Rimborso Iva non dovuta: domanda, scadenza, prescrizione

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Rimborso Iva non dovuta. L’applicazione dell’Iva, si fonda sull’obbligo della rivalsa del tributo (con l’emissione della fattura) e sugli istituti della detrazione e del rimborso, meccanismi che consentono ai soggetti passivi di tenersi indenni rispetto al peso economico del tributo assolto in via di rivalsa.

Per vari motivi, è possibile che l’iter di applicazione dell’Iva, determini un’ imposta che potrebbe risultare in tutto o in parte non dovuta, ad esempio se il cedente o prestatore, ometta di ravvisare un’ipotesi di non imponibilità o di esenzione, oppure venga applicata una aliquota superiore a quella prevista.

Iva non dovuta: emissione di una nuova nota

Qualora l’errore sull’applicazione dell’imposta, venga individuato in prossimità della fatturazione dell’operazione, si potrà rimediare con l’emissione di una nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.

Diversamente, il committente o cessionario, avrà titolo per ottenere la restituzione di quanto pagato al cedente o prestatore in via di rivalsa. Quest’ultimo, si dovrà rivolgere all’Erario, formulando una istanza di rimborso per l’Iva “oggettivamente” indebita.

Nel sistema previgente, agli interventi che sono avvenuti nel 2018, tale pratiche erano soggette a termini diversi e tra di loro non correlati, e una poteva essere esercitata quando per l’altra era già maturata la decadenza.

Infatti, mentre l’azione di recupero dell’indebito pagamento a titolo di rivalsa, poteva essere esercitata dal committente o cessionario entro il termine prescrizionale “ordinario” di dieci anni, l’istanza di rimborso del cedente o prestatore, doveva essere presentata entro il termine di due anni dal versamento, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs 546/1992.

Ad ulteriore aggravamento della posizione del cedente o prestatore, si aggiungeva che l’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria, poteva ordinariamente svolgersi entro la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e cioè quando non poteva essere più presentata l’istanza di rimborso da parte del cedente o prestatore.

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Restituzione dell’imposta non dovuta

La Legge europea 2017 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017) ha inserito l’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il rimborso dell’Iva non dovuta, ovvero indebitamente applicata in fattura dal fornitore per un’operazione detassata, ad esempio perché extraterritoriale o esente da imposta.

Il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

L’art. 30-ter prevede inoltre, che nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Tale seconda disposizione (comma 2 dell’art. 30-ter) individua uno specifico dies a quo per i casi in cui l’applicazione dell’Iva non dovuta:

  • abbia formato oggetto di accertamento, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell’acquirente;
  • abbia comportato la restituzione al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell’imposta indebitamente assolta in via di rivalsa

La suddetta previsione supera il conflitto temporale esistente tra i termini di rimborso previsti, rispettivamente, per il fornitore e il cliente, nel caso in cui quest’ultimo attivi l’azione di ripetizione nei confronti del fornitore al quale abbia corrisposto l’imposta a titolo di rivalsa.

L’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 infine stabilisce che la restituzione dell’imposta al fornitore, è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Istanza di rimborso Iva non dovuta 

Con riferimento all’applicazione dell’articolo 30-ter, vi è una risposta ad un interpello (n. 66 del 12 novembre 2018) dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il cedente/prestatore può presentare la domanda di rimborso dell’Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.

Per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa.

Perciò, i due anni entro cui va fatta la domanda decorrono da quando viene restituita al cessionario/committente la somma che ha versato per effetto dell’accertamento definitivo.

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