Ricorso Inps: ecco le nuove regole

Paolo Ballanti 25/05/23
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Ricorso Inps, arrivano le nuove regole. A dieci anni di distanza dall’ultimo Regolamento adottato il 20 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Inps ha aggiornato con deliberazione del 18 gennaio 2023 numero 8 le disposizioni in materia di ricorsi amministrativi.
 L’adozione del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps” risponde all’esigenza di disciplinare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto.

In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all’Inps, nonché l’ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l’Istituto hanno fatto emergere l’esigenza di far confluire in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps.
La Circolare del 17 maggio 2023 numero 48 è intervenuta al fine di illustrare le disposizioni del nuovo Regolamento.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Ricorso Inps: il nuovo Regolamento

Il Regolamento approvato il 18 gennaio scorso disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Inps a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 1994 numero 479.
Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali.

L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

Di conseguenza, al fine di consentire la definizione dei ricorsi giacenti, le Direzioni centrali “provvederanno all’invio alla Direzione regionale competente dei ricorsi attualmente a proprio carico, tramite la procedura DICAWEB che sarà opportunamente implementata” (Circolare Inps).
Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento, ove compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del medesimo Regolamento.

Ricorso Inps: come si presenta

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Inps a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.

Assistenza di un patronato – intermediario
In caso di assistenza da parte di un patronato – intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante del patronato o del mandatario, al quale dev’essere stato rilasciato, in fase di ricorso ovvero anche in un momento precedente, regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

Persona incapace
In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.


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Ricorso Inps: scadenze

Il Regolamento in parola prevede termini di presentazione del ricorso diversificati, descritti nella seguente tabella.

Tipo di ricorsoTermineDecorrenza

Ricorso ai Comitati periferici / centrali della gestione lavoratori privati

90 giorni

Data di ricezione del provvedimento o, in caso di mancata adozione dello stesso da parte della sede Inps, dal 121° giorno successivo quello di inoltro della domanda, salvo non diversamente previsto

Ricorso ai Comitati di vigilanza

30 giorni

Data di ricezione del provvedimento

Ricorsi contro i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti

30 giorni

Data di ricezione del provvedimento

Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria

30 giorni

Data di ricezione del provvedimento

Ricorso presentato dall’istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA

30 giorni

Data di ricezione del provvedimento

Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA

30 giorni

Data della deliberazione

Ricorso contro i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale

30 giorni

Data ricezione provvedimento

Al fine di gestire il passaggio tra vecchie e nuove tempistiche per i ricorsi Inps, la Circolare numero 48 afferma che le scadenze di cui al Regolamento in parola trovano applicazione con riguardo ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della medesima Circolare.
Al contrario, per i provvedimenti già notificati, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per l’impugnazione.

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Regolamento aggiornato sul ricorso Inps in Pdf 615 KB
Circolare Inps numero 48 del 17 maggio 2023 920 KB

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Ricorso Inps: quando è inammissibile

È da considerarsi inammissibile il ricorso, tra gli altri:

  • Presentato in forma cartacea;
  • Rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Inps;
  • Carente di uno o più elementi essenziali;
  • Riguardante materie non riconducibili all’ambito di competenza Inps;
  • Presentato prima che sia emesso il provvedimento;
  • Presentato da persona non legittimata ad agire;
  • Presentato in difetto di interesse concreto e attuale;
  • Avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
  • Presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Ricorso Inps: improcedibilità

Il Regolamento approvato il 18 gennaio scorso qualifica come improcedibile il ricorso nel caso in cui, successivamente alla sua presentazione, sopravvengano cause che facciano venir meno l’interesse concreto ed attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

Ricorso Inps: cessata materia del contendere

In qualsiasi fase del procedimento di ricorso amministrativo è rilevabile la cessazione della materia del contendere, ipotesi che ricorre nel caso in cui l’Inps adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.

Ricorso Inps: istruttoria

Una volta presentato il ricorso con le modalità sopra descritte, lo stesso è istruito dalle Sedi Inps territorialmente competenti ovvero dalle Direzioni centrali nelle materie di propria competenza. I soggetti coinvolti, al termine dell’istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo elettronico alla Segreteria del Comitato competente.

Il fascicolo elettronico dev’essere formato da:

  • Ricorso;
  • Documenti e atti prodotti dal ricorrente;
  • Relazione istruttoria analitica e completa corredata di tutta la documentazione a supporto;
  • Schema della proposta di possibile deliberazione.

Ulteriori elementi utili alla decisione potranno essere richiesti dal Comitato alle Strutture territoriali / Direzioni centrali competenti. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, la relativa richiesta dev’essere evasa entro 30 giorni. Da ultimo è opportuno precisare che, ai fini della trattazione, i ricorsi aventi medesimo contenuto vengono riuniti e decisi dal Comitato per connessione di materia.

Decisione sul ricorso Inps

La decisione sul ricorso deve avvenire entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico. Il Comitato può in ogni caso esaminare i ricorsi ed assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza dei 90 giorni.

Eccezion fatta per i casi in cui sia intervenuta la sospensione dell’esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati stessi, i rispettivi segretari trasmettono in via telematica le deliberazioni alla Struttura territoriale competente perché sia data esecuzione al dispositivo.

Ricorso Inps: solo comunicazioni telematiche

A norma dell’articolo 20 del Regolamento tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, vengono effettuate in via telematica.
Sempre in via telematica avviene la consultazione dello stato della pratica da parte del ricorrente.

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