Tredicesima colf e badanti 2019: calcolo, importo, pagamento

Paolo Ballanti 21/11/19
La tredicesima è quell’importo che si aggiunge alle dodici mensilità ordinarie disciplinato dai singoli contratti collettivi ed erogato con la finalità di sostenere economicamente i lavoratori impegnati nelle spese natalizie.

La somma spetta sia ai lavoratori dipendenti occupati in imprese, società e studi professionali sia a coloro i quali prestano la propria attività alle dipendenze di datori di lavoro privati, come colf e badanti.

In quest’ultimo caso la disciplina è affidata al Ccnl Lavoro domestico il quale dispone l’erogazione di una mensilità di retribuzione in occasione del Natale.

Vediamo quindi nel dettaglio importo, calcolo e maturazione della tredicesima nel caso di assunzione colf e badanti.

Tredicesima colf e badanti: importo

Come previsto dall’articolo 38 del CCNL Lavoro domestico la tredicesima è pari a una mensilità della normale retribuzione lorda, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

La retribuzione varia in base al livello di inquadramento del lavoratore. Prendiamo ad esempio il caso di una lavoratrice inquadrata al livello B la cui retribuzione lorda mensile è pari ad euro 809,71. Questo sarà l’importo da erogare a titolo di tredicesima, cui si aggiungerà l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (nel caso in cui gli stessi non vengano forniti dal datore di lavoro):

  • 1,96 per ogni pranzo e / o colazione;
  • 1,96 per ogni cena;
  • 1,69 per l’alloggio.

Altri importi da considerare nel calcolo della tredicesima sono:

  • Superminimi, erogati a discrezione del datore di lavoro e definiti nel loro ammontare all’interno del contratto (se previsti dall’assunzione) o in un accordo successivo (quando introdotti in costanza di rapporto);
  • Scatti di anzianità, che maturano in relazione agli anni di servizio prestati presso il medesimo datore di lavoro e disciplinati dal Ccnl Lavoro domestico.

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In merito agli scatti è opportuno aggiungere che il contratto collettivo li fissa in misura pari al 4% della paga base. Ognuno di essi (fino a un massimo di sette) matura decorsi due anni di servizio.

Pensiamo alla lavoratrice che a gennaio 2019 ha una retribuzione pari a:

  • Paga base euro 809,71;
  • Superminimo euro 150,00;
  • Due scatti di anzianità maturati pari a (809,71*4%) * 2 = 64,78 euro.

Di conseguenza l’importo da considerare per il calcolo della tredicesima sarà pari a: (809,71 + 150,00 + 64,78) /12 = 85,37.

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Tredicesima colf e badanti: come si calcola 

La tredicesima è un esempio di retribuzione differita che matura da gennaio a dicembre di ogni anno. Questo significa che non viene erogata nello stesso periodo in cui matura a differenza delle dodici mensilità ordinarie. Facciamo un esempio riprendendo il caso della lavoratrice inquadrata al livello B del CCNL Lavoro domestico.

Nel mese di gennaio 2019 la retribuzione lorda mensile è stata pari ad euro 809,71 cui si sono aggiunti 20 euro a titolo di indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Di conseguenza, il rateo mensile di tredicesima maturato a gennaio sarà pari a (809,71 + 20) / 12 = 69,14. La somma dei ratei dei singoli mesi dell’anno rappresenterà l’importo da riconoscere a titolo di tredicesima a dicembre.

Ipotizziamo che nei restanti mesi i ratei siano stati pari a:

  • Febbraio euro 65,10;
  • Marzo euro 66,30;
  • Aprile euro 64,30;
  • Maggio euro 68,00;
  • Giugno euro 67,40;
  • Luglio euro 63,20;
  • Agosto euro 69,00;
  • Settembre, ottobre, novembre e dicembre 64,20 per ciascun mese.

L’importo da riconoscere a titolo di tredicesima sarà pari alla somma dei ratei maturati nei singoli mesi, pari ad euro 789,24.

Tredicesima colf e badanti: assunti o cessati

Per gli assunti o cessati nel corso dell’anno l’importo della tredicesima sarà pari a tanti ratei quanti sono stati quelli maturati nel 2019 in base ai periodi lavorati. Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo che la lavoratrice sia stata assunta il 1° marzo 2019. Di conseguenza, l’importo della tredicesima considererà solo i ratei maturati da marzo a dicembre e sarà pari a 655,00 euro.

Stesso discorso per chi cessa in corso d’anno. Con la retribuzione dell’ultima mese di lavoro dovranno essere liquidati i ratei maturati da gennaio fino al mese di cessazione.

Quando il singolo mese non è stato interamente lavorato si considera come intero se la frazione è pari o superiore a 15 giorni. Considerando la lavoratrice dell’esempio precedente, ipotizziamo che la stessa sia stata assunta:

  • In data 20 febbraio 2019, in questo caso non maturerà alcun rateo di tredicesima per il mese di febbraio;
  • In data 13 febbraio 2019, maturazione del rateo di tredicesima per il mese di febbraio.

Tredicesima mensilità: cosa accade in caso di assenze

Come detto poc’anzi, i ratei di tredicesima maturano in relazione ai periodi lavorati e, aggiungiamo, se il lavoratore si assenta per:

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CCNL Colf e Badanti

Il volume fornisce il commento dettagliato ai principali articoli del CCNL Colf e badanti, rinnovato per il 2019 grazie all’accordo del 15 gennaio 2019 sui minimi retributivi, chiarendo le motivazioni e la ratio della disciplina concordata tra le parti.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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