Con l’abolizione della figura sono conservate?
Lo sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro proponente, Marianna Madia, della legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, seguito da una parte della categoria, di ritenere che con l’abolizione della figura del segretario comunale e provinciale, non si mettono in discussione le funzioni, da questi compiute, potrebbe risultare solo opera di mera propaganda politica. A mio modesto giudizio la realtà appare diversa.
Come, altre volte dichiarato, la legge n.124/2015 chiude definitivamente un epoca, abolisce la figura dei segretari comunali e provinciali ed attribuisce alla dirigenza le funzioni di attuazione dell’indirizzo politico, il coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa. Non sarà più quella figura con funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il controllo del segretario secondo le attuali indicazioni del testo unico degli enti locali (d.lgs n. 267/99 – art. 97), si attua con funzioni di assistenza prevalentemente ex post con riferimento alla conformità dell’azione amministrativa, si occupa, per dirla con le interpretazioni della Corte dei conti, della protezione degli interessi dell’Ente locale. Ora, con la legge delega, si attribuiscono generiche funzioni di controllo della legalità dell’azione amministrativa. Si tratta di una locuzione tautologica e di scarsa rilevanza sul piano concreto. Non c’è dubbio che ogni azione amministrativa sia svolta nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti. Ma chi verifica se all’interno della singola azione amministrativa si compiano atti illegittimi, che se non denunciati perpetueranno indisturbati i propri effetti? Non è chiaro se questo controllo sarà preventivo o successivo. Ad ogni modo difficilmente potrà essere un controllo puntuale e diretto su singoli atti.
In un periodo transitorio non superiore a tre anni, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della stessa legge delega n. 124 del 2015, negli enti privi del direttore generale, permane l’obbligo di conferire l’incarico di direzione apicale, agli stessi ex segretari comunali e provinciali, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa. Ebbene, solo per la fase transitoria è previsto l’ulteriore compito della direzione degli uffici che a regime si esclude. Si tratta di mera dimenticanza o di una funzione che successivamente non sarà di competenza della direzione apicale. Propenderei per la prima ipotesi, per i motivi in cui si sono svolti i lavori parlamentari, in modo, scoordinato ed incoerente.
La legge delega prevede, inoltre una nuova funzione che non è contenuta nel Tuel ed ovvero i compiti di attuazione dell’indirizzo politico. D’altro canto se assume funzioni di attuazione dell’indirizzo politico, maggiore ne diventa la dipendenza e poco spazio verrà riservato all’azione di controllo. Tanto meno si attuerà il controllo negli Enti di massima dimensione (città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti) qualora, in alternativa al dirigente apicale, potrà essere nominato un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs n. 267 del 2000.
Si tratta ovviamente di una nuova funzione finora non disciplinata o meglio frutto, in diversi casi, di una applicazione materiale delle norme legate al procedimento di nomina.
Per evitare che da questi compiti, la dipendenza dalla politica costituisca un mero arbitrio, occorre che in sede di approvazione delle linee programmatiche di mandato, si delineano anche i criteri oggettivi di performance sulla base dei quali si decide se confermare il segretario in carica al suo posto. Se il dirigente apicale dovrà essere sostituito, l’Ente dichiara pubblicamente le caratteristiche del soggetto che vorrebbe in quella posizione e gli obiettivi che questi dovrebbe conseguire. In conformità a questa indicazione, la selezione dei curricula, affidata alla commissione appositamente costituita. In tale caso si procede alla compilazione di una rosa di nomi e si procede al sorteggio (in modo pubblico) del dirigente che sarà nominato. In questo modo, si avrà un reclutamento del dirigente di alto profilo e in possesso delle caratteristiche richieste dall’Ente, salvaguardando il valore della meritocrazia, scevra da logiche politiche.
Sicché non deve passare il messaggio di una decisiva svolta della dirigenza pubblica verso l’efficienza, il merito e l’indipendenza, mentre, al contrario, la riforma Madia è solo ed esclusivamente lo strumento col quale la politica cerca di impossessarsi definitivamente della dirigenza, costituendone la definitiva politicizzazione.
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