Separazione – Divorzio. Dirsi “addio” è diventato più facile e veloce, ma a determinate condizioni.

Luisa Camboni 23/06/15
La legge n. 162 del 10 novembre 2014 ha introdotto una grossa novità, ovvero la possibilità di richiedere la separazione consensuale o il divorzio congiunto e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio.

Vediamo brevemente qual è l’iter da seguire e i protagonisti della procedura.
Organo incaricato a ricevere e seguire la procedura è il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile il quale può anche farsi sostituire. Il Sindaco, o chi per lui, riceve da ciascun coniuge la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio o, ancora, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nel caso di separazione personale, ai coniugi, a seguito dell’accordo, è consentito vivere separatamente e, ancora, si viene a determinare lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni – ex art. 177 e segg. c.c..
Quanto alla richiesta del divorzio congiunto – a seguito dell’introduzione della novella sul “ divorzio breve” – si ritiene che l’abbreviazione dei termini trova applicazione anche nel caso in cui la richiesta venga avanzata nanti al Sindaco. Ciò significa che il termine di 6 mesi – previsto per la separazione consensuale – decorre dall’accordo di separazione personale raggiunto nanti al Sindaco o chi per lui.
E’ sempre possibile dirsi “addio” in Comune?
Purtroppo no. Il Legislatore ha previsto che non è possibile ricorrere a questa procedura breve e veloce in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Altro limite è rappresentato dal divieto “ di patti di trasferimento patrimoniale”. Il Legislatore in questo modo non riconosce all’ufficiale di stato civile la competenza a decidere su questioni aventi natura economica o finanziaria; si pensi, ad esempio, all’assegnazione della casa coniugale, alla determinazione dell’assegno di mantenimento…
In presenza di questi limiti potranno seguire questo iter solo i coniugi privi di figli e che non hanno alcuna pendenza di natura economica.
E’ obbligatoria l’assistenza di un avvocato?
L’assistenza di un avvocato in questo iter comunale è facoltativa. Si ritiene che l’assistenza di un avvocato sia, invece, necessaria prima di raggiungere l’accordo.
Quale il costo di questo iter comunale?
Davvero esiguo: una marca da bollo da 16 euro.

Luisa Camboni

Laureatasi in Giurisprudenza nel 2002 presso l’Università degli Studi di Cagliari. Ha svolto il patrocinio legale presso lo studio legale degli Avvocati Marcello Lippi e Sergio Cincotti, in Cagliari. Attualmente svolge la professione di avvocato occupandosi, prevalentemente, d…Continua a leggere

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