di una mensilità ordinaria. Il motivo?
Le detrazioni riconosciute al lavoratore dipendente si applicano sulle dodici mensilità ordinarie e non sui cedolini aggiuntivi, quale può essere quello di liquidazione della tredicesima.

Posto che le detrazioni hanno il compito di diminuire l’Irpef da trattenere al lavoratore, la loro assenza determina naturalmente un netto inferiore rispetto alle mensilità ordinarie.

A ciò si somma il bonus Irpef riconosciuto per quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (per quanti hanno un reddito complessivo compreso tra 15 mila e 28 mila euro l’erogazione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi). La misura è stata inserita nella Legge di bilancio 2022.

In presenza di un reddito complessivo pari o inferiore a 15 mila euro, pertanto, il bonus Irpef (ex “Bonus Renzi”) è riconosciuto direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in misura pari a 1.200 euro annui, corrispondenti a 100 euro netti medi mensili. Logicamente, in caso di erogazione della tredicesima con un cedolino ad hoc non sarà presente il bonus in parola.

Ecco di seguito due esempi, uno con il netto da tredicesima, l’altro con quello da mensilità ordinaria.  

TredicesimaCompetenzeTrattenuteDetrazioni (*)ConseguenzeBonus Irpef (100 euro netti/mese)
Erogata insieme alla mensilità ordinariaMensilità ordinaria + tredicesimaInps carico dipendente + Irpef nettaSì (se richieste dal lavoratore)La tredicesima beneficia dell’abbattimento delle trattenute fiscali garantito dalle detrazioni fiscaliSì (se richiesto dal lavoratore e spettante in base al reddito)
Erogata in un cedolino ad hocTredicesimaInps carico dipendente + Irpef nettaNoLa tredicesima è tendenzialmente inferiore alla mensilità ordinaria, a causa dell’assenza delle detrazioniNo
(*)Detrazioni da lavoro dipendente e/o carichi di famiglia

Esempio di calcolo Tredicesima

Ipotizziamo che il lavoratore Caio abbia diritto ad una tredicesima pari a 2.000,00 euro lordi.

Il primo passaggio è calcolare i contributi previdenziali a carico del dipendente. In sostanza si applica alla retribuzione imponibile (2.000,00 euro) l’aliquota previdenziale (consideriamola pari al 9,49%). Il risultato è pertanto:

2.000,00 * 9,49% = 189,80.

A seguire, si assume l’importo lordo della tredicesima da cui si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (deducibili dal reddito), ottenendo così l’imponibile ai fini fiscali:

2.000,00 – 189,80 = 1.810,20.

In ragione dell’imponibile ai fini fiscali si calcola l’Irpef lorda, utilizzando il sistema degli scaglioni di imposta:

Reddito mensile oltre euroFino a euroAliquota%
01.250,0023%
1.250,012.333,3325%
2.333,344.166,6635%
4.166,67/43%

Di conseguenza, l’Irpef lorda corrisponderà a:

–        1.250,00 * 23% = 287,50;
–        (1.810,20 – 1.250,01) * 25% = 140,05;
per complessivi 427,55 euro.

Non essendoci detrazioni da applicare, tali da abbattere l’Irpef lorda, le trattenute fiscali corrisponderanno a 427,55 euro.

In conclusione, il netto a titolo di tredicesima sarà di:

ImportoCompetenzaTrattenuta
Tredicesima 20222.000,00 euro
Contributi previdenziali carico dipendente189,80 euro
Irpef netta427,55 euro
Netto a pagare (competenze – trattenute)1.382,65 euro

Esempio di calcolo mensilità ordinaria

Mantenendo la stessa retribuzione lorda dell’esempio precedente (2.000,00 euro), calcoliamo il netto spettante a Caio in una mensilità ordinaria.
I contributi previdenziali a carico del lavoratore sono gli stessi, corrispondenti pertanto a 189,80 euro.

Al tempo stesso, l’Irpef lorda è pari a euro 427,55.

Ciò che cambia, rispetto alla tredicesima, è l’azione delle detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia, il cui compito è diminuire l’Irpef lorda.

Per semplicità di esposizione immaginiamo che Caio abbia diritto alle sole detrazioni da lavoro dipendente, calcolate in funzione del reddito complessivo che si presume il contribuente avrà totalizzato nell’anno, secondo la seguente formula:

Reddito complessivo (RC)Detrazione
Non superiore a 15.000,00 euro1.880,00
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00]
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]
Oltre 50.000,00 euro0

Dal momento che l’imponibile fiscale del mese corrisponde a 1.810,20 euro il reddito complessivo 2022 è il risultato di:

1.810,20 * 13 (mensilità di retribuzione spettanti nell’anno) = 23.532,60 euro.

Una volta ottenuto l’ammontare annuo delle detrazioni, queste devono essere riproporzionate per i giorni di calendario del mese interessato (ad esempio 31), ottenendo come risultato 196,94 euro.

Di conseguenza, l’Irpef netta sarà pari a 427,55 (Irpef lorda) – 196,94 (detrazioni da lavoro dipendente) = 230,61 euro.

Il netto a pagare a titolo di mensilità ordinaria sarà:

ImportoCompetenzaTrattenuta
Mensilità ordinaria2.000,00
Contributi previdenziali carico dipendente189,80
Irpef netta230,61
Netto a pagare (competenze – trattenute)1579,59

Caio percepirà quindi uno stipendio superiore come mensilità ordinaria, rispetto alla tredicesima.

Il conguaglio di fine anno

In sede di conguaglio di fine anno (di norma con il cedolino di dicembre) il datore di lavoro ricalcola le trattenute fiscali effettivamente a carico del lavoratore, sulla base di quello che è il reddito complessivo reale dell’anno.

In sostanza, le operazioni di conguaglio comportano:

  • La somma degli imponibili fiscali di ogni singola mensilità ordinaria ed aggiuntiva (tredicesima ed eventuale quattordicesima) erogata nell’anno;
  • Il calcolo, in ragione del reddito complessivo dell’anno, dell’Irpef lorda;
  • La determinazione degli importi a titolo di detrazioni effettive annue;
  • Il confronto tra l’Irpef netta ottenuta in sede di conguaglio e quella trattenute nei singoli cedolini dell’anno.

Ne consegue che:

  • Se l’Irpef netta da conguaglio è superiore a quella già trattenuta, il contribuente deve subire ulteriori recuperi a titolo di imposte non pagate (conguaglio negativo);
  • Se l’Irpef netta da conguaglio è inferiore a quella già trattenuta, il contribuente ha diritto ad un rimborso delle imposte pagate in eccesso (conguaglio positivo).

Pertanto, in sede di conguaglio di fine anno, saranno accreditate le detrazioni non calcolate nel cedolino contenente la tredicesima mensilità.
Ne consegue che le detrazioni non riconosciute sulla mensilità aggiuntiva non sono perdute ma recuperate nell’ambito delle operazioni di conguaglio.

Paolo Ballanti