In generale, i Ccnl fissano l’entità della tredicesima in una somma pari:
Le detrazioni riconosciute al lavoratore dipendente si applicano sulle dodici mensilità ordinarie e non sui cedolini aggiuntivi, quale può essere quello di liquidazione della tredicesima.
Posto che le detrazioni hanno il compito di diminuire l’Irpef da trattenere al lavoratore, la loro assenza determina naturalmente un netto inferiore rispetto alle mensilità ordinarie.
A ciò si somma il bonus Irpef riconosciuto per quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (per quanti hanno un reddito complessivo compreso tra 15 mila e 28 mila euro l’erogazione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi). La misura è stata inserita nella Legge di bilancio 2022.
Ecco di seguito due esempi, uno con il netto da tredicesima, l’altro con quello da mensilità ordinaria.
Tredicesima | Competenze | Trattenute | Detrazioni (*) | Conseguenze | Bonus Irpef (100 euro netti/mese) |
---|---|---|---|---|---|
Erogata insieme alla mensilità ordinaria | Mensilità ordinaria + tredicesima | Inps carico dipendente + Irpef netta | Sì (se richieste dal lavoratore) | La tredicesima beneficia dell’abbattimento delle trattenute fiscali garantito dalle detrazioni fiscali | Sì (se richiesto dal lavoratore e spettante in base al reddito) |
Erogata in un cedolino ad hoc | Tredicesima | Inps carico dipendente + Irpef netta | No | La tredicesima è tendenzialmente inferiore alla mensilità ordinaria, a causa dell’assenza delle detrazioni | No |
Il primo passaggio è calcolare i contributi previdenziali a carico del dipendente. In sostanza si applica alla retribuzione imponibile (2.000,00 euro) l’aliquota previdenziale (consideriamola pari al 9,49%). Il risultato è pertanto:
2.000,00 * 9,49% = 189,80.
A seguire, si assume l’importo lordo della tredicesima da cui si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (deducibili dal reddito), ottenendo così l’imponibile ai fini fiscali:
2.000,00 – 189,80 = 1.810,20.
Reddito mensile oltre euro | Fino a euro | Aliquota% |
---|---|---|
0 | 1.250,00 | 23% |
1.250,01 | 2.333,33 | 25% |
2.333,34 | 4.166,66 | 35% |
4.166,67 | / | 43% |
– 1.250,00 * 23% = 287,50;
– (1.810,20 – 1.250,01) * 25% = 140,05;
per complessivi 427,55 euro.
Non essendoci detrazioni da applicare, tali da abbattere l’Irpef lorda, le trattenute fiscali corrisponderanno a 427,55 euro.
Importo | Competenza | Trattenuta |
---|---|---|
Tredicesima 2022 | 2.000,00 euro | |
Contributi previdenziali carico dipendente | 189,80 euro | |
Irpef netta | 427,55 euro | |
Netto a pagare (competenze – trattenute) | 1.382,65 euro |
I contributi previdenziali a carico del lavoratore sono gli stessi, corrispondenti pertanto a 189,80 euro.
Al tempo stesso, l’Irpef lorda è pari a euro 427,55.
Ciò che cambia, rispetto alla tredicesima, è l’azione delle detrazioni da lavoro dipendente o per carichi di famiglia, il cui compito è diminuire l’Irpef lorda.
Reddito complessivo (RC) | Detrazione |
---|---|
Non superiore a 15.000,00 euro | 1.880,00 |
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro | 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00] |
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro | 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00] |
Oltre 50.000,00 euro | 0 |
1.810,20 * 13 (mensilità di retribuzione spettanti nell’anno) = 23.532,60 euro.
Una volta ottenuto l’ammontare annuo delle detrazioni, queste devono essere riproporzionate per i giorni di calendario del mese interessato (ad esempio 31), ottenendo come risultato 196,94 euro.
Di conseguenza, l’Irpef netta sarà pari a 427,55 (Irpef lorda) – 196,94 (detrazioni da lavoro dipendente) = 230,61 euro.
Importo | Competenza | Trattenuta |
---|---|---|
Mensilità ordinaria | 2.000,00 | |
Contributi previdenziali carico dipendente | 189,80 | |
Irpef netta | 230,61 | |
Netto a pagare (competenze – trattenute) | 1579,59 |
In sostanza, le operazioni di conguaglio comportano:
Ne consegue che le detrazioni non riconosciute sulla mensilità aggiuntiva non sono perdute ma recuperate nell’ambito delle operazioni di conguaglio.