Regime forfettario 2021: requisiti, tassazione, novità

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Il regime forfettario 2021 può essere utilizzato dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso di determinati requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Chi nel 2020 si è trovato con ricavi non superiori a 65mila euro, e presenta tutti gli altri requisiti, potrà adottare dal 2021 il regime forfettario. Tale scelta in genere va fatta dai primi giorni del nuovo anno in modo da evitare errori sull’applicazione dell’Iva e della ritenuta, in più la scelta diventa vincolante con la con la scadenza della liquidazione Iva, passaggio da saltare per i forfettari. Il regime fiscale quest’anno non ha subito modifiche, quindi anche per il 2021 valgono le stesse limitazioni e regole previste per il 2020 che andiamo ad analizzare.

Regime forfettario 2021: determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito nel regime forfettario, viene fatto il calcolo tenendo conto dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta considerato, al reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfettario. All’imponibile è applicata un’imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi passa al 15%.

Le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, non possono essere dedotte analiticamente dal reddito, tranne i contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. E’ dunque prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.

Il regime prevede l’esclusione dall’applicazione dell’Iva, e di conseguenza anche l’impossibilità di detrarsi l’Iva sugli acquisti. Vi è inoltre per i professionisti l’esclusione dall’applicazione delle ritenute di acconto, e non è prevista l’applicazione degli indici di sintetici di affidabilità (ISA).

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Regime forfettario 2021: requisiti di accesso

I requisiti per l’accesso al regime forfettario, devono essere verificati con riferimento all’anno di imposta precedente (e sui dati presunti nell’anno in corso per chi inizia l’attività) rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime.

Per i requisiti bisogna considerare:

  • il limite di ricavi o compensi non superiore a 65.000 euro (ragguagliati ad anno);
  • l’ammontare complessivo per spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori non superiore a 20.000 euro lordi;
  • nessuna condizione è richiesta per i beni strumentali.

In caso di più attività, si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 65.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Regime forfettario 2021: cause di esclusione

Per verificare la possibilità di accedere al regime forfettario, è necessario fare attenzione a non rientrare in nessuna causa di esclusione, infatti anche se viene rispettato il requisito dei 65.000 euro di reddito, esistono alcune situazioni in cui non si può comunque applicare il regime. Nello specifico non possono applicare il regime forfettario:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000. (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del D.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir), o controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Tale ultima disposizione è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a partita Iva. Affinché sia precluso l’esercizio in regime forfettario è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con partita Iva, il regime forfettario non è precluso.

Regime forfettario 2021: adempimenti contabili

Per quanto concerne gli adempimenti, i contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia tenuti a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze ordinarie.

Il soggetto che adotta il regime forfettario è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015. – Regime forfettario

Per quanto concerne gli esoneri i contribuenti forfettari operano in un regime di franchigia dell’Iva, e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di vista Iva del regime sono:

  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • l’esonero dalla registrazione delle fatture emesse, di quelle di acquisto e dei corrispettivi;
  • l’esonero dalla liquidazione e versamento dell’Iva;
  • l’esonero dalla dichiarazione Iva;

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Regime forfettario 2021: fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfettario prevede l’esonero il contribuente dagli obblighi di fatturazione elettronica, anche se permangono i vincoli in ordine alla fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno.

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Per approfondimenti si consiglia:

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Giuseppe Moschella

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