Tirocini 2022: nuove regole, retribuzioni e sanzioni

Paolo Ballanti 30/03/22
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La Legge di Bilancio 2022 ha previsto all’articolo 1 commi dal 720 al 726 una serie di disposizioni in materia di tirocini, finalizzate soprattutto a riscrivere le linee guida dopo i precedenti del 2013 e del 2017 oltre a rafforzare i meccanismi sanzionatori contro l’utilizzo fraudolento dell’istituto.

Dal momento che alcune modifiche sono immediatamente operative, mentre per altre sarà necessario attendere il recepimento da parte delle singole regioni, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota del 21 marzo 2022 numero 530, con lo scopo di fare chiarezza sulla materia.

Non a caso, eccezion fatta per i criteri che dovranno animare l’accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni sulle nuove linee guida dei tirocini, le altre disposizioni contenute in Legge di Bilancio sono, come ricorda l’Ispettorato, immediatamente operative. Ci riferiamo in particolare a:

  • Indennità di partecipazione (e relativa sanzione);
  • Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’avvio del tirocinio (con modello UNILAV);
  • Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Utilizzo fraudolento del tirocinio.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Tirocini 2022: Linee guida

Oltre a definirlo (comma 720) come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”, la Legge 30 dicembre 2021 numero 234 al successivo comma 721 dispone in materia di tirocinio nuove linee guida, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma (1° gennaio 2022).

Le linee guida saranno frutto di un accordo tra Governo e regioni, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti criteri (sempre comma 721):

  • Revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • Individuazione di elementi qualificanti, come il riconoscimento di “una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa”;
  • Definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del tirocinio stesso;
  • Previsione di azioni ed interventi volti a prevenire e contrastare un utilizzo distorto dell’istituto, anche attraverso l’individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Tali principi, precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come già accaduto in passato per le linee guide varate nel 2013 e nel 2017, dovranno essere preliminarmente valutati in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, solo in un secondo momento, essere “recepiti nelle legislazioni regionali”.

Tanto premesso, conclude l’INL, ad oggi e sino al recepimento delle linee guida “restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali”.

Scarica la Nota INL con le indicazioni in materia di tirocini

Tirocini 2022: Indennità di partecipazione

In tema di indennità di partecipazione al tirocinio si segnala innanzitutto l’abrogazione, da parte della Legge di Bilancio, dei commi 34, 35 e 36 contenuti all’articolo 1 della Legge 28 giugno 2012 numero 92.

In particolare, il comma 34 nel prevedere, entro centottanta dall’entrata in vigore della legge, un accordo in sede di Conferenza permanente Stato – regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, inseriva tra i criteri da seguire (lettera d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Nel riproporre (comma 721) nuove linee guida sui tirocini diversi da quelli curriculari, la Manovra 2022 inserisce tra i criteri da rispettare (lettera b) il “riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione”.

Sanzione

Stando alle indicazioni dell’Ispettorato, non servirà attendere le singole normative regionali per applicare la sanzione prevista dal successivo comma 722, secondo il quale la “mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721” comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile “da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Tirocini 2022: comunicazione al Centro per l’Impiego

Alla luce della previsione (immediatamente operativa) contenuta al comma 724 della Legge di Bilancio, per cui la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) è a carico del soggetto ospitante, l’Ispettorato chiarisce “in coerenza con i precedenti orientamenti” che tale obbligo ricorre esclusivamente per i tirocini cosiddetti “extracurriculari” quelli, per intenderci, non inseriti all’interno di corsi di studio universitari.

La stessa Manovra (comma 720) definisce come “curriculare” l’esperienza funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Tirocini 2022: sicurezza sul lavoro

La Manovra 2022 ha inteso rafforzare la tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti. Come? Prevedendo (comma 725) che il soggetto ospitante è tenuto al “rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

La misura (operativa a partire dall’entrata in vigore della Legge numero 234) precisa l’Ispettorato, è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dallo stesso D.Lgs. numero 81/2008 (articolo 2 comma 1 lettera a) nella parte in cui parifica alla figura del lavoratore il “soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.

Tirocini 2022: utilizzo fraudolento

Il comma 723 della Manovra chiarisce innanzitutto che il tirocinio:

  • Non costituisce rapporto di lavoro;
  • Non può essere utilizzato in sostituzione di prestazioni di lavoro dipendente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni appena citate, integrando la fattispecie di utilizzo fraudolento del tirocinio, espone il soggetto ospitante alla pena dell’ammenda “per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio”.

Resta comunque ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato “a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Tali disposizioni, precisa la Nota numero 530, essendo immediatamente operative, impongono agli ispettori di valutare l’uso scorretto del tirocinio e quindi la condotta fraudolenta del datore di lavoro in base alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle indicazioni già fornite dall’INL con circolare del 18 aprile 2018 numero 8. Inoltre, trattandosi di sanzione penale, punita a livello pecuniario, è soggetta a “prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione”.

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Paolo Ballanti

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