Reverse charge Iva: tutte le operazioni soggette dal 2015

Redazione 27/02/15
Reverse charge, c’è ancora tempo per accedere alle nuove strade per assolvere l’Iva. Secondo quanto introdotto con la recente legge di stabilità 2015, è possibile chiedere al committente di saldare direttamente l’imposta senza chiederlo al fornitore.

Sicuramente, una via allettante per molte imprese a corto di liquidità, che possono sbrigare a cuore molto più leggero le pratiche fiscali facendo assolvere la scadenza Iva direttamente dai cessionari.

Con il reverse charge, per cessioni di beni e prestazioni di servizi, è possibile, da parte dell’impresa fornitrice o realizzatrice dellopera, appellarsi al committente affinché disponga il pagamento dell’Iva in maniera diretta.

La previsione è stata introdotta con finalità di prevenzione dell’evasione fiscale e in specie delle frodi, con il fisco costretto a inseguire per mesi il responsabile del mancato pagamento. L’obiettivo, insomma, è quello di scongiurare i comportamenti illeciti.

Settori e ambiti di applicazione

Sono essenzialmente tre i comparti economici toccati dal nuovo meccanismo che la recente finanziaria ha reso praticabile, estendendolo a una serie di attività molto più ampia di quanto previsto in precedenza. Si tratta del settore edile, energetico e del commercio su larga scala.

Come si attua. Una volta ottenuta la fattura, il cessionario deve inserire nelle sue voci anche l’Iva per mezzo dell’applicazione dell’aliquota di riferimento. in seguito, la fattura viene archiviata su un duplice registro: quello delle fatture emesse e quello relativo agli acquisti, per ottenere un conteggio dell’Iva parificato a debito.

Quali sono, dunque, le operazioni coinvolte? Vediamo in dettaglio.

Questi gli ambiti per cui il reverse charge era già disponibile prima del 2015:

cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità);

prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici;

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita.

vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche;

cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali.

A cui si sono aggiunte le operazioni incluse con la legge di stabilità:

prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali),

prestazioni di demolizione,

prestazioni di installazione di impianti,

prestazioni di completamento relative ad edifici,

trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra;

trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;

grande distribuzione (su cui si attende il via libera dell’Ue).

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