Restituzione Bonus Renzi 80 euro 2019: chi deve farla, quando e modalità

Paolo Ballanti 09/07/19
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Il bonus Renzi 80 euro è un credito riconosciuto dallo Stato e anticipato dall’azienda ogni mese in busta paga. Il tutto avviene in base alla previsione di quello che sarà il reddito annuo del dipendente, al cui ammontare è legata la spettanza o meno del bonus.

Per questo motivo, possono esserci dipendenti che pur percependo nei singoli mesi queste somme aggiuntive scoprono alla fine dell’anno di non averne in realtà diritto con brutte sorprese nel cedolino di Dicembre. In questi casi infatti l’intera quota corrisposta in eccesso viene trattenuta dalla retribuzione fino a toccare, nei casi limite, i 960 euro.

Vediamo nel dettaglio quando dev’essere restituito il bonus e come funziona l’intera procedura.

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Bonus Renzi 80 euro: cos’è

Il bonus 80 euro (detto anche “bonus Renzi”) è per definizione un “credito d’imposta” riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ed alcuni altri soggetti) che percepiscono un reddito complessivo annuo non eccedente euro 26.600,00. Il credito è esente da contributi e tasse.

Bonus 80 euro: a chi spetta

Il bonus 80 euro spetta a:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Borse di studio;
  • Compensi corrisposti a soci di cooperative;
  • Capitali e rendite erogate dai fondi pensione;
  • Somme corrisposte da soggetti terzi;
  • Remunerazioni dei sacerdoti;
  • Compensi a coloro che svolgono lavori socialmente utili.

Il bonus spetta altresì ai dipendenti con orario di lavoro part-time a prescindere dal tipo di distribuzione (se orizzontale o verticale).

Bonus 80 euro: quali requisiti

Due sono le condizioni al verificarsi delle quali spetta il bonus:

  • Reddito complessivo del beneficiario non superiore a 26.600,00 euro;
  • Imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Il reddito complessivo ai fini del bonus si assume al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e dei premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

Il secondo requisito richiede un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Queste ultime, come noto, hanno la funzione di ridurre il peso delle tasse. Dalla differenza tra imposta lorda e detrazioni si ottiene l’IRPEF netta da trattenere al dipendente.

Ipotizziamo che il dipendente abbia un’imposta lorda mensile pari 120,00 e detrazioni da lavoro dipendente quantificate in 80,00 euro. In questo caso spetta il bonus 80 euro. In questo caso, peraltro, le tasse da trattenere al dipendente saranno pari a 120,00 – 80,00 = 40,00 euro.

Al contrario, non si ha diritto al credito se l’imposta lorda ammonta a 90,00 euro e le detrazioni a 110,00.

Bonus Renzi 80 euro: importo

L’ammontare annuo del bonus varia in base al reddito complessivo:

  • Fino a 24.600,00 euro spetta la quota intera pari a 960 euro annui;
  • Tra 24.600,00 e 26.600,00 il bonus viene riproporzionato in base al seguente calcolo 960 * (26.600,00 – reddito complessivo) / 2.000,00.

Pensiamo a un dipendente con reddito annuo pari a 25.000,00 euro. In questo caso il bonus effettivamente spettante sarà pari a:

960 * (26.600,00 – 25.000,00) / 2.000,00 = 768,00 euro.

In caso di periodi di lavoro inferiori all’anno la quota dev’essere riproporzionata dividendo l’importo annuo per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni rientranti nei mesi di servizio.

Un dipendente assunto in data 1 giugno 2019 che ha lavorato per la restante parte dell’anno avrà diritto a un bonus ridotto pari ai giorni compresi nel periodo 1 giugno – 31 dicembre pari a:

  • Giugno 30 giorni;
  • Luglio 31 giorni;
  • Agosto 31 giorni;
  • Settembre 30 giorni;
  • Ottobre 31 giorni;
  • Novembre 30 giorni;
  • Dicembre 31 giorni.

Il bonus spettante si otterrà in questo modo:

(960/365) * 214 = 562,85 euro.

