Vediamo quando e come è possibile effettuare il versamento del saldo IVA 2017 e quali sono le sanzioni in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento.
Calendario del versamento saldo IVA 2017
Ecco come è possibile effettuare il versamento per il saldo IVA 2017:
- pagamento unico entro il 16 marzo oppure a rate con maggiorazione dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima,
- pagamento unico entro il 2 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure pagamento a rate con maggiorazione, prima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, poi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima,
- versamento unico il 20 agosto 2018, maggiorando ancora l’importo da versare (già comprensivo degli interessi da marzo a giugno pari all’1,60%, cioè 0,40% per quattro mesi o frazione), di un ulteriore 0,40%.
Leggi anche Saldo Iva 2017, obbligo di versamento entro il 16 marzo
Come effettuare il versamento del saldo IVA 2017
Il versamento del saldo IVA 2017 va effettuato solo per via telematica con l’F24:
- quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure attraverso un intermediario abilitato,
- per gli altri anche attraverso i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Ecco cosa indicare nella Sezione “Erario”:
- il codice tributi “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
- il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0106” per la prima sei rate);
- l’anno di riferimento “2017”;
- l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.
Sanzioni previste
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva 2017 sono previste sanzioni amministrative e penali:
- sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato: per i versamenti in ritardo ma entro novanta giorni, sanzione ridotta alla metà; per quelli con un ritardo non superiore a quindici giorni, sanzione ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- sanzione penale pari alla reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Sull’argomento segnaliamo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento