I pensionati che hanno l’abitudine di consultare il cedolino mensile avranno certamente notato la presenza di una serie di voci in trattenuta a titolo di IRPEF ed addizionali regionali e comunali.
L’inserimento di questi importi in busta paga non è casuale dal momento che l’INPS, quale soggetto che eroga la prestazione pensionistica, ha il compito di sostituirsi all’Erario recuperando la tassazione sui redditi da pensione.
L’attività del sostituto d’imposta comporta anche l’erogazione in cedolino degli importi che risultano da dichiarazione dei redditi (modello 730) come imposte pagate in eccesso in una determinata annualità.
In queste situazioni il contribuente, avendo subito una tassazione superiore quella effettivamente a suo carico, ha diritto ad un rimborso direttamente nel cedolino della pensione, a patto che indichi l’INPS come sostituto d’imposta.
Il rimborso fiscale non può tuttavia avvenire senza che il pensionato abbia correttamente presentato il modello 730 all’Agenzia Entrate, la quale poi lo trasmette all’Istituto per le operazioni di liquidazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Rimborsi 73072025 pensionati da Agosto
Stando alle istruzioni di compilazione del modello 730-2025 (disponibili sul portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730 2025 – Modello e istruzioni”) per i pensionati le operazioni di rimborso delle imposte pagate in eccesso nel 2024 sono effettuate a partire dal mese di “agosto o di settembre” 2025.
In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’Istituto, alla luce della prassi osservata nelle annualità precedenti 2022, 2023 e 2024 si ipotizza l’avvio dei rimborsi 730 dal cedolino di pensione di agosto.
Ad essere interessati sono i contribuenti:
- che hanno indicato in dichiarazione dei redditi l’INPS quale sostituto d’imposta;
- i cui flussi telematici sono pervenuti all’Istituto, dall’Agenzia Entrate, entro il 30 giugno 2025.
Come riporta l’Istituto nell’apposito “Manuale d’uso assistenza fiscale INPS” disponibile sul sito “inps.it” i rimborsi dei conguagli a credito derivanti dalla presentazione del modello 730 iniziano “non prima del mese di agosto” e, in ogni caso, tenuto conto del momento in cui i modelli stessi pervengono dall’Agenzia Entrate e nel rispetto delle tempistiche necessarie all’elaborazione dei conguagli.
Come indicare l’INPS come sostituto d’imposta?
Per ottenere il rimborso delle imposte direttamente dall’INPS sul cedolino di pensione di agosto è necessario indicare i dati dell’Istituto nel modello 730, compilando la sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, in particolare:
- il campo “Cognome e nome o denominazione” con la dicitura “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”;
- il campo “Codice fiscale” con “80078750587”.
La sola denominazione non permette di identificare l’INPS come sostituto d’imposta.
In caso di dichiarazione congiunta il modello 730-4 che perviene all’Istituto “contiene solamente l’indicazione del codice fiscale del dichiarante e non riporta il codice fiscale del coniuge” (guida “Manuale d’uso assistenza fiscale INPS” disponibile sul portale “inps.it”).
Come verificare lo stato dei rimborsi?
I contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730-4 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
La piattaforma è disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) ed altresì grazie all’applicazione per smartphone e tablet “INPS Mobile”.
Cosa fare se non ci sono rimborsi nel cedolino di agosto?
Il rimborso delle imposte è chiaramente indicato nel cedolino della pensione ed ha lo scopo di incrementare il netto da pagare al contribuente, considerando che le somme in questione sono esenti da trattenute per contributi e tasse.
Se non sono presenti voci di questo tipo in cedolino significa che l’INPS non ha ricevuto il modello 730 dall’Agenzia Entrate e / o non ha terminato le operazioni di elaborazione dei conguagli ed è, pertanto, nell’impossibilità di procedere alla liquidazione dei rimborsi.
In situazioni simili è possibile controllare lo stato della pratica collegandosi alla piattaforma descritta “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” ovvero rivolgendosi direttamente all’Istituto attraverso i canali istituzionali del servizio telematico “MyINPS”.
Rimborso diretto dell’Agenzia Entrate
Un’altra ipotesi di ritardo nei pagamenti è quella dell’effettuazione, da parte dell’AE, di una serie di controlli preventivi sul 730 presentato.
Le verifiche, stando alle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi, vengono effettuate “entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Il rimborso che risulta spettante all’esito delle operazioni di controllo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate al pensionato a partire “dal mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine” (istruzioni Agenzia Entrate).
La liquidazione delle somme avviene:
- Sul conto corrente bancario o postale (dotato di codice IBAN) che il contribuente ha fornito all’Amministrazione finanziaria (la richiesta di accredito può essere effettuata online grazie al sito “agenziaentrate.gov.it”);
- Tramite titoli di credito a copertura gratuita, emessi da Poste Italiane S.p.A. per coloro i quali non hanno comunicato all’AE le coordinate bancarie.
Le ipotesi in cui i rimborsi vengono effettuati direttamente dall’AE ricorrono a fronte di un modello 730 (ordinario o precompilato) con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che, in alternativa:
- Comportano un rimborso superiore a 4 mila euro;
- Incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza quali:
- Scostamento per importi significativi tra il credito IRPEF e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti o a quelli esposti nelle CU;
- Situazioni di rischio, confermate di anno in anno, individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.
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