Tredicesima 2018: a chi spetta, quando arriva, calcolo. Le regole

Siamo ufficialmente entrati in clima natalizio, e per molti lavoratori questo periodo corrisponde con la tanto attesa tredicesima mensilità, detta anche gratifica natalizia, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, sia del settore pubblico che del settore privato, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente percepito. Esso corrisponde a 1/12 della retribuzione lorda annuale e deve essere calcolato sugli effettivi mesi di lavoro effettuati.

Ma entro quando viene pagata la tredicesima dipendenti 2018? Come viene calcolata la tredicesima in caso di inizio attività lavorativa in corso d’anno? Ecco delle brevi linee guida per comprendere meglio come matura la tredicesima dipendenti 2018 e quando viene pagata dal datore di lavoro o dalla Pubblica Amministrazione.

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Tredicesima 2018: a chi spetta?

È bene innanzitutto sottolineare che la tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti subordinati, a prescindere dal contratto di lavoro in essere, sia esso a tempo indeterminato o determinato, piuttosto che a tempo parziale, ecc.

In particolare, la tredicesima è riconosciuta:

  • ai lavoratori del settore pubblico;
  • ai lavoratori del settore provato;
  • al personale domestico (colf e badanti);
  • ai pensionati;
  • ai percettori di trattamenti pensionistici d’invalidità;

Non spetta, invece, la tredicesima;

  • a chi ha un lavoro di tipo parasubordinato;
  • a chi ha svolto una collaborazione occasionale;
  • ai percettori di indennità di accompagnamento.

Tredicesima 2018: quando viene pagata

Veniamo ora al nodo centrale della questione, ossia alle tempistiche di pagamento della tredicesima mensilità. Qui bisogna fare un distinguo tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato.

Nel primo caso, esistono delle specifiche norme che indicano il termine di liquidazione della tredicesima mensilità, che comunque viene erogata insieme alla busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. In genere arriva il 16 dicembre, ad eccezione di alcuni lavoratori, come gli insegnati della scuola elementare che la ricevono il 14.

Per quanto riguarda il settore privato, invece, nonostante non esiste una data precisa di erogazione poiché la liquidazione è a discrezione del datore di lavoro, occorre comunque fare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato. In via generale, la maggioranza dei CCNL prevedono che la tredicesima mensilità debba essere pagata entro le festività natalizie. Essendo la vigilia di Natale l’ultimo giorno utile prima delle feste, è possibile affermare che i dipendenti del settore privato devono ricevere la tredicesima entro il 24 dicembre.

Leggi anche “Legge 104: ferie e tredicesima maturano in congedo straordinario?”

Dunque, bisogna innanzitutto osservare cosa dice il CCNL applicato dall’azienda. Ad esempio:

  • il CCNL del Commercio afferma che la tredicesima mensilità deve essere corrisposta in occasione delle ricorrenze natalizie,
  • il CCNL Tessile abbigliamento industria, invece, dispone l’erogazione dell tredicesima in occasionale del Natale ed entro il mese di dicembre.

L’erogazione, in ogni caso, avvien con busta paga separata rispetto alla retribuzione di dicembre, che viene elaborata in genere nel mese di gennaio, e quindi qualche giorno più tardi rispetto ai lavoratori pubblici.

Tredicesima 2018: come si calcola

Come anticipato in premessa, la tredicesima dipendenti 2018 corrisponde a una mensilità aggiuntiva, quindi a 1/12 della propria paga mensile. Ma soprattutto bisogna considerare soltanto i mesi lavorati.

Per quanto riguarda la sua maturazione, infatti, i contratti collettivi adottano il sistema della maturazione sulla base dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità (nonché della quattordicesima, se prevista, del TFR, delle ferie e dei permessi) se il rapporto di lavoro risulta in essere per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario. Al contrario, se la frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilità aggiuntiva.

Ad esempio, se un lavoratore ha prestato la sua attività dal 1° maggio 2018 fino a tutto dicembre 2018, per un importo lordo mensile di 1.200 euro, occorre procedere come segue:

  • (retribuzione lorda mensile * numero di mesi lavorati) / totale mensilità

Quindi, avremo:

[1.200€ (retribuzione lorda mensile) X 8 (numero di mesi lavorati) ] / 12 (totale mensilità) = 800,00 euro.

Quali sono gli elementi utili per il calcolo della tredicesima 2018

Ma quali sono gli elementi utili che rientrano nel calcolo della tredicesima dipendenti 2018? Ebbene, a tal fine è necessario tenere in considerazione:

  • la retribuzione lorda mensile per i mesi lavorati;
  • l’indennità di contingenza;
  • gli scatti di anzianità;
  • altri elementi utili che rientrano nella retribuzione globale mensile.

Tredicesima 2018: quando matura

La tredicesima mensilità si calcola sui mesi effettivamente lavorati, ossia su quelli che superano i 15 giorni. Al riguardo, si precisa che l’emolumento viene erogato anche se il lavoratore sia assente dal lavoro per una delle seguenti cause:

  • ferie;
  • malattia;
  • infortunio;
  • maternità;
  • congedo Matrimoniale;
  • cassa Integrazione;
  • riposo giornaliero per allattamento.

Al contrario, non spetta quando il dipendente:

  • svolge lavoro straordinario;
  • percepisce indennità per ferie non godute;
  • usufruisce dell’aspettativa.

Particolare attenzione va rivolta alla gestione delle assenze. Infatti, se queste ultime si protraggono per più di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilità aggiuntive. Generalmente le mensilità aggiuntive non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le disposizioni contrattuali. In ogni caso, sono poi i CCNL a individuare i periodi di assenza durante i quali si matura il diritto alla mensilità aggiuntiva.

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