Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre: cosa accade alle rate non pagate

Redazione 14/12/18
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Chi aveva rate pendenti nel piano di rottamazione cartelle esattoriali, in particolare di Rottamazione bis, ha avuto tempo per saldare i vecchi importi pendenti di luglio, settembre e ottobre 2018 entro lo scorso 7 dicembre. Scaduto questo termine il tempo per mettersi in regola con i vecchi debiti è finito. Ma cosa succede ora? Quali sono le conseguenze e i comportamenti che il Fisco metterà in atto nei confronti di chi non è oggi in regola perché non ha pagato? E quali invece verso i contribuenti che invece hanno adempiuto alla predetta scadenza?

Vediamo in dettaglio qualche risposta in più, aiutati dalle istruzioni riportate sul portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Consulta lo speciale Rottamazione cartelle esattoriali

Rottamazione Bis: scadenza il 7 dicembre

Come riportato dalla stessa Agenzia delle entrate, chi voleva saldare le vecchi rate del Piano di definizione agevolata 2000/17 (la cosiddetta Rottamazione bis), ha avuto tempo fino al 7 dicembre per farlo. Termine entro il quale si dovevano obbligatoriamente saldare le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

In gioco c’era l’adesione automatica al nuovo piano di rottamazione previsto dal Governo. Vediamo in dettaglio perché e cosa succede nelle due situazioni possibili: per chi non ha pagato le rate entro questa data e chi invece per chi le ha pagate.

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Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre: cosa accade a chi ha pagato?

Mettiamo il caso di un contribuente aderente al Piano di definizione agevolata 2000/17, la rottamazione bis. Aveva in sospeso le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Ha provveduto però, come indicato dall’Agenzia delle entrate a saldare queste rate entro il 7 dicembre. Cosa succede a questo contribuente?

Succede che per il Fisco è stato diligente e dall’8 dicembre in poi questa persona aderirà in modo automatico al nuovo Piano di definizione agevolata: la Rottamazione ter.

Come infatti riportano le Entrate, chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Questo è quanto previsto dal Decreto fiscale, all’articolo 3.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

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Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre: cosa accade a chi non ha pagato?

Mettiamo invece che il contribuente in questione non sia stato puntuale nel saldare le rate pendenti. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non è più possibile accedere alla nuova Rottamazione Ter (il nuovo piano di definizione agevolata). L’Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Rottamazione ter 2019: come aderire

Come sopra annunciato, chi aveva già aderito alla rottamazione bis e ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, accede automaticamente, senza alcun adempimento alla Rottamazione Ter.

Sarà l’Agenzia delle entrate in persona ad inviare una comunicazione al contribuente in questione, avvisandolo del suo ingresso nel nuovo piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

L’invio della comunicazione del Fisco sarà effettuato entro il 30 giugno 2019 e questa conterrà il differimento dell’importo residuo da pagare. Sarà possibile saldarlo in 10 rate di pari importo (5 anni) con le seguenti scadenze:

  • 31 luglio di ciascun anno a partire dal 2019
  • 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019

Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

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