Riforma lavoro: ultimi giorni per i voucher acquistati prima del 18/7

Redazione 27/05/13
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Scade a fine maggio, il 31, il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della riforma del lavoro (legge 92/2012) per utilizzare i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012. Riguardo infatti a tutti i tagliandi già in possesso dei committenti prima della data indicata, anche attinenti a prestazioni in corso o da avviare, sarà la normativa in vigore fino alla scadenza discriminante ad essere applicata. La disposizione comporta che per tutti i buoni rientranti nel requisito temporale menzionato continueranno ad essere valide le direttive antecedenti in materia di voucher, con riferimento sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, che alle disposizioni attinenti i precettori a sostegno del reddito a alle limitazioni economiche, senza restrizioni di parametrazione onoraria.

Anche le prestazioni di lavoro di tipo occasionale accessorio, per le quali il committente si è preoccupato di comunicare l’avvio della prestazione precedentemente al 18 luglio, come evidenziato dalla circolare Inps n. 49 del 29 marzo 2013, sono incluse nell’attuazione del regime transitorio. A partire dal 1° giugno invece le cose cambiano: l’apparato dei voucher verrà regolamentato esclusivamente dalle nuove regole della riforma, sulla stessa linea di quelli acquistati dopo il 18 luglio 2012. L’antecedente sistema applicativo è stato cancellato dalla riforma del lavoro, facendo subentrare ai precisi requisiti soggettivi ed oggettivi previgenti, utili per l’effettiva utilizzabilità dei voucher, specifici parametri economici quali confini della “occasionalità”. La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 diffusa dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito la valenza definitoria dell’istituto proprio in questi indicatori.

In tal senso, arrivano a configurare una valida applicazione del lavoro accessorio tutte le prestazioni remunerate da compensi in capo al singolo prestatore non superiori a 5mila euro per anno solare, le quali diventano poi 2mila per i committenti imprenditori commerciali o professionisti. Nella computazione di tali massimali non sono inclusi, però, i tagliandi acquisiti prima del termine di scadenza (18 luglio 2012). Il committente, onde evitare di incappare in eventuali sanzioni, deve acquisire dal prestatore una dichiarazione relativa al non superamento dei tetti di importo, prima che lo stesso sistema informatizzato sia in grado di segnalare il dato. Il sistema sanzionatorio (compreso tra l’ammenda e l’arresto), qualora si superino i limiti normativi, come già peraltro indicato dal Vademecum del ministero del Lavoro risalente al 22 aprile scorso, implica la necessità di controllare se la prestazione effettuata sia realmente riconducibile ad un rapporto lavorativo autonomo o viceversa subordinato, dietro lo scatto delle correlate ripercussioni sia in termini lavorativi che contributivi.

L’acquisto dei voucher non esula comunque il committente dalla denuncia preventiva di usufrutto; qualora essa dovesse mancare infatti subentra l’apparato sanzionatorio stabilito per il mercato nero. Sembra vicino alla fase di avvio un sistema telematico, congegnato da Inps ed Inail insieme, per consentire di realizzare l’adempimento mediante la disposizione di un canale unico. Al riguardo, al paragrafo 8, inerente la comunicazione preventiva, la circolare Inail n. 21/2013 annuncia la “formalizzazione di uno specifico accordo con Inps volto a far sì che la comunicazione preventiva pervenga ad Inail da Inps in tempo reale”. La predisposizione dovrebbe soddisfare l’agevolazione del committente. La novità di maggiore rilievo riguarda infine i lavoratori stranieri, ammettendo l’inclusione del lavoro accessorio nell’ammontare reddituale necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, sempre entro i limiti previsti dalla circolare n. 4/2013 del ministero del Lavoro.

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