Riscossione: sollecito, preavviso di fermo, ipoteca, intimazione. Step e tempistiche

Redazione 11/06/24
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Quando si parla di riscossione si preme un tasto sempre dolente, perché riferito a un debito che il cittadino ha con il fisco, e che ancora non ha saldato.

Entrano in gioco così i vari step dell’Agenzia delle entrate riscossione, che invia all’interessato diverse tipologie di avviso. Prima di arrivare al consolidamento delle procedura di riscossione, infatti, serve tutto un iter fatto di avvisi e solleciti.

Se il cittadino non ha provveduto a versare le somme richieste in precedenza, con cartelle o avvisi di accertamento esecutivo o di addebito, il Fisco parte con il sollecito di pagamento. Recapita poi un preavviso di fermo amministrativo e di ipoteca, per poi giungere all’avviso di intimazione.

Spieghiamo in breve, con l’aiuto di FiscoOggi.it, tutti gli step e quando arrivano i diversi avvisi, prima che scattino le procedure di riscossione vere e proprie.

Indice

Come funziona la riscossione debiti

Se il cittadino no0n paga un’imposta o tributo, dovuti a un ente, questo comunica il mancato pagamento all’Agenzia entrate, che si attiva e invia al contribuente debitore una notifica di cartella di pagamento. Vale anche se il creditore è l’Agenzia delle entrate stessa.

Può trattarsi di tasse non versate, tributi, multe dimenticate nel cassetto, l’Imu, la Tari, ecc.

Insomma qualsiasi omissione di pagamento (o pagamento incompleto) nei confronti di un ente locale, un amministrazione centrale dello Stato fanno attivare l’iter di notifica, per esortare l’interessato a saldare quanto dovuto, prima che scattino le procedure esecutive.

Leggi anche > Come sapere se ho un debito con l’Agenzia entrate: il servizio online

Come anticipato, le procedure esecutive sono precedute da alcuni avvisi, inviati al contribuente debitore, a seconda del tipo di somma mancante.

Come spiegato sul sito di informazione delle Entrate, FiscoOggi, vengono inviate diverse comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ricordano all’interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate le procedure di riscossione vera e propria.

Le comunicazioni di mancato pagamento, che un contribuente riceve se non ha provveduto a versare quanto già richiesto in precedenza, con cartelle o avvisi di accertamento esecutivo o di addebito, e prima dell’attivazione delle procedure di recupero, sono:

– sollecito di pagamento;
– preavviso di fermo;
– preavviso di ipoteca;
– avviso di intimazione.

Sollecito di pagamento

Il sollecito di pagamento è un promemoria inviato tramite posta semplice per sollecitare il contribuente a regolarizzare i pagamenti dovuti. Per i debiti inferiori a mille euro, la legge stabilisce che non possono essere avviate azioni cautelari o esecutive senza aver prima inviato un sollecito specifico e aver atteso 120 giorni senza ricevere il pagamento o una richiesta di rateizzazione.
Questa prima comunicazione, contiene le informazioni utili sulle modalità di pagamento o di rateizzazione, l’importo dovuto, la descrizione dei crediti in riscossione, l’anno di riferimento, l‘ente creditore e l’ammontare di ciascun debito.
Prima di avviare procedure cautelari come il fermo amministrativo di beni mobili registrati o l’ipoteca su un immobile, vengono inviate comunicazioni preventive al debitore, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per regolarizzare la propria posizione.

Preavviso di fermo amministrativo

C’è poi il preavviso fermo amministrativo: una notifica preventiva che l’Agenzia della riscossione deve inviare al contribuente proprietario di beni mobili registrati nei pubblici registri, prima di procedere con l’adozione del fermo amministrativo. Questo preavviso offre al debitore 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare la propria situazione.

La notifica avverte che, se entro i 30 giorni non viene effettuato il pagamento o presentata una richiesta di rateizzazione, sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge, o l’annullamento del debito, si procederà, senza ulteriori avvisi, all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (Pra) sul veicolo a motore indicato nell’atto.

Occhio però, perché il fermo non sarà registrato se il debitore dimostra, entro lo stesso termine di 30 giorni, che il bene mobile è essenziale per l’attività di impresa o professionale oppure se è utilizzato da una persona con disabilità.

La comunicazione di preavviso include le istruzioni per il pagamento, un prospetto delle somme dovute, dettagli sulle singole cartelle esattoriali, la tipologia dei crediti in riscossione, l’indicazione dell’ente creditore, la suddivisione delle varie voci del debito, il termine per il pagamento e l’organo giurisdizionale a cui rivolgersi per impugnare l’atto.

Preavviso di ipoteca

Sempre FiscoOggi.it ricorda anche il preavviso di ipoteca. In questo caso si tratta di una comunicazione che l’agente della riscossione invia al cittadino debitore, prima di iscrivere un’ipoteca su un immobile di sua proprietà. Questa notifica è obbligatoria secondo la legge e serve a informare il contribuente dell’intenzione di procedere con l’ipoteca a causa di un debito non pagato.

La notifica avverte il debitore che, se non regolarizza la sua posizione entro 30 giorni, si procederà con l’iscrizione dell’ipoteca vera e propria sull’immobile.

Il preavviso di ipoteca contiene anche le informazioni necessarie per il pagamento, il dettaglio delle somme dovute, l’indicazione dell’ente creditore, e le istruzioni su come contestare l’atto in caso di disaccordo. Se il debitore non adempie alle sue obbligazioni entro il termine indicato, l’ipoteca verrà iscritta senza ulteriori comunicazioni.

L’ipoteca può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20mila euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L’iscrizione di ipoteca viene comunicata al contribuente con una apposita comunicazione, inviata tramite raccomandata a/r.

Avviso di intimazione

L’avviso di intimazione, nel contesto delle procedure di riscossione fiscale, è un’ulteriore comunicazione che l’agente della riscossione invia al contribuente quando un debito non è stato pagato entro i termini stabiliti.

E’ l’atto che l’agente della riscossione notifica al contribuente prima dell’avvio delle procedure esecutive (pignoramento), nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento. 

L’avviso concede al debitore 5 giorni dalla notifica per effettuare il versamento di quanto dovuto, con la possibilità, comunque, di poter chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge

L’avviso di intimazione, in base alla normativa vigente (articolo 50, Dpr n. 602/1973 e articolo 26, Dl Semplificazioni n. 76/2020) perde la propria efficacia trascorso un anno dalla sua notifica e, in tal caso, qualora si debba proseguire nell’attività di recupero del credito con l’avvio di ulteriori procedure esecutive, si dovrà notificare un nuovo avviso di intimazione.

Per avere più dettagli è possibile consultare il portale ufficiale dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

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