Di recente la Cassazione è stata interpellata per decidere sull’ attribuzione o meno delle spese condominiali all’ ex coniuge.
Nella specie, il ricorrente lamentava il fatto che non era stato rispettato il dispositivo della sentenza del 14 febbraio 2007 che stabiliva dovute le spese ordinarie e straordinarie relative all’ unità immobiliare di proprietà individuale, ma non alle spese condominiali relative alle parti di proprietà comune di un immobile.
Altresì denunciava violazione dell’ art. 132 c.p.c. , artt. 1362, 1364, 1366, 2697 c.c.
La Cassazione con sentenza n. 11024 del 28 maggio, ritenne dovute le spese condominiali, includendole tra le spese relative all’ immobile essendo il carattere di ordinarietà e straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un’ immobile.
Precisando che : “Ciò che conta è l’ inerenza a quest’ ultimo e non è vero che tale inerenza difetti quanto alle spese condominiale per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell’ immobile,e piuttosto che alle singole unità . Del resto le stesse spese condominiale sono suscettibili di essere qualificate, a secondo dei casi come ordinarie o straordinarie”.
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