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In riferimento alle sanzioni per il reverse charge, il nuovo comma 9-bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 si estende anche alle altre forme di inversione contabile contemplate dalla normativa in materia di IVA, in particolare si tratta dell’autofatturazione stabilita per i cessionari/committenti, soggetti passivi, dei produttori agricoli in regime di esonero e dell’inversione contabile prevista per gli acquisti intracomunitari di beni.
La nuova disposizione prevede due ipotesi:
– quella in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell’imposta e il cessionario/committente non effettua gli adempimenti relativi all’inversione contabile. Se la fattura non è stata totalmente occultata, ma risulta comunque dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi, in tal caso si applica una sanzione fissa, compresa tra 500 e 20.000 euro. Se invece viene a mancare l’annotazione nelle scritture contabili, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 5 al 10%) ed è commisurata all’imponibile, con un minimo di 1.000 euro;
– quella in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro 4 mesi dall’operazione e il cessionario/committente non provvede a regolarizzare, entro 30 giorni, l’omissione. Qui, si applicano la sanzione proporzionale (dal 5 al 10%), commisurata all’imponibile e con un minimo di 1.000 euro, la sanzione per indebita detrazione e quella per dichiarazione infedele.
Il nuovo comma 9-bis.1 disciplina le eccezioni alla regola generale contenuta nel precedente comma 9-bis. In particolare, prevede l’ipotesi dell’irregolare assolvimento dell’imposta, applicando una sanzione fissa (da 250 a 10.000 euro) quando l’imposta viene applicata ordinariamente e viene versata dal cedente/prestatore al posto dell’applicazione del reverse charge.
Il nuovo comma 9-bis.2 prevede, invece, l’applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) in capo al cedente/prestatore, tutelando il diritto alla detrazione del cessionario/committente, ma senza l’obbligo di regolarizzare l’operazione, quando l’imposta è stata assolta per errore dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile invece del regime ordinario, per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge, ma per le quali non vi erano tutte le condizioni per la sua applicazione.
Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, infine, i casi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.
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