Tende solari e pergole bioclimatiche (senza permessi): bonus 50% fino al 31 dicembre 2024. Casi pratici

Redazione 19/08/24

Il famoso decreto Salva Casa, targato esecutivo Meloni, ha chiarito che chi installa tende solari e pergole bioclimatiche, entro il 31 dicembre 2024, può portare in detrazione il 50% della spesa effettuata.

L’incentivo fiscale è riservato solo ad alcune tipologie di prodotti, che devono rientrare tra le schermature solari. Inoltre, si deve sempre tenere conto di eventuali regolamenti comunali, che in alcuni casi possono essere ancora più limitanti.

Ecco una breve guida alla detrazione ecobonus al 50% per l’installazione di tende solari e pergole.

Per saperne di più, consigliamo il libro “Decreto Salva casa. Come sanare gli abusi edilizi“, che affronta tutte le questioni sulla regolarizzazione degli abusi edilizi. Il libro è un vera e propria guida operativa al decreto Salva Casa, presentando molti casi pratici risolti.

Indice

Detrazione ecobonus 50% fino al 31 dicembre 2024

Come spiegato nel libro “Decreto salva casa” sopra citato, proprio perché rientrano nell’ambito delle schermature solari, anche per le pergole bioclimatiche è riconosciuto l’ecobonus, nel rispetto delle regole ENEA relative alle modalità di installazione di questi manufatti e alla tipologia di schermatura.

L’ecobonus è ammesso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, e prevede in questo caso una detrazione in 10 anni con aliquota del 50%.

L’importo massimo della detrazione è di 60.000 euro, quindi è agevolata una spesa fino a 120.000 euro per singola unità immobiliare. Occorre effettuare la pratica all’ENEA e allegare l’asseverazione dei requisiti e dei costi massimi.

Le pergole “liberalizzate”, infatti, sono solo quelle incluse nella categoria delle opere di protezione dal sole. In sostanza rientrano tra le schermature solari, in aggiunta a quelle di tipo precario come le tende solari e le tende a braccio, e che vengono definite “pergole bioclimatiche”.

Tende solari e pergole incluse nella detrazione al 50%

Le tipologie di schermature per le quali è applicabile l’agevolazione sono queste:

  • tende solari a rullo;
  • tende a lamelle orientabili (veneziane);
  • tende frangisole;
  • pergole bioclimatiche.

Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo. In concreto, come chiarito dall’ENEA, per essere ammesse all’agevolazione le schermature, e quindi anche le pergole bioclimatiche:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili
    e smontabili dall’utente;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo.

Ai fini della detrazione la schermature solari debbono quindi riportare una delle seguenti classificazioni:

  • UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la siurezza (in obbligatorietà
    della marcatura CE);
  • UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione
  • UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo
    della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
  • UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo
    della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

Per altri approfondimenti sul tema, rimandiamo alla sezione Speciale Salva casa di Ediltecnico.it.

Ecobonus 50% tende solari e pergole bioclimatiche: 5 risposte utili

1. La possibilità di installare in edilizia libera le pergole bioclimatiche riguarda tutti i tipi di pergole?

No. Anche in questo caso le regole sono dettate in maniera specifica all’interno delle norme. La liberalizzazione, dunque, è ammessa solo nel caso in cui si tratti di strutture che abbiano la funzione di schermature solari ovvero di strutture a protezione dagli agenti atmosferici. Si deve trattare in sostanza di strutture simili alle tende solari, che si differenziano da queste solo per il fatto di essere stabilmente agganciate al muro e non semplicemente realizzate come tende a braccio.

2. Cosa contraddistingue nel merito le pergole bioclimatiche dalle altre pergole?

Per poter rientrare in questa categoria debbono necessariamente essere dotate di una copertura mobile o regolabile, quindi costituita da lamelle mobili, più o meno grandi, che possono essere regolate in modo da seguire i movimenti del sole durante l’arco della giornata.

3. Posto che debbono essere agganciate al muro, possono essere utilizzate per creare una struttura d’ombra solo di fronte alla porta principale, tipo tettoia?

Sì, a patto che la copertura della pergola sia amovibile e che non si tratti in alcun modo di realizzare una vera e propria tettoia. Per rientrare nell’ambito delle pergole bioclimatiche e non in quello delle tettoie, infatti, occorre che la copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, oppure in ogni caso formata da lamelle orientabili così da escludere la realizzazione di nuovo volume, come precisato più volte dal Consiglio di Stato (su tale punto, cfr. Cons. di Stato n. 9808/2023, n. 3393/2021; Cons. Stato n. 840/2021).

4. Le pergole bioclimatiche sono comunque soggette all’autorizzazione paesaggistica?

No, se rientrano nelle strutture precarie o in quelle “apparentate” con le tende solari non occorre alcuna autorizzazione. L’installazione di questo tipo di strutture è espressamente esclusa dall’Allegato a al DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Il testo elenca, infatti, tra gli interventi esclusi l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.

5. per quanto riguarda l’ecobonus per queste pergole, sono ammesse tutte le tipologie di copertura?

Rientrano tra i prodotti agevolabili tutti quelli di tipo “tecnico” e dotati della relativa marcatura CE. Anche le tende frangisole. In tutti i casi per poter usufruire della detrazione dovrà essere rispettato il valore minimo richiesto dalle norme del fattore di trasmissione solare totale, ossia accoppiato a quello della superficie vetrata della quale sono copertura.

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Foto copertina: istock/ronstick

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