In sostanza, si tratta dei pagamenti effettuati quando il regime tributario era sottoposto a Tares – nel 2013 – o a Tarsu in precedenza, o, ancora secondo la vecchia Tia.
Il caos è ingenerato dalle normative che, meno di dodici mesi fa, hanno concesso ai Comuni di procedere con il regime vigente, mentre la regolamentazione generale arriva addirittura un altro passo avanti, essendosi aggiornata alla nuova Iuc, l’imposta unica comunale composta di Tasi e Tari. Allo stesso modo, nel corso del 2013, le amministrazioni hanno mantenuto, lì dove desiderato, il regolamento vigente, arrivando a creare, mentre il 2014 volge al termine, una vera e propria giungla di regole, con la coesistenza di numerosi regimi fiscali.
Alzare le difese
Insomma, questo panorama così diversificato ha reso obbligatoria, da una parte la verifica della regolarità degli accertamenti, e dall’altra ha portato numerosissimi contribuenti agli sportelli, convocati per la copertura delle posizioni. un’occasione per chiedere lumi e assicurarsi di aver versato il dovuto negli anni passati.
Per i cittadini, allora, è necessario conoscere bene i versamenti richiesti, la loro ragion d’essere e la regolarità delle procedure per la loro riscossione. In questo modo, diventa fondamentale comprendere se il saldo in questione riguarda un versamento del tutto tralasciato, oppure se si tratta di un contributo versato solo in modo parziale.
Qualora il pagamento sia stato tralasciato in forma completa, o manchi solo una parte di esso, naturalmente si applicheranno provvedimenti e sanzioni di entità diversa. Al tempo stesso, però, è possibile che il pagamento non sia stato archiviato a dovere, per eventuali imprecisioni contenute nel modello F24 o altri disguidi.
Altri errori possibili, infatti, sono banali sviste di calcolo oppure incongruenze tra le delibere di tariffa e il conguaglio versato, o, ancora, altri criteri calcolati in modo erroneo, come la superficie dell’immobile, o i componenti del nucleo famigliare.
In aggiunta, riguardo specialmente la Tares, dunque la norma ufficialmente in vigore fino a tutto il 2013, viene commesso l’errore di un calcolo plurimo in relazione alle utenze, che va considerato una sola volta senza tenere conto delle varie pertinenze.
C’è poi il rebus superficie: sono due le strade che può aver seguito il Comune nella definizione del parametro ai fini fiscali, ossia quella calpestabile oppure quella di tipo catastale, che porta il contribuene a poter verificare di persona errori o eccessi nella pretesa tributaria.
Le sanzioni
C’è, ovviamente, anche il rovescio della medaglia, ossia il caso in cui sia stato il contribuente a versare meno del dovuto. IN tal caso, si applicheranno specifici provvedimenti, che vanno dal 100% per l’omessa denuncia, al 50% per infedele denuncia, al 30% per omesso versamento.
Errori di forma
Anche gli avvisi recapitati ai malcapitato contribuenti potrebbero contenere dei vizi decisivi alla tutela del cittadino. E’ il caso, ad esempio, della busta consegnata tramite postino privato, che non è pubblico ufficiale. Consentita, invece, la raccomandata con ricevuta di ritorno.
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