Le delibere, insomma, con la nuova legge, sono ancora più centrali per la definizione e le della vita in comune, sia per gli obblighi concernenti i doveri finanziari e fiscali in capo ai condòmini, che relativamente alle modifiche delle destinazioni d’uso delle parti comuni, o, ancora, l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Tante sfere, dunque, ma una sola assemblea, dove interessi particolari di singoli, o gruppi di inquilini possono fare lobby e sbaragliare eventuali contrasti da parte dei vicini di pianerottolo.
Ma, per chi proprio non riesce ad attirarsi la simpatia dei dirimpettai, non tutto è perduto: la nuova riforma del condominio prevede, infatti, la possibilità di impugnare le delibere ritenute più ostiche da digerire.
Alcune di queste, infatti, si pensi alle modifiche delle destinazioni d’uso delle parti comuni, hanno il potenziale di ridurre o aumentare il valore dei singoli immobili: per esempio, in caso di accesso a un’area pedonale che viene adibita a parcheggio.
Per questa ragione, la legge introduce alcune specifiche tutele per i diretti interessati, che si sentano offesi dall’approvazione operata dall’assemblea, la quale, comunque, resta vincolante fino all’eventuale annullamento.
Se, fino a ieri, ad appellarsi potevano essere quei residenti assenti o discordi verso il provvedimento adottato, ora, con la nuova stesura degli inerenti articoli del codice civile, potranno chiedere una revisione o il blocco della deliberazione anche coloro che hanno scelto di astenersi durante la conta dei voti.
Due sono gli appigli cui potranno aggrapparsi gli oppositori: da una parte, che essa contraddica il regolamento condominiale o, dall’altra, che vada in opposizione a specifiche disposizioni di legge.
Il limite temporale di impugnazione scade dopo i 30 giorni dalla votazione della delibera contestata, per i non concordi o gli astenuti, mentre si riferisce al giorno di comunicazione per gli assenti in sede assembleare.
A definire l’annullamento dell’adozione assembleare potrà essere esclusivamente l’autorità giudiziaria, nel qual caso si siano riscontrati gli estremi per un positivo accoglimento del ricorso presentato.
Per quanto una votazione resti sub judice fino al momento in cui l’autorità competente in sede di giustizia non prende posizione definitiva, il termine di presentazione delle impugnazioni resta il medesimo sopra elencato.
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