Oltre 130 pagine di disamina sulla nuova norma fondamentale per il mondo dei legali, quei 67 e in parte contestati – articoli che ridisegneranno la professione da qui a due anni.
Tanto, infatti, sarà necessario perché tutte le disposizioni contenute nel testo approvato al Senato lo scorso 21 dicembre diventino valide non solo sulla carta, ma anche nella realtà concreta.
A seconda dei vari capitoli, la riforma forense affida al governo una serie di importanti deleghe per la regolamentazione apposita, che il Ministero della Giustizia è chiamato a esercitare su margini che variano da 6 a 24 mesi.
Una è, però, la costante, che riguarda quasi tutti gli ambiti della riforma forense ancora da rendere efficaci nel mondo professionale del foro: praticamente ogni decreto, regolamento e, in generale, provvedimento di attuazione dovrà essere esaminato dal Consiglio nazionale forense prima della sua entrata in vigore.
Intanto, la disciplina che non richiede ulteriori interventi legislativi sarà applicata a partire dal 2 febbraio prossimo, a 15 giorni di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 18 gennaio.
Quindi, inizierà il lungo cammino verso le realizzazioni pratiche di regole dall’assoluta rilevanza, come i parametri, l’esame di Stato, i tirocini, le società tra professionisti. Tutte materie che richiedono l’emanazione di un provvedimento ad hoc ai fini della piena attuazione anche se, alcune di esse, inizieranno da subito, in piccola parte, a essere valide.
Con il dossier, non a caso, il Cnf ha fatto il punto sulla legge fondamentale, che gli avvocati attendevano dal 1933, mettendo in luce le parti della riforma da subito vigenti e quelle che invece dovranno restare in attesa del documento operativo.
Tra le norme che diventano immediatamente applicative al 2 febbraio, troviamo in primis la disciplina dell’ordinamento, della professione di avvocato (art. 1 e 2), il segreto professionale (art. 6), il mandato professionale (art. 14), la pubblicazione degli albi nel sito dell’Ordine (art. 15 comma 3) e relative condizioni di iscrizione e cancellazione (art. 17), le incompatibilità del ruolo di avvocato (art. 18), gli avvocati degli enti pubblici (art. 23), l’ordine forense (art. 24) e le specifiche di convocazione del congresso (art. 39).
Le materie che, invece, dal 2 febbraio troveranno applicazione parziale si riconoscono nei doveri (escluso per ora il Codice deontologico), la formazione continua (manca il regolamento sull’obbligo di aggiornamento), i compensi (richieste le specifiche, come si diceva, sui parametri), l’ordine circondariale forense (regolamento ministeriale completerà la pratica entro 2 anni), il tirocinio (in vigore solo la riduzione a 18 mesi, entro tre anni anche tutte le altre previsioni, inclusa l’assenza di compensi nei primi sei mesi).
Per le altre branche della riforma forense, saranno necessari interventi approfonditi e mirati da parte degli organi delegati. Indubbiamente, la legge è arrivata dopo quasi ottant’anni, ma per conoscerne appieno gli effetti si dovrà attendere almeno fino al 2015.
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