Regole sui licenziamenti con il nuovo Codice della crisi di impresa

Paolo Ballanti 29/05/23
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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019 numero 14, ha come obiettivo una riforma organica della materia delle procedure concorsuali, con particolare attenzione al destino dei contratti di lavoro subordinato e dei licenziamenti, in caso di crisi dell’azienda.

Tra gli interventi più significativi figura una procedura di allerta a fronte di omessi o tardivi versamenti di contributi.

A questo si aggiunge una modifica al Codice civile con riguardo alla giusta causa di licenziamento in caso di liquidazione coatta amministrativa, oltre alle misure in tema di prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere nel momento in cui l’azienda è coinvolta in una liquidazione giudiziale (fallimento). Nello specifico, il curatore può decidere di subentrare nei contratti di lavoro o, al contrario, licenziare i lavoratori, eventualmente attivando una procedura di licenziamento collettivo.

Analizziamo in dettaglio proprio il tema dei licenziamenti nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Indice

Codice della Crisi d’impresa e licenziamenti: cambia il Codice Civile

L’articolo 376 del CCII interviene sul Codice civile, in particolare sull’articolo 2119, secondo comma.
Si prevede infatti che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Inoltre, gli effetti della liquidazione giudiziale (leggi fallimento) sui rapporti di lavoro vengono regolati direttamente dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, nello specifico dall’articolo 189.

L’articolo 2119, nella sua versione ante modifica, limitava l’impossibilità di evocare la giusta causa di risoluzione del contratto ai casi di fallimento dell’imprenditore e liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

Regole licenziamenti: rapporti in essere alla data della liquidazione giudiziale

Grazie all’articolo 189 del CCII il Legislatore ha voluto regolamentare il destino dei rapporti di lavoro in essere nel momento in cui l’azienda viene coinvolta dalla liquidazione giudiziale, con particolare riferimento ai licenziamenti.

Il comma 1 chiarisce innanzitutto che l’apertura della liquidazione nei confronti del datore di lavoro non rappresenta un motivo di licenziamento.

Per una conoscenza approfondita della nuova disciplina consigliamo il libro “Crisi d’impresa e insolvenza: Dal fallimento alla liquidazione giudiziale”.

I rapporti di lavoro subordinato in essere alla data della sentenza dichiarativa restano infatti sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi.

La sospensione ha l’obiettivo di permettere al curatore di valutare la possibilità di continuare l’attività aziendale. In alternativa al subentro è prevista l’intimazione del licenziamento al lavoratore o ancora la possibilità che quest’ultimo rassegni le dimissioni.

Regole sui licenziamenti: il recesso del curatore

Il comma 3 dell’articolo 189 dispone inoltre che qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro il curatore stesso procede senza indugio al recesso dei rapporti di lavoro subordinato. In questo caso i licenziamenti devono essere comunicati per iscritto.

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Efficacia retroattiva
Il recesso intimato dal curatore nei confronti dei dipendenti sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Nuova crisi d’impresa e licenziamenti: la risoluzione di diritto

Decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto.

Anche in questo caso la risoluzione del contratto, quindi gli effetti dei licenziamenti, decorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Nuova crisi d’impresa e licenziamenti: proroga della sospensione

Il curatore o il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine dei quattro mesi, una proroga del medesimo termine.

Analoga istanza di proroga può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori. In tale circostanza, tuttavia, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Nella richiesta di proroga dev’essere riportata, a pena di inammissibilità, l’elezione di domicilio o l’indicazione dell’indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni.

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La decisione del giudice delegato
Il giudice delegato nel caso in cui il curatore entro il termine di quattro mesi non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell’ultima di queste, può attribuire al curatore un termine non superiore ad otto mesi per decidere sulle sorti del personale dipendente.

Nel decidere sulla proroga il giudice deve tener conto delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell’azienda.

L’estensione del termine decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, immediatamente comunicato al curatore e agli altri eventuali istanti.

Qualora, nel termine così prorogato, il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si risolvono di diritto, a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

In favore di ciascun lavoratore coinvolto nella proroga è riconosciuta un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità. L’indennità in parola è ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale.

Licenziamenti collettivi

Nel caso in cui, nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, il curatore intenda ricorrere ai licenziamenti collettivi, il CCII snellisce la procedura prevista dalla Legge 23 luglio 1991 numero 223.

Comunicazione preventiva
Nello specifico, il citato articolo 189 impone al curatore di comunicare in via preventiva, per iscritto, le proprie intenzioni alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nonché alle rispettive associazioni di categoria.

In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione dev’essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione citata può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’azienda aderisce o conferisce mandato.

La missiva è altresì indirizzata all’ITL del luogo dove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all’Ispettorato del luogo in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale. 

All’interno della comunicazione devono essere riportati, in maniera sintetica:

  • I motivi che determinano la situazione di eccedenza;
  • I motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo;
  • Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;
  • I tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
  • Le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Richiesta di esame congiunto
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione preventiva, le RSA / RSU e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore l’istanza per l’esame congiunto
Quest’ultimo può essere convocato anche dall’ITL nel solo caso in cui l’avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo.

Se nel predetto termine di sette giorni non è pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall’ITL in una data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva, la procedura si intende esaurita. 

Esame congiunto
L’esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell’ITL o un funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa dei dipendenti (o di una sua parte) nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale è esaminata la possibilità di ricorrere a strumenti di accompagnamento diretti a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

I rappresentati sindacali dei lavoratori possono farsi assistere da esperti.

Conclusione dell’esame congiunto
La fase di consultazione sindacale si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale.
Fanno eccezione i casi in cui il giudice delegato, per giusti motivi, autorizzi la proroga del termine, prima della sua scadenza, per ulteriori dieci giorni.

Raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, Legge numero 223/1991.

Regole sui licenziamenti: preavviso e Ticket Naspi

Nelle ipotesi di recesso del curatore, nonché di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto spetta al lavoratore a tempo indeterminato l’indennità sostitutiva del preavviso.

Quest’ultima, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.

Al tempo stesso, nei casi di cessazione dei rapporti, il ticket NASpI o contributo di licenziamento, oltre ad essere dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.

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