Per un totale di 300 milioni di euro rientrati all’erario, sono circa 75mila i contribuenti che hanno deciso di avvalersi della sanatoria per la rottamazione delle cartelle di Equitalia, introdotta con la scorsa legge di stabilità e, ora, prolungata fino alla fine di marzo dal recentissimo decreto 16/2014.
Il boom per le richieste di adesione alla rottamazione delle cartelle sarebbe avvenuto a ridosso delle scadenza inizialmente prevista per lo scorso 28 febbraio: addirittura, ha comunicato l’ente, in alcune grandi città si è reso necessario prolungare l’orario di sportello per consentire a tutti gli interessati di saldare i propri debito senza interessi.
Infatti, alla base della sanatoria, c’è la possibilità di versare i ruoli, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi entro il 31 ottobre 2013 in un unico pagamento, che verrà alleggerito da sanzioni, more o interessi di sorta, applicabili secondo il regime fiscale abituale.
Tra i pagamenti che potranno essere inclusi in questo periodo di particolari agevolazioni, figurano i mancati pagamenti di Iva o Irpef, così come, ha confermato il fisco a inizio 2014, anche il bollo auto o le contravvenzioni per trasgressioni al codice della strada rimaste in sospeso. Niente da fare, invece, per i contributi previdenziali non versati all’Inps.
Dunque, la normativa rimane invariata per un altro mese, con la possibilità di pagare il residuo del debito, l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate.
Il versamento può essere effettuato comodamente in tutti gli sportelli Equitalia, negli uffici per mezzo di bollettino apposito F35, nel quale andrà specificata nel campo “Eseguito da”, l’indicazione “Definizione Ruoli – L.S. 2014”, oltre, ovviamente, alla compilazione dei dati personali.
Ecco cosa dice la nuova proroga:
L’art. 2 comma 1, lettere c) e d), del d.l. 6.3.2014, n. 16, ha differito dal 28.2.2014 al 31.3.2014 il termine previsto per beneficiare della sanatoria delle somme iscritte a ruolo, prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147/2013.
Più in particolare i contribuenti possono effettuare il pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute per i ruoli (e, quindi non solo per le cartelle di pagamento ricevute) che sono stati formati ed affidati in carico a Equitalia entro il 31.10.2013.Il termine originario del 28.2.2014, quindi, slitta al giorno 31.3.2014.
Il beneficio, tuttavia, non è stato ampliato: è riconosciuto soltanto l’abbuono degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora.
E’ differito dal 15.3.2014 al 15.4.2014 il termine di sospensione della riscossione per i carichi di ruolo interessati dalla normativa, cioè affidati in riscossione entro il 31.3.2014, e per gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali entro il 31.10.2013.
Tuttavia, il d.l. n. 16 non ha fatto proprio l’emendamento proposto con il d.l. “salva Roma” che è stato ritirato dal Governo che estendeva la sanatoria anche ai debiti di natura tributaria che sono stati notificati da enti della riscossione diversi da Equitalia. Pertanto, le somme pretese con gli atti notificati da agenti che operano per la riscossione dei tributi locali devono essere pagate per intero e non opera la sospensione delle procedure di recupero fino al 15.4.2014.
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