Stop alle società a socio unico per la realizzazione di opere pubbliche?

Michele Nico 01/04/16
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Si stringe il cerchio attorno alle società pubbliche e si riduce il campo d’azione entro cui le amministrazioni locali possono utilizzare lo strumento societario per l’esercizio delle loro finalità istituzionali.

Il nuovo testo unico sulle partecipate non si limita a recepire il principio di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007, che impedisce agli enti di costituire società aventi un oggetto sociale non strettamente necessario al perseguimento delle loro finalità istituzionali, e neppure si arresta dinanzi al vincolo ancor più restrittivo posto dall’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che impone “l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (comma 611, lettera a).

Nell’intento di evitare che questi principi restino sulla carta, il testo unico licenziato dal Governo si spinge a dettagliare le attività per le quali gli enti possono fare ricorso al modello societario, che d’ora in avanti, per inciso, dovrà assumere esclusivamente la veste giuridica di Spa o Srl.

In particolare, per la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, secondo l’articolo 4 del nuovo testo gli enti possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni dirette o indirette in società soltanto a precise condizioni, ossia:

  1. sulla base di un accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 172 del codice dei contratti, norma che prevede la fattispecie della società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati, con la mission di realizzare l’intervento programmato in nome proprio e per conto dei soci, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE e operando anche al fine di ridurre i costi per la pubblica finanza;
  2. in regime di partenariato con un imprenditore privato, ove tale socio viene selezionato con gara pubblica aperta a soggetti in possesso di requisiti tecnici, finanziari e organizzativi idonei alla realizzazione dell’opera in programma.

Per dare corso a un’opera pubblica, dunque, d’ora in poi un ente potrà avvalersi dello strumento societario soltanto nell’ipotesi di partnership con altri soggetti pubblici o privati, in linea con l’originaria ratio legis prevista dalle fonti normative che hanno introdotto l’opzione societaria nell’ordinamento delle autonomie locali (articolo 22 della legge 142/1990 e articolo 17, comma 51, della legge 127/1997).

Con il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche prescritto dall’articolo 20 del testo unico, gli enti saranno tenuti a ridefinire gli assetti organizzativi della PA in maniera da uniformare l’utilizzo delle partecipate alle nuove regole del gioco.

Ciò significa che, per quanto riguarda la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, dovrà essere rivisto e corretto il modello della partecipata a socio unico, con implicazioni assai complesse specie per gli investimenti di rilevanti dimensioni (come nel caso dei sistemi di trasporto rapido di massa) e in corso d’opera, con contratti firmati e cantieri aperti.

Michele Nico

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