Bonus 80 euro: erogazione

Il bonus 80 euro viene anticipato dall’azienda nel corso dell’anno in base alla previsione di quello che sarà il reddito complessivo dell’anno, ed erogato in dodici quote mensili. L’importo mensile si ottiene dividendo 960 per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni del mese.

Se nel mese di marzo 2019 la simulazione di quello che sarà il reddito complessivo restituisce un valore al di sotto dei 24.600,00 euro l’azienda anticipa in busta paga un importo pari a:

(960/365) * 31 = 81,53 euro.

L’importo erogato dall’azienda viene poi da questa recuperato sulle imposte da versare all’Erario con modello F24 e trattenute in busta paga ai dipendenti.

Trattandosi di un importo anticipato nel corso dell’anno, la sua effettiva spettanza è determinata solo in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi quanto è noto il reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta interessato.

Bonus 80 euro: rischi

I rischi legati all’erogazione del credito sono in primis il fatto che il credito viene anticipato nei singoli mesi dell’anno ma potrebbe accadere che in virtù di variazioni rilevanti della retribuzione (ad esempio premi, importi una tantum, cambi di livello, aumenti) alla fine dell’anno il reddito complessivo superi i 26.600,00 con conseguente trattenuta di quanto anticipato o si ponga nella fascia 24.600 – 26.600 soggetta a riproporzionamento.

In secondo luogo il dipendente potrebbe percepire il credito in virtù del fatto che ha un reddito da lavoro dipendente al di sotto dei 26.600 euro ma che, per effetto di altri redditi (ad esempio per collaborazioni occasionali), supera la soglia – limite.

Inoltre, dal momento che il bonus dev’essere erogato dall’azienda in via automatica salvo esplicita rinuncia del dipendente, se questi si accorge solo a metà dell’anno che, in base ai redditi presunti rischia di superare la soglia massima e in quella sede rinuncia al bonus, non potrà far nulla per il bonus già erogato che gli verrà comunque trattenuto in sede di conguaglio di fine anno.

Bonus 80 euro: quando va restituito

Il bonus 80 euro dev’essere restituito quando la somma cui ha effettivamente diritto il dipendente è superiore rispetto a quanto anticipato nei singoli mesi dell’anno.

Proviamo a spiegarlo meglio con un esempio. Ipotizziamo il caso di un dipendente che nell’anno 2018 abbia percepito la quota intera del bonus pari a 960 euro. Se in sede di conguaglio di fine anno (cedolino di Dicembre) emerge che in base al reddito percepito nel 2018 il bonus spettante non è pari a 960 euro ma a 850, quanto percepito in eccesso (960,00 – 850,00 = 110,00) dev’essere restituito all’Erario con una corrispondente trattenuta in busta paga di Dicembre 2018:

Retribuzione lorda euro 1.850,00
Trattenute per contributi INPS a carico del dipendente 120,00 –
Trattenute per IRPEF 130,00 –
Trattenuta per bonus 80 euro in eccesso 110,00 –
Netto da corrispondere al dipendente  1.490,00 euro

 

Quando il dipendente percepisce altri redditi oltre a quello da lavoro dipendente, l’effettiva spettanza del bonus può essere determinata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Un esempio:

  • Reddito da lavoro dipendente 2019 euro 20.500,00;
  • Bonus anticipato in busta paga euro 960,00.

In sede di conguaglio non viene trattenuto nulla al dipendente dal momento che i redditi effettivi sono al di sotto della soglia dei 24.600,00 euro.

Se tuttavia il dipendente ha percepito nell’anno altri redditi pari a 6.500,00 euro, in sede di dichiarazione dei redditi quando viene conteggiato il reddito complessivo dell’anno, il soggetto sarà tenuto a restituire l’intero bonus dal momento che ha superato la soglia dei 26.600,00 euro (20.500,00 + 6.500,00 = 27.000,00 euro).

Per evitare situazioni di questo genere è consigliabile richiedere il bonus direttamente in sede di conguaglio rinunciando all’anticipo mensile in busta paga o, per coloro che percepiscono altri redditi, comunicare con apposita richiesta scritta all’azienda la volontà di non ricevere il credito.

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Paolo Ballanti

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