Le novità del decreto del MEF: le modalità di attuazione e l’elenco dei soggetti
Nei giorni scorsi il Ministero dell’economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto attuativo del d.l. 50/2017 con l’elenco ampliato dei soggetti coinvolti, ovvero:
- tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sono esenti le società che usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell’imposta, come le imprese agricole e le associazioni sportive dilettantistiche.
Il Ministero ha precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto che gli elenchi potranno sempre essere aggiornati per agevolare i fornitori e che entro il 20 ottobre di ogni anno il MEF pubblicherà un primo elenco provvisorio rispetto al quale le società, entro 15 giorni, possano segnalare eventuali incongruenze. Entro il 15 novembre di ogni anno sarà poi reso noto, con decreto, l’elenco definitivo che avrà effetto dall’anno seguente.
Il MEF precisa anche che “il controllo o l’inclusione nell’indice FTS MIB si verifichi nel corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o include nell’indice, applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo” nel caso l’inclusione nell’indice FTS MIB avvenga dopo il 30 settembre” si applicherà lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo”.
Split payment: le novità per i Professionisti
Dal 1° luglio lo Split payment è previsto anche per le fatture emesse dai liberi professionisti, prima esclusi, che riceveranno i propri compensi al netto dell’Imposta sul valore aggiunto e al netto della ritenuta d’acconto.
I Professionisti dovranno attendere i tempi di pagamento della P.A. e affrontare i costi della costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5milaeuro).
Come compilare le fatture con lo Split payment
Le fatture con lo Split payment vengono emesse con la normale applicazione dell’Iva ma con la dicitura «scissione di pagamento» anche mediante il flag per le fatture elettroniche. Nella fattura cartacea va inserita la seguente dicitura ““Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972””.
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