In virtù di tali modifiche normative i soggetti italiani devono presentare la propria richiesta di rimborso tramite l’Agenzia delle Entrate utilizzando i Servizi Telematici (Entratel o Fisconline) ed i soggetti residenti in altro Stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell’Iva versata in Italia devono presentare la propria richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti extra UE che intendono richiedere il rimborso dell’Iva dovranno invece presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (Modello Iva 79).
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di rimborso è il prossimo 30 settembre 2018 termine previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, perentorio, e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.
Rimborsi Iva assolti in altri Stati: chi riguarda
La disciplina dei rimborsi riguarda nello specifico:
- le istanze di rimborso Iva presentate da soggetti passivi nazionali con riferimento all’Iva assolta in altri Paesi UE (art. 38-bis1 DPR n. 633/72);
- le istanze di rimborso Iva presentate da soggetti passivi residenti in altri Paesi UE per l’Iva versata in Italia (art. 38-bis2 DPR n. 633/72);
- i rimborsi spettanti ai soggetti extracomunitari relativi all’imposta per gli acquisti effettuati in Italia (art. 38-ter DPR n. 633/72).
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiedere il rimborso al suddetto Stato presentando istanza all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro, eccetto i casi in cui durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
- non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
- ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta;
- si è avvalso del regime dei contribuenti minimi;
- si è avvalso del regime per i produttori agricoli.
Rimborso Iva: soggetti non residenti comunitari
Il cittadino comunitario non residente in Italia, deve presentare la richiesta di rimborso all’Amministrazione Finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana.
Oltre che in italiano la richiesta può essere compilata in lingua inglese o francese e gli importi devono essere indicati in euro.
La richiesta può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi.
La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo.
La richiesta annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto del rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi, potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale.
Se ad esempio un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale.
Per le richieste relative a un trimestre l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro (se inferiore, il rimborso sarà annuale), per le richieste relative all’anno l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.
Nella domanda di rimborso da inviare telematicamente via web utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la descrizione dei beni da inserire deve essere inserita in base alla tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
Le operazioni di controllo e di gestione delle istanze di rimborso inviate telematicamente all’amministrazione fiscale italiana dagli Stati comunitari di stabilimento dei contribuenti sono effettuate dal Centro Operativo di Pescara.
Rimborso Iva: soggetti non stabiliti nell’Unione europea
I soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità, possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia (art. 38-ter DPR n. 633/72) presentando la richiesta entro il 30 settembre.
In relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati:
- sono ammesse solo richieste trimestrali e annuali;
- le richieste devono essere perentoriamente presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
Per la richiesta di rimborso deve essere utilizzato il modello Iva 79 che deve essere trasmesso al: Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara.
La trasmissione può essere effettuata secondo quanto indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite:
- consegna diretta;
- servizio postale;
- corriere espresso.
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione e non sono comunque valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail per essere contattati dall’Amministrazione finanziaria, un campo per l’indicazione dell’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.
Si ricorda che il modello Iva 79 è stato aggiornato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010.
Presentazione istanze da parte di soggetti residenti
Le istanze di rimborso da parte dei soggetti residenti in Italia possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione da utilizzare è disponibile nelle area personale dei servizi telematici dell’Agenzia, e consente la compilazione e l’invio della richiesta di rimborso da parte dei soggetti italiani che hanno assolto l’Iva in un altro Stato comunitario.
L’applicazione in oggetto è rivolta sia ai contribuenti che inviano richieste per proprio conto che a coloro che inviano le richieste in qualità di rappresentante legale, commissario liquidatore, curatore fallimentare, erede, ecc. o mediante delegati (intermediari: es. commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, CAF, etc; soggetti in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa; Camere di commercio italiane all’estero).
Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria (30 settembre).
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso, possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e per questo è necessario consultare l’apposita tabella che contiene le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario.
Nella domanda di rimborso, la descrizione dei beni deve essere inoltre inserita in base alla tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.
Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
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