Buone notizie a giugno per il personale delle forze armate e di polizia.
Stando a quanto rende noto la piattaforma ministeriale NoiPA, che si occupa della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nel mese di giugno 2025 i cedolini paga dei settori difesa e ordine pubblico saranno interessati dagli adeguamenti retributivi figli degli accordi di rinnovo per il triennio 2022-2024 dei CCNL per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.
In dettaglio le info sulla busta paga per il personale delle forze armate e di polizia.
Indice
Forze armate e polizia: aumenti e arretrati a Giugno 2025
Con una news sul portale NoiPA, alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti che recepiscono gli accordi di rinnovo dei CCNL per il personale delle Forze Armate e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, NoiPA ha comunicato di aver ultimato le attività tecniche per l’attuazione degli adeguamenti retributivi.
Di conseguenza per i dipendenti di forze armate e polizia:
- gli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sono previsti nel cedolino di giugno 2025;
- gli arretrati maturati nelle mensilità da gennaio 2024 a maggio 2025, vengono liquidati con un’apposita emissione speciale, prevista sempre entro il corrente mese di giugno.
Leggere il cedolino NoiPA: la nuova guida con tutte le voci dello stipendio PA
Il rinnovo contrattuale per le Forze armate
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.52 del 24 marzo 2025, in vigore dal 3 maggio 2025, recepisce l’accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze Armate, nello specifico:
- personale militare dell’Esercito italiano;
- marina militare (comprese le Capitanerie di porto);
- aeronautica militare;
con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente. I nuovi stipendi, distinti nei seguenti periodi:
- dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
- dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024;
e indicati all’articolo 2 del D.P.R. hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza (normale e privilegiato), sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo nonché, da ultimo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali.
I benefici economici derivanti dagli aumenti descritti sono altresì corrisposti integralmente al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto.
Gli aumenti
Considerando ad esempio il grado di capitano, lo stipendio annuo lordo (dodici mensilità) derivante dal rinnovo contrattuale è pari a:
- 27.646,74 euro con riguardo al periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno 2022 (aumento mensile lordo di 6,89 euro);
- 27.701,92 euro per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (aumento mensile lordo di 11.49 euro);
- 29.422,75 euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 (aumento mensile lordo di 154,89 euro).
Lo straordinario
Il rinnovo contrattuale interessa anche i compensi spettanti per il lavoro straordinario.
Le nuove misure orarie, decorrenti dal 1° gennaio 2024, sono definite dall’articolo 6 del decreto.
Considerando sempre il grado di capitano, dal 1° gennaio 2024, spetta un compenso orario di:
- 17,21 euro per lo straordinario feriale;
- 19,47 euro per lo straordinario festivo o notturno;
- 22,46 euro per lo straordinario festivo notturno.
Orario di lavoro
A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale “vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio” (articolo 7, comma 1, D.P.R. numero 52/2025).
Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell’ambito dei citati stanziamenti devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall’Amministrazione con apposita circolar e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
Rinnovo contrattuale Forze di polizia
Il secondo Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato lo scorso 18 aprile è il numero 53, datato 24 marzo 2025 di recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Il decreto si applica, come anticipato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
Aumenti retributivi
Al pari delle Forze Armate i nuovi stipendi (dettagliati all’articolo 2 del decreto) sono distinti in base ai seguenti periodi:
- dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
- dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024 in poi.
Prendendo a riferimento un commissario capo / commissario capo penitenziario, lo stipendio annuo lordo (dodici mensilità) è pari a:
- 27.646,74 euro per il periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno 2022 (aumento mensile euro 6,89);
- 27.701,92 euro per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (aumento mensile euro 11,49);
- 29.422,75 euro per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 (aumento mensile euro 154,89).
Lo straordinario
All’articolo 6 del decreto vengono forniti i nuovi valori orari dello straordinario, applicati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Considerando la qualifica di vice commissario / vice commissario penitenziario lo straordinario è pari a:
- 15,63 euro / ora se feriale;
- 17,68 euro / ora se notturno o festivo;
- 20,40 euro / ora se notturno festivo.
Le indennità
Tra le indennità interessata dall’accordo di rinnovo figura quella (articolo 12) per conduttori cinofili pari, a decorrere dal 1° gennaio 2024, 50,00 euro lordi mensili.
Importo identico anche per il personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello (articolo 13).
Ai dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza è attribuita, sempre dal 1° gennaio 2024, un’indennità mensile di 100,00 euro, purché non assenti per l’intero mese. La somma è cumulabile con l’indennità di comando.
Congedo e riposo solidale
A norma dell’articolo 17 del decreto il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e / o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto o i genitori conviventi che, per le particolari condizioni in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
- il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale;
- le quattro giornate di riposo, di cui alla Legge numero 937/1977.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti come questo? Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi e al canale Telegram LeggiOggi