Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità.
La tutela che garantisce ai lavoratori fragili di effettuare la prestazione lavorativa in smart working era precedentemente scaduta il 30 giugno. La proroga, in scadenza il 31 dicembre 2022, ha riguardato solo lo smart working, abbandonando definitivamente l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, tutela che era stata garantita dall’articolo 26, comma 2 del Decreto Cura Italia.
I lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni, invece, potevano accedere al lavoro agile solo nel caso in cui non ci fosse stato un altro genitore percettore di ammortizzatori sociali o disoccupato.
In sostanza, era stata estesa fino alla fine del 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo individuale tra azienda e lavoratore. Concessa inoltre la possibilità di assolvere gli obblighi informativi in materia di rischi per la salute e la sicurezza in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul portale dell’Inail.
Dal 1° gennaio 2023 sarà quindi necessaria la stipula dell’accordo individuale tra lavoratore e azienda che regoli lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. Modalità che, dall’inizio della pandemia, ha visto un incremento esponenziale nel numero di lavoratori coinvolti.
L’articolo 4 del D.lgs. prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”