Comunicazione Ristrutturazione condomini: slitta all’8 marzo, come fare

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Gli amministratori di condominio avranno più tempo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, degli importi relativi alle spese di ristrutturazione condominio che andranno a confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata: la scadenza iniziale del 28 febbraio è stata prorogata a venerdì 8 marzo 2019. La comunicazione è necessaria per permettere di fruire del bonus sulle ristrutturazioni, sull’econobonus e riguarda anche le spese ammesse al bonus mobili ed elettrodomestici.

I dati che dovranno essere comunicati, sono relativi alle spese sostenute nell’anno precedente (2018) dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Dovrà essere comunicata anche l’eventuale cessione del credito.

L’obbligo di trasmissione all’anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio, riguarda le spese sostenute dal condominio con l’indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste dalla stessa Agenzia delle Entrate.

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Predisposizione e invio della comunicazione

Con il provvedimento dello scorso 6 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento specifiche tecniche per l’invio dei suddetti dati, sono stati inoltre resi disponibili i software per la compilazione e per il controllo della comunicazione, emessi nella versione definitiva.

Scarica qui il testo del provvedimento 

Per la comunicazione che deve essere effettuata telematicamente tramite i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, ci si può avvalere anche di intermediari abilitati.

Per effettuare la comunicazione delle spese, bisognerà preparare un file telematico nel quale si indicheranno i dati delle spese sostenute al 31 dicembre 2018 prendendo come riferimento le fatture emesse dalla ditta che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, quelli ammessi alla detrazione per il risparmio energetico, e i documenti che attestano il sostenimento della spesa.

Ai fini del riconoscimento del beneficio per le spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I singoli condòmini possono detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.

Relativamente alla compilazione della comunicazione, l’Amministratore dovrà indicare, l’importo della spesa attribuita al condomino in base al piano di riparto, e non la spesa effettivamente sostenuta.

L’informazione relativa al pagamento o meno (parziale o totale) della quota attribuita, deve essere fornita con la valorizzazione del campo “flag pagamento”.

Ricordiamo che per agevolare l’adempimento da parte degli amministratori di condominio, è stato previsto che l’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condòmino debba essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le quote attribuite e pagate interamente entro il 31 dicembre, sono inserite nella dichiarazione precompilata, mentre le quote non corrisposte, o corrisposte parzialmente entro tale data, sono esposte in un foglio informativo della dichiarazione precompilata.

Se il contribuente verserà la sua quota prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo l’onere sostenuto.

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Comunicazione ristrutturazione condominio: proroga scadenza 

Un provvedimento del direttore Agenzia delle entrate, emanato lo scorso 27 febbraio fa slittare la data di scadenza invio dati a venerdì 8 marzo (dal termine iniziale del 28 febbraio). Gli amministratori di condominio, quindi, per quest’anno potranno inviare i dati fino all’8 marzo 2019, facendo riferimento sempre al provvedimento del 6 febbraio per le modalità.

Ristrutturazione condominio: attribuzione della spesa

L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario.

Se non vi è stata alcuna comunicazione, la spesa verrà attribuita al proprietario stesso. Per la compilazione della domanda non si dovrà tenere conto dell’intestazione del conto utilizzato per il pagamento della quota.

Supercondominio

In presenza del cosiddetto “supercondominio” ovvero nel caso di una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, qualora il supercondominio effettui tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini.

Se invece, il supercondominio ha effettuato solo i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono, hanno effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini.

Ristrutturazione condominio: situazioni particolari

Nel caso in cui l’unità immobiliare riguardi soggetti che non rientrano tra i destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata (esempio un ufficio), la sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” non deve essere compilata, ad eccezione del caso in cui sia stata effettuata la cessione del credito.

Cessione del credito

I contribuenti incapienti, hanno la possibilità di cedere il credito, che corrisponde alla detrazione spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto.

In questo caso l’amministratore del condominio dovrà effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in scadenza il prossimo 8 marzo e dovrà indicare:

  • la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
  • l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto;
  • l’ammontare del credito ceduto.

Bisognerà inoltre indicare se la cessione è stata effettuata a favore dei fornitori o di soggetti terzi, e se il condomino ha corrisposto al condominio una parte della spesa allo stesso attribuita.

Condominio minimo

Se in un condominio fino a otto condomini, è presente un amministratore (si ricorda che ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo dovrà effettuare la comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali.

Se invece non è stato nominato l’amministratore, i condomini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito.

In quest’ultimo caso un condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando la parte relativa al credito ceduto.

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