Il TFR è cosa ben diversa dalla retribuzione mensile. Questa è soggetta a contributi e tasse e viene erogata al dipendente ogni mese. Il TFR invece non subisce alcuna trattenuta INPS e può essere corrisposto solo alla cessazione del rapporto. Di TFR ne matura una quota ogni mese accantonata in un conto fittizio.
Alla cessazione del rapporto l’intero TFR accantonato sul “conto” viene liquidato al dipendente, previa sottrazione delle tasse dovute all’Erario.
Vediamo nel dettaglio importo, calcolo e tassazione del TFR.
TFR: importo
A differenza della retribuzione che viene erogata ogni mese al dipendente, il TFR è una somma accantonata ogni mese e corrisposta solo alla cessazione del rapporto, fatti salvi i casi in cui si ha diritto di chiedere un anticipo.
L’importo del TFR è dunque il risultato di due elementi. La prima è la cosiddetta “quota capitale” che matura ogni mese ed è il risultato della retribuzione presa a riferimento per il calcolo del TFR da dividere per 13,5.
La retribuzione da prendere a riferimento per il TFR è rappresentata da tutte le somme corrisposte al dipendente a titolo non occasionale, compreso l’equivalente in denaro delle prestazioni in natura.
Ipotizziamo che nel mese di Aprile 2019 al dipendente venga riconosciuta:
- Retribuzione lorda euro 1.850,00;
- Straordinario euro 150,00.
Se il dipendente svolge regolarmente lavoro straordinario l’importo dev’essere considerato nella retribuzione utile TFR. Di conseguenza la quota di TFR sarà pari a:
1.850,00 + 150,00 = 2.000 / 13,5 = 148,15 euro.
Alla somma così ottenuta dev’essere sottratto il contributo INPS pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale (per Aprile ipotizziamolo di euro 1.750,00). Di conseguenza il contributo sarà 1.750 * 0,50 / 100 = 8,75 euro.
In definitiva il TFR accantonato nel mese di Aprile ammonterà a 148,15 – 8,75 (contributo INPS) = 139,40.
Questo importo insieme alle somme maturate negli altri mesi costituirà la quota capitale TFR del 2019.
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TFR: rivalutazione
Il secondo elemento che forma il TFR è la rivalutazione. Il concetto di fondo è che tra il momento in cui le somme vengono accantonate e la loro effettiva erogazione possono trascorrere anni.
Si pensi ad un dipendente assunto nel 2007 il cui rapporto cessa nel 2019. In virtù dell’aumento dei prezzi di beni e servizi i 140 euro accantonati nel 2008 potrebbero avere un potere d’acquisto inferiore nel 2019. Per questo, le somme accantonate vengono rivalutate ogni anno al fine di adeguarle all’aumento del costo della vita.
Di conseguenza il 31 dicembre 2019 si applicherà al TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno passato un tasso di rivalutazione formato da una quota fissa pari all’1,5% e una percentuale variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fornito dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ipotizziamo che il TFR maturato al 31 dicembre 2018 sia pari ad euro 9.500,00 e che l’indice di rivalutazione sia dell’1,5% (quota fissa) + 0,2% (quota variabile) = 1,7%.
Di conseguenza, la rivalutazione 2019 sarà di euro 9.500,00 * 1,7 / 100 = 161,50.
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TFR: tassazione della rivalutazione
La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% da versare in due rate con modello F24. Una quota a titolo di acconto entro il 16 dicembre di ogni anno pari al 90% della rivalutazione dell’anno precedente. Ad esempio, entro il 16 dicembre 2019 si dovrà versare l’acconto da calcolarsi sul 90% della rivalutazione 2018.
Una seconda quota come saldo dev’essere invece versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo quello in cui matura la rivalutazione. Questo significa che il 16 febbraio 2020 le aziende dovranno versare l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2019. Alla quota calcolata come saldo dev’essere sottratto quanto versato a titolo di acconto.
TFR: quali tasse si applicano
Il TFR non è soggetto a contributi INPS ma a tassazione separata IRPEF. Questo significa che l’importo del TFR non andrà ad aggiungersi ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di altro tipo maturati nell’anno.
Le imposte devono essere trattenute dall’importo lordo del TFR corrisposto alla cessazione del rapporto.
Per calcolare le tasse si deve innanzitutto stabilire il reddito di riferimento, costituito da:
- TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui viene corrisposto;
- TFR maturato dal 1° gennaio fino alla data di cessazione del rapporto;
- Eventuali anticipazioni erogate negli anni precedenti;
- Importi versati alla previdenza complementare.
Il reddito così ottenuto dev’essere diviso per gli anni (e le frazioni di anni) di presenza in azienda, moltiplicando poi il risultato per 12.
TFR: imposta lorda
Sul reddito di riferimento dev’essere calcolata l’imposta lorda utilizzando i normali scaglioni di reddito cui è soggetta la retribuzione:
- Fino a 15.000 euro aliquota al 23%;
- Da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota al 27%;
- Da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota al 38%;
- Da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota al 41%;
- Oltre 75.000 euro aliquota al 43%.
Ipotizziamo che il reddito di riferimento sia di euro 20.000, l’imposta lorda sarà:
- 000 * 23 / 100 = 3.450,00;
- 000 * 27/100 = 1.350,00.
3.450,00 + 1.350,00 = 4.800,00 euro (imposta lorda).
TFR: aliquota media
Una volta ottenuta l’imposta lorda il calcolo per ottenere l’aliquota media per l’intero periodo di maturazione del TFR è:
[(Imposta lorda / Reddito di riferimento) * 100].
Applicando i valori degli esempi precedenti l’aliquota media sarà:
[(4.800 / 20.000) * 100] = 24.
Il 24% sarà l’aliquota da trattenere sull’imponibile TFR. Una volta sottratte le tasse, la somma ottenuta dovrà essere accreditata al dipendente con la busta paga del mese successivo l’ultimo lavorato.
Ipotizziamo un TFR lordo di euro 25.200,00. L’imponibile invece ammonta ad euro 16.000,00. Su questo si dovrà calcolare il 24%:
16.000 * 24 / 100 = 3.840,00
Il TFR da erogare in busta paga al dipendente sarà pari a:
25.200,00 – 3.840,00 = 21.360,00 euro.
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