Nello specifico, la vicenda in giudizio prende le mosse dal ricorso proposto da un’impresa contro il provvedimento che la esclude da una gara relativa all’affidamento del servizio di smaltimento e trasporto dei rifiuti, per la carenza di un requisito prescritto dal bando, ossia un fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto nel precedente triennio.
Nel giudizio di primo grado il TAR respinge il gravame giudicandolo tradivo e quindi inammissibile in relazione al provvedimento di esclusione, di modo che tale decisione viene appellata con un ricorso ove l’impresa deduce, tra l’altro, di aver ottenuto dalla stazione appaltante chiarimenti (comprovanti l’intento dell’ente di non restringere eccessivamente il novero dei possibili concorrenti alla procedura) propensi a un’interpretazione estensiva della categoria dei “servizi analoghi” prescritti dal bando.
Tale circostanza avrebbe fatto sorgere un legittimo affidamento in capo all’impresa appellante, che reclama pertanto la tutela della sua buona fede in relazione alla clausola de qua, afferente la capacità economico-finanziaria per la valida partecipazione alla gara.
Pronunciandosi sul punto, Palazzo Spada afferma che nessun legittimo affidamento può essere stato ingenerato nella ditta ricorrente dai chiarimenti ottenuti dalla stazione appaltante, perché con essi non è stato aggiunto, né poteva essere aggiunto alcunché alle statuizioni originarie contenute nella lex specialis della gara.
Più in generale il collegio, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali in materia, rileva che “in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6154/2014; Sez. V, n. 5570/2012 e n. 4526/2010).
A completamento di tale assunto il collegio precisa infine che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in sede di gara possono sì costituire una sorta di “interpretazione autentica” del bando per i concorrenti, ma soltanto ove non sia ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite e il tenore delle clausole chiarite, di modo che deve sempre escludersi il potere dell’ente di integrare la lex specialis, una volta che la stessa sia stata varata e posta in essere.
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