Sanzioni Inail 2022: nuovi aumenti e quando si applicano

Paolo Ballanti 09/11/22
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Aumentano le sanzioni Inail 2022. Le conseguenze dell’inflazione non risparmiano nemmeno le somme dovute all’Inail a titolo di interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e per la determinazione delle sanzioni civili.

A renderlo noto è lo stesso Istituto con la Circolare del 28 ottobre 2022 numero 41, con cui sono stati comunicati i nuovi tassi in vigore dal 2 novembre scorso, a seguito delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea, che ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2%, al fine di assicurare un ritorno dell’inflazione verso livelli “ordinari”.

L’aumento dei tassi da parte della BCE comporta quindi, a cascata, un incremento degli interessi dovuti all’Inail a decorrere dal 2 novembre 2022, rispetto all’ultimo aggiornamento del 14 settembre scorso. Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Sanzioni Inail 2022: la decisione della BCE

Il comunicato stampa della Banca centrale europea del 27 ottobre scorso ha dato conto della decisione del Consiglio direttivo di “innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE” al fine di “assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine”.

Di conseguenza, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è passato al 2%, con effetto dal 2 novembre 2022.

Sanzioni Inail 2022: le conseguenze per i tassi Inail

L’Inail, con la Circolare del 28 ottobre 2022 numero 41, ha precisato che, per effetto della decisione della BCE, a decorrere sempre dal 2 novembre, il tasso di interesse:

  • Dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori passa all’8%;
  • Per la determinazione delle sanzioni civili aumenta al 7,50%.

Rateazione dei debiti

Previsto dall’articolo 2, comma 11, Decreto – legge 9 ottobre 1989 numero 338, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari “al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti” (Circolare Inail).

Di conseguenza, i piani di ammortamento riguardanti istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sconteranno un tasso di interesse dell’8%.
Nulla cambia per le rateazioni in corso, dal momento che restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’apposita istanza (allegato 2 alla circolare).

Il tasso precedente
Stando alla Circolare Inail del 13 settembre 2022 numero 34, il tasso di interesse precedente, applicato sulle istanze di rateazione presentate dal 14 settembre scorso, corrisponde al 7,25% (tasso – base 1,25% + maggiorazione del 6%).

Sanzioni Inail 2022: nuovo tasso di interesse

La Legge 23 dicembre 2000 numero 388, articolo 116, commi 8 e 10, stabilisce che in caso di mancato o ritardato versamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

In ogni caso, la sanzione civile “non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge” (Circolare Inail). Di conseguenza, a seguito della richiamata decisione della BCE, a decorrere dal 2 novembre scorso si applica un tasso pari al 7,50% (tasso – base 2% + maggiorazione 5,5%) nelle seguenti ipotesi:

  • Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388);
  • Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, Legge 23 dicembre 2000, numero 388).

Il tasso precedente
In applicazione della decisione della BCE dell’8 settembre 2022, di fissare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema all’1,25%, la precedente Circolare Inail del 13 settembre 2022 numero 34 ha reso noto l’applicazione, a decorrere dal 14 settembre scorso, di un interesse per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi pari al 6,75% (1,25% tasso base + 5,5% maggiorazione).

Sanzioni Inail 2022: riduzione per procedure concorsuali

A beneficio delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte ad un tasso annuo “non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese”.

Il Consiglio di amministrazione Inail, con delibera del 17 gennaio 2002, numero 1, ha previsto che:

  • In caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta corrisponde al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari, a decorrere dal 2 novembre 2022, al 2% in aumento rispetto al tasso dell’1,25%, in vigore dal 14 settembre scorso;
  • In caso di evasione, la sanzione civile è fissata in misura pari al tasso minimo di partecipazione sopra citato, aumentato di 2 punti percentuali, di conseguenza, dal 2 novembre 2022 il tasso corrisponde al 4% rispetto al 3,25% applicato dal 14 settembre scorso.

Da ultimo, ha ricordato la Circolare Inail, se il “tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti”.

Sanzioni Inail 2022: tabella riepilogativa

Ecco di seguito una tabella riepilogativa dei tassi aggiornati, decorrenti dal 2 novembre 2022 e quelli precedenti, in vigore dal 14 settembre scorso.

ProceduraTasso interesse dal 14 settembre 2022Tasso interesse dal 2 novembre 2022
Dilazione debiti7,25%8%
Sanzioni civili6,75%7,50%
Sanzioni civili ridotte (procedure concorsuali) – mancato o ritardato pagamento1,25%2%
Sanzioni civili ridotte (procedure concorsuali) – evasione3,25%4%

Paolo Ballanti

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